Gazzetta n. 84 del 12 aprile 2005 (vai al sommario) |
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LEGGE 4 aprile 2005, n. 47 |
Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi politici organizzati secondo quanto dispone l'articolo 84, comma 1, nono periodo;". 2. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, l'Ufficio centrale nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni alle quali erano stati inizialmente assegnati e nelle quali non e' stato possibile procedere alle proclamazioni ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature; l'Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione ponendo tali circoscrizioni secondo l'ordine decrescente dei resti di cui all'ultimo periodo dell'articolo 83, comma 1, numero 4) ed assegna un seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine della graduatoria, sino a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire piu' seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si e' presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del settimo periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinche' si proceda con le medesime modalita' di cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti". 3. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: "e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: ", quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo periodo". 4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2625): Presentato dall'on. Sanza ed altri il 10 aprile 2002. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 maggio 2002. Esaminato dalla I commissione il 2, 3, 15, 16, 17, 22 e 23 ottobre 2002. Relazione scritta presentata il 24 ottobre 2002 (atto n. 2625-2655-2713-A relatore on. D'Alia). Esaminato in aula il 28 ottobre 2002, e approvato in un Testo unificato con i nn: 2655 (Fontana); 2713 (Fontana) il 29 gennaio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 1972): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 febbraio 2003. Esaminato dalla 1ª commissione l'11, 12 e 26 febbraio 2003; 4 e 5 marzo 2003. Esaminato in aula l'8 e 13 maggio 2003; 2, 8 e 16 febbraio 2005 e approvato il 23 marzo 2005.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 83, 84 e 86 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificati dalla presente legge: "Art. 83 - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 1-bis) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi politici organizzati secondo quanto dispone l'art. 84, comma 1, nono periodo; 2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi; 3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; 4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale e' dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono piu' in considerazione le liste che abbiano gia' ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano gia' dato luogo alla attribuzione di seggi. 2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.". "Art. 84 - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'art. 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino piu' posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'art. 77, comma 1, numero 4), che non risultino gia' proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinche' si proceda ai sensi dell'art. 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, l'Ufficio centrale nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni alle quali erano stati inizialmente assegnati e nelle quali non e' stato possibile procedere alle proclamazioni ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature; l'Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione ponendo tali circoscrizioni secondo l'ordine decrescente dei resti di cui all'ultimo periodo dell'art. 83, comma 1, numero 4), ed assegna un seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine della graduatoria, sino a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire piu' seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si e' presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del settimo periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinche' si proceda con le medesime modalita' di cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti. 2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.". "Art. 86 - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri. 1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni. 2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi. 3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilita' previste dall'art. 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive. 4. Il seggio attribuito ai sensi dell'art. 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. 5. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si procede con le modalita' di cui all'art. 84, comma 1, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo periodo.". |
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