Gazzetta n. 84 del 12 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 marzo 2005
Differimento del termine per l'aumento delle misure minime di capitale interamente versato, richieste per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 17729/DPF/UFF del 13 luglio 2004.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali

Visto il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
Visto il comma 2 del suddetto art. 53, che stabilisce che l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani e dell'UPI - Unione delle province d'Italia;
Visto l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, che determina l'ammontare delle misure minime di capitale interamente versato necessarie per l'iscrizione nell'albo;
Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 289 del 2000, per effetto del quale l'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo puo' essere aumentato, all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della sunnominata commissione;
Visto che nella seduta del 26 maggio 2004 la commissione medesima, dopo aver esaminato la questione nella seduta del 31 marzo 2004, la prima del nuovo triennio, ha proposto di fissare le misure minime del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro e duemilionicinquecentottantatremila euro, per ciascuna delle due categorie previste, individuate dalle lettere a) e b) del citato art. 6, comma 1, stabilendo nel 31 marzo 2005 il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo dovranno adeguare il capitale sociale nelle misure sopra determinate;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 17729/2004/DPF/UFF del 13 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante: «Aumento delle misure minime di capitale interamente versato, richieste per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», che ha accolto la proposta della commissione nei termini sopra indicati;
Visto che nella seduta del 27 gennaio 2005 la commissione, su richiesta dei rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, accolta dal parere favorevole dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, ha proposto a maggioranza il differimento del termine per l'adeguamento del capitale al mese di aprile 2006 in considerazione degli adempimenti di carattere finanziario in corso di esercizio che le societa' iscritte dovrebbero porre in essere per rispettare tale termine;
Considerato che si ravvisa l'opportunita' di disporre di un congruo rinvio del termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo in parola dovranno adeguare il capitale sociale agli importi indicati, in conformita' alla proposta della commissione di cui al citato art. 53;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Articolo unico
Il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni dovranno adeguare il capitale sociale, stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 17729/2004/DPF/UFF del 13 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004, rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro ed in duemilionicinquecentottantatremila euro per ciascuna delle due categorie previste dall'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e' differito al 31 marzo 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 24 marzo 2005

Il capo del Dipartimento: Ciocca
 
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