Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2005 (vai al sommario)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
DECRETO 31 marzo 2005
Modifica del decreto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare l'art. 13;
Visto il proprio decreto 3 ottobre 2002 concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio, in particolare l'art. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 259 del 5 novembre 2002;
Vista la deliberazione n. 3, allegata al verbale n. 46, adottata dal consiglio di amministrazione in data 3 dicembre 2004 relativa alla modifica dell'art. 27 del suddetto decreto del presidente 3 ottobre 2002, concernente l'assunzione di dipendenti a tempo determinato;
Considerato che con nota del Ministero della salute in data 17 marzo 2005 e' stata comunicata, visto il parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. n. DFP/9468/05/1.2.3.l dell'8 marzo 2005, l'approvazione della suddetta deliberazione;

E m a n a:
L'art. 27 del decreto del presidente 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio, viene modificato in conformita' all'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2005
Il presidente: Garaci
 
Allegato

MODIFICA Art. 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 3 OTTOBRE 2002, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E SULLE MODALITA' DI
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE BORSE DI STUDIO

Capo III
Assunzioni di personale a tempo determinato

Art. 27.
Principi generali

1. L'Istituto superiore di sanita' puo' assumere, nei casi e nei limiti percentuali complessivamente previsti dalle norme legislative, ivi comprese le previsioni di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalla contrattazione collettiva, personale con contratto a tempo determinato.
2. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati per far fronte alle esigenze di realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca dell'Istituto o di programmi di ricerca affidati all'Istituto medesimo, mediante convenzione, da soggetti esterni, pubblici o privati, ovvero su indicazione di norme di legge o regolamentari.
3. L'Istituto puo' assumere a tempo determinato:
a) personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzate ad accertare il possesso della professionalita' del profilo professionale per il quale si concorre;
b) personale tecnico-scientifico, di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, per lo svolgimento di programmi di ricerca ovvero per attivita' di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di ricerca, per l'intera durata degli stessi programmi, e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.
4. Le selezioni vengono adeguatamente pubblicizzate, mediante pubblicazione per estratto del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale; le modalita' di espletamento devono garantire l'imparzialita' dello svolgimento, l'adeguato accesso dall'esterno, l'economicita' e la celerita'.
5. Il bando di selezione specifica il profilo, il livello, l'area scientifico-disciplinare o l'area tecnologica ovvero la struttura tecnico-amministrativa di destinazione e definisce i requisiti di ammissione, i titoli valutabili e i relativi punteggi, con l'indicazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche o tecnico-amministrative richieste.
6. Le selezioni per le assunzioni a tempo determinato sono effettuate tramite valutazione di titoli di merito e l'espletamento di una prova-colloquio.
7. Le modalita' di espletamento delle selezioni, i requisiti di ammissione, i titoli di merito valutabili, i relativi punteggi, la prova-colloquio da sostenere, sono determinati dal consiglio di amministrazione.
8. Le commissioni esaminatrici per l'assunzione di personale di ricerca e di personale tecnico sono nominate con decreto del presidente dell'Istituto e sono composte da un dirigente di ricerca dell'Istituto medesimo, o da un professore universitario ordinario o un dirigente di ricerca di altro ente pubblico di ricerca, in qualita' di presidente, e da due membri, di cui almeno uno interno, scelti, tra i professori universitari ordinari o associati ovvero tra i dirigenti di ricerca, primi ricercatori e i ricercatori dell'Istituto o di altri enti pubblici di ricerca, in relazione al livello del profilo messo a concorso. Per l'assunzione di personale amministrativo le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del direttore generale e sono composte da un dirigente seconda fascia dell'Istituto, in qualita' di presidente, e da due membri con profilo non inferiore a funzionario di amministrazione.
Il segretario delle sopracitate commissioni e' scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.
9. Il bando indica per ciascuna categoria di titoli il punteggio massimo attribuibile alla categoria stessa ed il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria, in analogia a quanto in proposito stabilito per i corrispondenti concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato.
10. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dell'espletamento della prova-colloquio.
 
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