Gazzetta n. 84 del 12 aprile 2005 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 15 febbraio 2005
Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'articolo 100, ultimo comma della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;
Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto 28 marzo 2003, recante il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 27 dicembre 2004 e del 19 gennaio 2005;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, recante adeguamento alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
E m a n a il seguente regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa:

Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici centrali della giustizia amministrativa e delle strutture amministrative del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate e degli altri organi di giustizia amministrativa.
2. Per «altri organi di giustizia amministrativa» si intendono il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e la Sezione autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo Tribunale.
 
Art. 2.
Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane
1. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sono ordinati secondo i seguenti criteri:
a) attuazione del principio della distinzione tra responsabilita' di indirizzo e controllo degli organi di vertice e responsabilita' gestionali della dirigenza;
b) valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;
c) funzionalita' rispetto ai programmi ed agli obiettivi, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita';
d) articolazione delle strutture per funzioni omogenee;
e) garanzia di trasparenza e di imparzialita', anche attraverso la istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, nonche' il conferimento ad unica struttura della responsabilita' complessiva di ciascun procedimento, in applicazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Unione europea;
g) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivita' lavorativa, anche attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l'arricchimento dei ruoli;
h) formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi;
i) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni;
j) previsione di controlli interni, intesi a valutare la qualita', l'efficienza e l'economicita' del servizio reso, nonche' la corrispondenza alle esigenze dell'utenza.
2. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sono organizzati in modo da garantire parita' di trattamento e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali; individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare o impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
 
Art. 3. Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa
1. Il Presidente del Consiglio di Stato definisce, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, le linee generali dell'azione amministrativa ed esercita il controllo della rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. In particolare,
a) presiede il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
b) definisce gli obiettivi e i programmi generali della gestione della giustizia amministrativa e, d'intesa con il Consiglio di presidenza, emana le conseguenti direttive;
c) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite e ne riferisce al Consiglio di presidenza;
d) propone, sentito il Consiglio di presidenza, la nomina del Segretario generale della giustizia amministrativa;
e) conferisce, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi di Segretario delegato per il Consiglio di Stato e di Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;
f) conferisce gli incarichi ai magistrati addetti al segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza;
g) su proposta del Segretario generale, d'intesa con i Segretari delegati, conferisce gli incarichi ai dirigenti generali e ne valuta le prestazioni, alla stregua dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione nell'area di rispettiva competenza, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, dall'art. 19, commi 11 e 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro;
h) nomina i componenti del servizio di «controllo strategico»;
i) fatte salve le competenze del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, esercita le attribuzioni che l'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, demanda agli organi di Governo, dandone comunicazione al Consiglio medesimo.
3. Il Presidente del Consiglio di Stato costituisce con proprio decreto, ove non diversamente disposto,le commissioni previste da norme di legge e di regolamento o da accordi sindacali.
4. Il Presidente e' assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Segretario generale e dai Segretari delegati.
 
Art. 4.
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.
2. E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal suo Vicepresidente.
3. Il Consiglio di presidenza si avvale di un apposito ufficio di segreteria, disciplinato dal regolamento interno, al quale sovraintende il Segretario del Consiglio di presidenza.
4. All'ufficio sono assegnati due dirigenti di seconda fascia.
 
Art. 5.
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato
1. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una Sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli.
2. Il Presidente aggiunto, per il supporto ai propri compiti, si avvale di apposita segreteria.
 
Art. 6.
Presidenti degli organi di giustizia amministrativa
1. I presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate degli stessi e degli altri organi di giustizia amministrativa, ferme restando le attribuzioni inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali, svolgono i seguenti compiti:
a) definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio di Stato, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorita' ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture;
b) adottano l'atto che definisce le linee organizzative generali della struttura, in conformita' agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;
c) richiedono, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali della rispettive strutture su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;
d) prospettano, sentito il dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi;
e) esercitano la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
 
Art. 7.
Segretariato generale della giustizia amministrativa
1. L'ufficio del segretariato generale e' composto dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nonche', con competenza per i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.
 
