Gazzetta n. 84 del 12 aprile 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 46 emessa in data 13 gennaio 2005, depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005, comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto:
E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 7 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi: Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu: Ministro dell'interno
Castelli: Ministro della giustizia
 
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