Gazzetta n. 84 del 12 aprile 2005 (vai al sommario)
LEGGE 4 aprile 2005, n. 47
Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
"1-bis) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi politici organizzati secondo quanto dispone l'articolo 84, comma 1, nono periodo;".
2. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, l'Ufficio centrale nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni alle quali erano stati inizialmente assegnati e nelle quali non e' stato possibile procedere alle proclamazioni ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature; l'Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione ponendo tali circoscrizioni secondo l'ordine decrescente dei resti di cui all'ultimo periodo dell'articolo 83, comma 1, numero 4) ed assegna un seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine della graduatoria, sino a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire piu' seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si e' presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del settimo periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinche' si proceda con le medesime modalita' di cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti".
3. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: "e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: ", quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo periodo".
4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2625):
Presentato dall'on. Sanza ed altri il 10 aprile 2002.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 16 maggio 2002.
Esaminato dalla I commissione il 2, 3, 15, 16, 17, 22 e
23 ottobre 2002.
Relazione scritta presentata il 24 ottobre 2002 (atto
n. 2625-2655-2713-A relatore on. D'Alia).
Esaminato in aula il 28 ottobre 2002, e approvato in un
Testo unificato con i nn: 2655 (Fontana); 2713 (Fontana) il
29 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1972):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 4 febbraio 2003.
Esaminato dalla 1ª commissione l'11, 12 e 26 febbraio
2003; 4 e 5 marzo 2003.
Esaminato in aula l'8 e 13 maggio 2003; 2, 8 e 16
febbraio 2005 e approvato il 23 marzo 2005.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 83, 84 e 86
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni (Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificati dalla presente legge: "Art. 83 - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti
gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali
circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 1-bis) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi
politici organizzati secondo quanto dispone l'art. 84,
comma 1, nono periodo;
2) individua quindi le liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti
validi espressi;
3) tra le liste di cui al numero 2) procede al
riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale
di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre
elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il
numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale,
ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al
riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a
parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
4) procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste.
A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei
seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista
tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa
abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente
circoscrizionale e' dato dalla divisione tra la somma delle
cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella
circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale
dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella
circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali
seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente
ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti
i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le
operazioni di calcolo procedono a partire dalla
circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella
assegnazione dei seggi non si prendono piu' in
considerazione le liste che abbiano gia' ottenuto tutti i
seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero
3). Al termine di tali operazioni, i seggi che
eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista
sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove
essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi
i resti che non abbiano gia' dato luogo alla attribuzione
di seggi.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare
ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei
seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale
della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta,
l'altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della
Corte di cassazione.".
"Art. 84 - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale
nazionale le comunicazioni di cui all'art. 83, comma 2,
proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo
l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi
e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'art. 77,
comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono
nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una
lista spettino piu' posti di quanti siano i suoi candidati,
il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi
spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive
cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui
all'art. 77, comma 1, numero 4), che non risultino gia'
proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu'
liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti
partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata.
Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da
attribuire dei seggi ad una lista, il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione
all'Ufficio centrale nazionale affinche' si proceda ai
sensi dell'art. 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.
Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei
seggi ad una lista, l'Ufficio centrale nazionale assegna
tali seggi alle circoscrizioni alle quali erano stati
inizialmente assegnati e nelle quali non e' stato possibile
procedere alle proclamazioni ai sensi del primo, secondo,
terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature;
l'Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione
ponendo tali circoscrizioni secondo l'ordine decrescente
dei resti di cui all'ultimo periodo dell'art. 83, comma 1,
numero 4), ed assegna un seggio in successione a ciascuna
di esse, procedendo secondo l'ordine della graduatoria,
sino a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in
ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano
alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta
comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo,
proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi
spettanti alla lista e seguendo l'ordine decrescente delle
rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei
collegi uninominali nell'ambito della medesima
circoscrizione che appartengono al gruppo politico
organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da
attribuire piu' seggi assegnati a diverse liste
appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si
procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla
lista con la cifra elettorale piu' elevata. L'appartenenza
dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico
organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la
propria candidatura uninominale anche con il contrassegno
del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista
al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che
almeno un candidato di tale lista si e' presentato anche in
un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione,
distinguendo la propria candidatura uninominale anche con
il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora,
al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del
settimo periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi
alla lista, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale
nazionale affinche' si proceda con le medesime modalita' di
cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni
ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai
deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla
Segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle
singole prefetture, che la portano a conoscenza del
pubblico.".
"Art. 86 - 1. Quando, per qualsiasi causa anche
sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi
dell'art. 77, comma 1, numero 1), il Presidente della
Camera dei deputati ne da' immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel
collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto
del Presidente della Repubblica, su deliberazione del
Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno
fra la data della vacanza e la scadenza normale della
legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro
novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata
dall'organo di verifica dei poteri.
1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al
comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il
15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale
termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il
termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15
dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la
proroga per non oltre trenta giorni.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati,
proclama eletto il candidato che ha riportato la
maggioranza dei voti validi.
3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal
mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato
scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si
proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilita'
previste dall'art. 7 non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle
elezioni suppletive.
4. Il seggio attribuito ai sensi dell'art. 84 che
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e'
attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al
candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo
degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
5. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i
propri candidati, si procede con le modalita' di cui
all'art. 84, comma 1, terzo, quarto, quinto, sesto,
settimo, ottavo, nono e decimo periodo.".
 
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