Art. 8.
Segretario generale della giustizia amministrativa
1. Il Segretario generale svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni; svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale; assicura il coordinamento fra le strutture del segretariato generale e fra queste e le strutture periferiche; cura l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di base per le decisioni degli organi di vertice della giustizia amministrativa, e in particolare del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; e' responsabile dei risultati complessivi della gestione amministrativa.
2. Nell'esercizio delle su indicate competenze, il Segretario generale, nelle materie che interessano la giustizia amministrativa nel suo complesso:
a) sentiti i dirigenti generali, determina i programmi e definisce le direttive per dare attuazione agli indirizzi del Presidente definiti nella direttiva annuale;
b) assegna alle direzioni generali le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi di rispettiva competenza, secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza e di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge le funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici della giustizia amministrativa;
d) propone al Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i segretari delegati, il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;
e) propone il progetto di bilancio annuale di previsione al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il Segretario generale adotta gli atti e i provvedimenti previsti nel precedente comma sub a), b), c) ed e) dopo aver sentito il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.
4. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente dal Segretario generale.
 
Art. 9.
Segretario delegato per il Consiglio di Stato
1. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato sono attribuite, ai sensi dell'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:
a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;
b) formula, sentito il Segretario generale della giustizia amministrativa, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato;
c) definisce sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Presidenza e d'intesa con il Segretario generale la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato. Sovrintende, a tal fine, alla rilevazione e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dalle sezioni consultive e giurisdizionali;
d) formula al Consiglio di Presidenza, d'intesa con il Segretario generale, la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento delle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, dell'ufficio ricevimento ricorsi e del Consiglio della giustizia amministrativa per la regione siciliana;
e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della giustizia amministrativa riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.
2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di competenza, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato.
 
Art. 10.
Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali
1. Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi Regionali sono attribuite, ai sensi dell'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:
a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;
b) formula, sentito il segretario generale, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti i Tribunali amministrativi regionali;
c) definisce, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di presidenza e d'intesa con il Segretario generale, la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente i Tribunali amministrativi regionali. Sovrintende, a tal fine, alla raccolta e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dai Tribunali amministrativi regionali;
d) formula al Consiglio di presidenza, d'intesa con il Segretario generale, la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali;
e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della giustizia amministrativa riguardanti il plesso dei Tribunali amministrativi regionali e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.
2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di sua competenza, dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.
 
Art. 11.
Ufficio dei servizi di presidenza
1. L'ufficio dei servizi di presidenza e' alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio di Stato e svolge i seguenti compiti: segreteria particolare del Presidente del Consiglio di Stato, rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali, cerimoniale.
2. All'ufficio e' preposto un dirigente di seconda fascia.
 
Art. 12.
Nucleo per il «controllo strategico»
1. Il controllo strategico, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' esercitato da un nucleo di valutazione, che svolge la propria attivita' in posizione di autonomia funzionale e riferisce direttamente al Presidente del Consiglio di Stato. Il nucleo e' composto da un Presidente titolare di Sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, da un Presidente di Tribunale amministrativo regionale, da un esperto estraneo all'amministrazione che abbia svolto funzioni di dirigente generale presso una pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a tre anni. Al componente esterno spetta un compenso in relazione all'impegno richiesto, stabilito dal Presidente del Consiglio di Stato. I componenti del nucleo sono scelti dal Presidente del Consiglio di Stato d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Il mandato del nucleo di valutazione ha la durata di tre anni.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il nucleo si avvale dell'attivita' di segreteria assicurata dall'ufficio dei servizi di presidenza.
 
