IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2; Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 novembre 2003, recante modalita di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi; Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma; Vista la nota n. 1227529 del 15 ottobre 2004, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Oromare S.c.a r.l., per la realizzazione di un polo orafo campano a Marcianise (Caserta), regione Campania, area ricadente nell'obiettivo 1, coperta da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; Considerato che il programma di investimenti prevede la realizzazione di un centro produttivo polifunzionale, unitariamente gestito, per la lavorazione e commercializzazione di prodotti di corallo, preziosi e affini; Considerato che il Consorzio realizzera' una piattaforma logistica per lo stoccaggio e l'immagazzinamento delle merci; Considerato che la regione Campania, con delibera n. 2753 del 18 settembre 2003, ha dichiarato la sussistenza dei presupposti di validita' del contratto di programma proposto, nonche' la sua coerenza con i documenti di programmazione regionale ed il POR Campania; Considerato che la regione Campania si e' dichiarata disponibile a un concorso partecipativo al contratto pari al 50% dell'ammontare delle risorse pubbliche da concedere nei limiti dell'80% dell'intensita' massima prevista dalla vigente normativa comunitaria in materia di regimi di aiuto; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, con il Consorzio Oromare S.c. a r.l., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore industriale e dei servizi a Marcianise (Caserta), regione Campania, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 50.000.500 euro, prevedono n. 168 iniziative imprenditoriali realizzate dal Consorzio e dalle societa' consorziate, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera. 1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella misura indicata per ciascuna iniziativa nella citata tabella 1, nei limiti di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa (35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.). 1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, e' determinato complessivamente in 20.000.200 euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 10.000.100 euro. La restante somma di 10.000.100 euro sara' a carico della regione Campania. 1.4. Il finanziamento sara' erogato in tre quote annuali, prevedendo che la prima disponibilita' intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005 e 2006, e che ciascuna di esse sia pari a 1.354.358 euro per il 2004 e a 9.322.921 euro per il 2005 e per il 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni, si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti. 1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.. 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione non inferiore a n. 362 U.L.A. (Unita' Lavorative Annue). 1.8. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 10.000.100 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 indicato nelle premesse.
Il presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 261 |