Gazzetta n. 84 del 12 aprile 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 15 dicembre 2004 |
Modifica del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, concernente l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendali. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica economica - CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto il decreto 2 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000, concernente la modificazione e integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale; Visto il decreto 20 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002, che, a modifica del sopra citato provvedimento ministeriale, ha stabilito nuovi criteri per i casi di cessazione di attivita' delle aziende in crisi; Visto il decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2003, riguardante l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendale, di cui ai sopra citati decreti 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002; Considerato che «l'evento improvviso ed imprevisto» - divenuto nel predetto decreto ministeriale del 18 dicembre 2002 una fattispecie della crisi aziendale, prevista alla lettera e) - per le caratteristiche di imprevedibilita', rapidita' ed immediatezza di impatto sulla gestione economico-produttiva della societa', risulta svincolato ed autonomo rispetto alla situazione aziendale precedente; Considerato, altresi', che le imprese non aventi lo stesso assetto proprietario, che subentrino, a seguito di trasformazioni societarie, in gestioni aziendali gia' caratterizzate da difficolta' di ordine economico - finanziario, nonche' occupazionale, si trovano nella necessita' di avviare o continuare programmi di risanamento e di intervento sui lavoratori secondo i punti c) e d) dell'art. 1 del citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002; Ritenuto, alla luce delle mutate esigenze sociali ed occupazionali, ed in un'ottica di maggiore flesibilita', di attribuire una piu' estesa tutela alla fattispecie di crisi aziendale; Ritenuto, pertanto, di dover modificare il sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002 in modo tale da escludere la fattispecie di crisi aziendale, conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, dai casi di esclusione previsti dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale; Ritenuto, di dover, altresi', modificare il sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002 in modo tale da attribuire maggiore tutela a talune imprese che siano oggetto di trasformazioni societarie; Decreta: Art. 1. All'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31826 del 18 dicembre 2002 concernente i criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendale e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attivita', il comma 2 e' cosi' modificato: «Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d).». |
| Art. 2. All'art. 1, del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, e' aggiunto il seguente comma 3: «Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e), la fattispecie e' valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d). Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e) non trova applicazione l'art. 3 concernente i casi di esclusione». |
| Art. 3. Il punto c) dell'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, e' cosi' modificato: «abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalita' del contenimento dei costi di gestione, nonche' nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino per le imprese subentranti azioni volte al risanamento aziendale e di salvaguardia occupazionale». |
| Art. 4. 1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle istanze di trattamento straordinario di interazione salariale prodotte successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 3. Le domande aziendali presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, oggetto di provvedimenti ministeriali di reiezione, possono essere riesaminate ad istanza di parte, alla luce delle disposizioni emanate con il presente provvedimento ministeriale. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2004
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 28 |
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