Art. 13.
Ufficio massimario e studi
1. Presso il Consiglio di Stato e' istituito l'ufficio massimario e studi, diretto da un magistrato del Consiglio di Stato.
2. L'ufficio, al quale sono addetti magistrati amministrativi in numero non superiore a sette, svolge le seguenti funzioni:
a) cura lo studio preliminare dei ricorsi e degli affari consultivi al fine di individuare le questioni giuridiche di particolare rilevanza, con i relativi riferimenti giurisprudenziali;
b) esamina le ordinanze di rimessione degli incidenti di legittimita' costituzionale, le relative decisioni della Corte costituzionale, le decisioni della Corte di giustizia delle Comunita' europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di informarne i magistrati;
c) esamina le decisioni e i pareri pronunciati dalle sezioni, per estrarne, in forma di «massima», i principi giuridici enunciati, curando i rapporti con il C.E.D. della Corte suprema di cassazione;
d) cura l'attivita' di studio sui temi ordinamentali di maggior rilievo, nonche' la raccolta, d'intesa con la biblioteca centrale, di documenti attinenti all'attivita' istituzionale;
e) assicura la divulgazione dell'attivita' istituzionale della giustizia amministrativa, anche mediante pubblicazioni e la promozione di appositi incontri di studio e convegni, nonche' il supporto all'attivita' di studio e di documentazione per i compiti istituzionali del Presidente.
3. Alla nomina del direttore e all'assegnazione dei magistrati amministrativi addetti all'ufficio di cui ai commi 1 e 2, provvede il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
4. L'ufficio si avvale di apposita segreteria alla quale e' preposto un funzionario dell'area C.
5. Presso i Tribunali amministrativi regionali, le Sezioni staccate e gli altri organi di giustizia amministrativa puo' essere costituito un ufficio con funzioni analoghe a quello di cui ai commi 1 e 2, al quale e' assegnato almeno un magistrato, nominato dal Presidente della rispettiva sede.
 
Art. 14.
Uffici di supporto del segretariato generale
1. Sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale e dei Segretari delegati i seguenti uffici:
a) ufficio di segreteria del segretariato generale e di coordinamento dell'attivita' amministrativa, con compiti di supporto all'attivita' del segretariato generale, in particolare al fine: di coordinare l'attivita' degli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa; di seguire e monitorare l'attivita' legislativa attinente alla giustizia amministrativa e valutarne l'impatto sull'attivita' degli uffici amministrativi; di elaborare e di distribuire i dati statistici relativi all'attivita' giurisdizionale e consultiva; di curare l'istruttoria per la valutazione dei dirigenti generali; di svolgere attivita' ispettiva; di monitorare il contenzioso relativo alla gestione amministrativa;
b) ufficio per il controllo di gestione, con il compito di eseguire le rilevazioni e le analisi per il controllo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) ufficio per le biblioteche e i convegni, con i compiti di gestire la biblioteca centrale; organizzare convegni, incontri, visite di lavoro e altre iniziative culturali presso la sede del Consiglio di Stato, fatte salve le competenze di altri uffici; fornire collaborazione alle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;
d) ufficio stampa e relazioni con il pubblico, il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, assicura l'informazione istituzionale anche per mezzo di comunicati stampa e di strumenti telematici, e garantisce ai cittadini l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'ufficio di cui al comma 1, lettera c), opera secondo gli indirizzi di un comitato per la biblioteca, costituito di tre magistrati amministrativi nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza;
3. Agli uffici di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono preposti dirigenti di seconda fascia.
4. Alla biblioteca centrale di cui al comma 1, lettera c) e all'ufficio di cui al comma 1, lettera d) sono preposti funzionari dell'area C, dotati di comprovata professionalita' nelle rispettive materie.
5. Il Segretario generale della giustizia amministrativa, il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali si avvalgono di apposite segreterie.
 
Art. 15.
Strutture del Segretariato generale
1. Il segretariato generale si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per le risorse umane e organizzative;
b) direzione generale per le risorse finanziarie e materiali.
 
Art. 16.
Direzione generale per le risorse umane e organizzative
1. La direzione generale per le risorse umane e organizzative cura l'acquisizione, la gestione e la formazione professionale del personale amministrativo; l'attivita' preparatoria ed esecutiva relativa ai provvedimenti concernenti il personale di magistratura; l'analisi e lo sviluppo dei processi di lavoro e dei moduli organizzativi.
2. La direzione generale si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale: l'ufficio per il personale di magistratura, l'ufficio per il personale amministrativo, l'ufficio relazioni sindacali e l'ufficio per l'organizzazione e gli affari generali.
3. L'ufficio per il personale di magistratura svolge compiti di istruttoria ed esecuzione degli adempimenti relativi al personale di magistratura, fatte salve le competenze di altri uffici;
4. L'ufficio per il personale amministrativo si articola nelle seguenti strutture:
a) «gestione del personale amministrativo», con compiti in materia di assunzioni, mobilita', formazione, disciplina, stato giuridico, banca dati del personale, servizi sociali;
b) «dotazioni organiche e formazione», con compiti di analisi e gestione della formazione e di analisi e programmazione dei fabbisogni.
5. L'ufficio relazioni sindacali svolge l'attivita' preparatoria in materia di rapporti con le organizzazioni sindacali e assicura l'attivita' di supporto ai comitati costituiti presso la sede centrale.
6. L'ufficio per l'organizzazione e per gli affari generali si articola nelle seguenti strutture:
a) «organizzazione e sviluppo», con compiti di analisi, sviluppo e coordinamento dei processi organizzativi, d'intesa con l'ufficio per l'informatica, per quanto di sua competenza; acquisizione ed elaborazione di elementi per la valutazione della qualita' dei servizi; esame dell'impatto delle innovazioni legislative sull'assetto organizzativo; coordinamento dei progetti finalizzati;
b) «affari generali, archivi e protocollo», con il compito di curare gli affari amministrativi generali, gestire i servizi ausiliari, gli archivi e il protocollo della sede centrale.
7. Nelle materie di sua competenza, la direzione generale cura il contenzioso e fornisce collaborazione agli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali.
 
