IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 % sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato CE., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2; Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) 0/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalita' e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi; Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma; Vista la nota n. 1.227.569 del 4 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla Tirreno sviluppo S.c.a.r.l., concernente iniziative nel settore turistico, da realizzarsi in Calabria nella fascia costiera tra i comuni di Tortora e di Paola (Cosenza), aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato CE.; Considerato che la regione Calabria, con delibere n. 276 dell'8 aprile 2003 e n. 12 del 23 gennaio 2004, ha dichiarato la coerenza del contratto di programma proposto con i documenti di programmazione regionale ed il POR Calabria, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti e si' e' dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari 8.000.000 euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, con la societa' consortile Tirreno sviluppo, S.c.a.r.l., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di n. 31 iniziative integrate nella filiera del settore turistico che saranno realizzate nella fascia costiera tra i comuni di Tortora (Cosenza) e di Paola (Cosenza), regione Calabria, aree ricadenti nell'obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato CE. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 74.581.000 e prevedono n. 31 iniziative imprenditoriali realizzate dalle societa' del Consorzio, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera. 1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate, nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella citata tabella 1, nei limiti del massimale previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa (50% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.). 1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 37.212.390 euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 29.212.390 euro. La restante somma di 8.000.000 euro sara' a carico della regione Calabria. 1.4. Il finanziamento sara' erogato in tre annualita' pari a 12.404.130 euro ciascuna, a decorrere dal 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti. 1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3. 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 1.7. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attivita' ad altro imprenditore, dall'uso previsto per dieci anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalita' previste dal regolamento approvato con decreto ministeriale n. 527/1995, citato in premessa. 1.8. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 349,10 U.L.A. (Unita' lavorative annue). 1.9. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 29.212.390 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003, indicato nelle premesse. 3. L'operativita' della presente delibera e' subordinata alla verifica dell'effettiva disponibilita' della quota di cofinanziamento regionale.
Roma, 20 dicembre 2004
Il presidente delegato: Siniscalco
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 252 |