Art. 17.
Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali
1. La direzione generale per le risorse finanziarie e materiali cura la programmazione del fabbisogno e la gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali; cura gli adempimenti ad essa demandati dal regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
2. La direzione generale si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale: l'ufficio bilancio e contabilita' e l'ufficio per le risorse materiali.
3. L'ufficio bilancio e contabilita' si suddivide nelle seguenti strutture:
a) «gestione del bilancio», con i compiti di: predisporre lo schema di piano e di programma relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi; redigere lo schema del bilancio di previsione e lo schema per l'attribuzione delle risorse finanziarie agli uffici dirigenziali di livello generale; curare gli adempimenti contabili;
b) «trattamento retributivo e previdenziale del personale di magistratura e amministrativo»;
c) «cassa centrale».
4. L'ufficio per le risorse materiali si suddivide nelle seguenti strutture:
a) «gestione dei beni immobili» con i compiti di accertare i relativi fabbisogni; gestire la logistica delle sedi degli uffici centrali; curare la gestione amministrativa dei consulenti tecnici; svolgere i compiti di consegnatario della sede centrale;
b) «approvvigionamento e gestione di beni e servizi strumentali», con i compiti di accertare i relativi fabbisogni; acquisire e gestire i beni e i servizi per le esigenze degli uffici centrali;
c) «ufficio per la sicurezza e l'igiene ambientale» con il compito di definire, coordinare e monitorare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione, sicurezza, igiene ambientale.
5. All'ufficio per le risorse materiali e' assegnato, per lo svolgimento dell'attivita' di competenza, personale tecnico.
6. Nelle materie di competenza, la direzione generale cura il contenzioso; fornisce collaborazione agli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali; assicura il supporto ai comitati costituiti presso la sede centrale.
 
Art. 18. Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione
1. Il servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e tecnologie della comunicazione (hardware, software, reti, procedure) centrali e periferici; cura, altresi', la gestione del sito web della giustizia amministrativa.
2. Il servizio centrale si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale di seconda fascia:
a) «ufficio sistemi e processi», con il compito di curare lo sviluppo e il governo integrato dei sistemi e dei processi, la pianificazione degli interventi, i controlli di qualita', il supporto agli utenti;
b) «ufficio amministrativo per l'informatica», con il compito di curare la formazione specifica, provvedere all'approvvigionamento e alla gestione delle risorse materiali e dei servizi di pertinenza.
3. Nelle materie di sua competenza, il servizio centrale cura il contenzioso; fornisce collaborazione ed assistenza agli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa.
4. Al servizio centrale e' preposto, con i compiti e le responsabilita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, un magistrato, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Segretario generale e i Segretari delegati.
5. Presso il servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione e' costituito un comitato, composto dal Segretario generale, dai Segretari delegati, dal responsabile dell'ufficio stesso, dai dirigenti preposti alle direzioni generali e dal responsabile dell'ufficio per l'organizzazione e lo sviluppo. Il comitato, cui compete la definizione delle linee guida dello sviluppo dei servizi informatici e telematici e le successive verifiche, e' coordinato dal Segretario generale o, su sua delega, dal responsabile dell'ufficio.
6. Al servizio centrale sono assegnati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su proposta del Segretario generale della giustizia amministrativa, magistrati amministrativi, nel numero e per il periodo di volta in volta necessari, in relazione alle esigenze di elaborazione e di controllo dei programmi relativi alla informatizzazione delle attivita' connesse all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e consultive.
 
Art. 19.
Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
1. L'ufficio centrale di bilancio e ragioneria e' preposto, in regime di autonomia funzionale, al controllo di regolarita' amministrativa contabile e svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
2. All'ufficio e' preposto un dirigente di seconda fascia.
 
Art. 20.
Uffici di supporto alle attivita' del Consiglio di Stato
1. Presso il Consiglio di Stato e' istituito l'ufficio ricevimento ricorsi.
2. Presso le Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato sono istituiti uffici di segreteria di livello dirigenziale non generale che svolgono compiti di supporto all'attivita' della Sezione e del Presidente.
3. La segreteria della Prima Sezione - affari consultivi svolge anche compiti di supporto alla Sezione consultiva per gli atti normativi e all'Adunanza generale del Consiglio di Stato.
4. L'attivita' di segreteria dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e' svolta dalla segreteria della Sezione giurisdizionale designata dal Presidente del Consiglio di Stato.
 
Art. 21. Uffici di supporto alle attivita' dei Tribunali amministrativi
regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa
1. Presso i Tribunali amministrativi regionali e presso gli altri organi di giustizia amministrativa sono istituiti uffici di segreteria generale, ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia con l'incarico di segretario generale, con compiti di supporto all'attivita' del rispettivo Tribunale e del Presidente.
2. Presso le tre Sezioni in cui e' articolato il Tribunale amministrativo regionale del Lazio e presso le Sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali sono istituiti uffici di segreteria, ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia, con compiti di supporto all'attivita' della Sezione e del Presidente.
 
Art. 22.
Uffici relazioni con il pubblico
1. I Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate e degli altri organi di giustizia amministrativa istituiscono, sentiti i segretari generali o i dirigenti delle rispettive sedi, uffici relazioni con il pubblico o, in mancanza, individuano, in un funzionario appartenente all'area C, il responsabile per le relazioni con il pubblico.
 
Art. 23.
Funzioni dei dirigenti generali
1. I dirigenti preposti alle direzioni generali esercitano i compiti e assumono le responsabilita' di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. In particolare:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretariato generale nelle materie di rispettiva competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Segretariato generale e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei rispettivi uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) promuovono e resistono alle liti concernenti la gestione organizzativa ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
2. I dirigenti preposti alle direzioni generali riferiscono al Segretario generale della giustizia amministrativa sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Segretario generale lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. I dirigenti generali si avvalgono di apposite segreterie.
 
Art. 24.
Funzioni dei dirigenti
1. I dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale esercitano i compiti e assumono le responsabilita' di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili, nonche' i compiti previsti dalla normativa di settore. In particolare:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nell'ambito delle direttive del Presidente della rispettiva sede;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dall'art. 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. L'espletamento di tali compiti da parte del dipendente delegato non implica, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 2103 del codice civile.
3. Negli organi di giustizia amministrativa e nei Tribunali amministrativi regionali, ad eccezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma, il dirigente con funzioni di segretario generale svolge anche le funzioni di dirigente delle segreterie giurisdizionali.
 
Art. 25.
Conferimento degli incarichi dirigenziali
1. Il Segretario generale, d'intesa con i Segretari delegati, conferisce gli incarichi di direzione relativi agli uffici dirigenziali di livello non generale posti alle dirette dipendenze del Segretariato generale e assegna alle direzioni generali i dirigenti da preporre agli altri uffici dirigenziali di livello non generale.
2. Il Segretario generale, d'intesa con i Segretari delegati e sentiti i Presidenti degli uffici giurisdizionali o consultivi interessati, adotta i provvedimenti di conferimento degli incarichi di dirigente degli uffici di segreteria delle Sezioni del Consiglio di Stato e del T.a.r. Lazio - sede di Roma, di segretario generale dei Tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa e di dirigente delle Sezioni staccate dei Tribunali regionali amministrativi.
3. Il dirigente generale per le risorse umane stipula i contratti relativi agli incarichi conferiti ai dirigenti di seconda fascia ai sensi dei commi precedenti.
 
Art. 26.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 1996, nonche' ogni disposizione regolamentare contraria al presente regolamento o con esso incompatibile.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Presidente: De Roberto

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 189
 
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