Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 22 marzo 2005, n. 11
Classificazione delle carcasse bovine - tecniche di classificazione automatizzate.

Ai componenti del Comitato
nazionale bovini
Alle Organizzazioni professionali

Il regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, relativo alle modalita' di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, e' stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2003 del 7 luglio 2003.
Con tale modifica la Commissione ha dato facolta' agli Stati membri di effettuare la classificazione delle carcasse di bovini adulti avvalendosi di sistemi automatizzati subordinandone, pero', l'utilizzo al rilascio di apposite «licenze» da parte dell'autorita' competente.
A tale riguardo, con la presente circolare si intendono specificare le procedure e fornire i necessari chiarimenti per le richieste relative al rilascio delle licenze per l'applicazione di tecniche di classificazione automatizzata delle carcasse bovine, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla predetta regolamentazione comunitaria.
Richiesta di concessione della licenza.
Possono fare richiesta per il rilascio della licenza di classificazione automatizzata i responsabili delle strutture di macellazione a bollo CE obbligati alla classificazione delle carcasse di bovini adulti ai sensi del regolamento CEE n. 1186/90.
L'Autorita' competente alla quale tali richieste dovranno essere inoltrate e' il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr. IV - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, in appresso denominato «Ministero».
Contestualmente alla predetta istanza, da inoltrare sulla base del fac-simile allegato n. 1, i richiedenti dovranno trasmettere le seguenti informazioni:
descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata, per cui si richiede la certificazione, e delle sue caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza della macchina contro manomissioni di ogni tipo;
la presentazione delle carcasse da utilizzare nel corso della prova di certificazione;
i dati di macellazione del triennio precedente l'anno in cui lo stabilimento o gli stabilimenti richiedono di effettuare le prove. Detti dati dovranno essere forniti suddivisi per categoria di animali e per specifiche di classificazione (conformazione e stato di ingrassamento).
Inoltre, si dovra' specificare se, prima della prova di certificazione ufficiale, si intende o meno effettuare un «pre-test» (informale) sul funzionamento della macchina classificatrice.
Organizzazione della prova.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 punto 1-bis del regolamento CEE n. 344/91, il Ministero:
procede alla nomina di un coordinatore della prova di certificazione, il quale:
non fa parte della giuria;
possiede conoscenze tecniche soddisfacenti ed e' pienamente indipendente;
controlla che i membri della giuria lavorino in modo indipendente ed autonomo;
raccoglie i risultati della classificazione dei membri della giuria e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata;
assicura che per l'intera durata della prova di certificazione, i risultati di classificazione ottenuti con le tecniche di classificazione automatizzata non siano disponibili ad alcun membro della giuria e viceversa ad alcuna altra parte interessata;
convalida le classificazioni per ciascuna carcassa e puo' decidere, per motivi obiettivi che dovra' precisare, di rifiutare una o piu' carcasse dal campione da utilizzare durante la prova;
designa, un organismo indipendente incaricato di esaminare i risultati della prova di certificazione;
provvede, d'intesa con il coordinatore, a fissare la data per la prova di certificazione ed a trasmettere, alla Commissione dell'Unione europea, almeno due mesi prima di tale data, le necessarie informazioni, di cui all'allegato II, parte A del citato regolamento;
nomina una giuria composta da cinque esperti classificatori di qualificata e comprovata esperienza professionale nel settore. Dei cinque componenti due sono scelti in Italia ed i rimanenti sono scelti da altri Stati membri.
Definizioni.
Per quanto contenuto nella presente circolare, si intendono per:
carcasse valide: le carcasse scelte per il campione e che non sono state rifiutate dal coordinatore;
carcasse rifiutate: le carcasse che sono state rifiutate dal coordinatore nell'ambito della scelta del campione, per ragioni obiettive;
carcasse non classificate dalla macchina: il numero delle carcasse valide classificate dagli esperti meno il numero di carcasse valide classificate dalla macchina;
carcasse valide classificate dalla giuria: le carcasse valide classificate da tutti i membri della giuria;
carcasse convalidate: le carcasse valide che sono state classificate sia dagli esperti della giuria che dalla macchina automatica.
Prova di certificazione.
Alla prova di certificazione possono partecipare, in qualita' di osservatori, gli esperti della Commissione dell'Unione europea e quelli degli altri Stati membri che ne fanno esplicita richiesta.
Inoltre, alla prova puo' assistere un rappresentante della societa' di fabbricazione della macchina.
Prima dell'esecuzione della prova, il Ministero procede, d'intesa con il coordinatore, a stabilire le modalita' per selezionare il campione di carcasse che, rappresentativo in termini di categoria, conformazione e stato di ingrassamento di una popolazione di bovini adulti da determinare, dovra' essere sottoposto alla prova di certificazione.
Le operazioni di classificazione, eseguite nell'ambito del test di certificazione, saranno effettuate tenendo conto che ciascuna classe di conformazione e stato di ingrassamento viene suddivisa, proporzionalmente, in tre sottoclassi, indicate rispettivamente con le sigle: « + », « = », « - ».
Nel corso della prova di certificazione ciascun esperto, in ogni fase della prova medesima, compila un documento, come da fac-simile allegato n. 2, contenente il nominativo del medesimo, il numero di riferimento di ogni carcassa valida classificata, gli estremi della classificazione (conformazione e stato di ingrassamento) ed eventuali commenti ritenuti opportuni.
Detto documento una volta compilato viene firmato dall'esperto e consegnato al coordinatore il quale, dopo averlo siglato, dovra' conservarlo agli atti come documento confidenziale.
Il coordinatore provvede, altresi', a firmare i relativi fogli di classificazione della macchina automatica nonche' a controllare il regolare inserimento a computer dei risultati della classificazione della giuria e della macchina.
Valutazione della prova.
Al fine di procedere alla corretta analisi dei risultati dell'intera prova di certificazione, il Ministero, d'intesa con il coordinatore e l'organismo indipendente, predispone, prima della esecuzione della prova, un programma di calcolo su formato elettronico.
L'inserimento dei dati della classificazione degli esperti e della macchina nel citato formato consentira', al termine del test, di analizzare i risultati della prova nel quadro di quanto specificato dall'allegato I, punto 3, del regolamento (CEE) n. 344/91.
Infatti, al fine di valutare il funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, il predetto programma informatico pone a confronto, per ciascuna carcassa, i risultati della macchina con la «mediana» dei risultati della giuria.
A tale riguardo, come specificato dalla citata normativa comunitaria, viene utilizzato un sistema di punti, assegnati come segue:

|Conformazione|Tenore di grasso --------------------------------------------------------------------- Nessun errore |10 |10 --------------------------------------------------------------------- Errore di 1 unita' (1 sottoclasse | | superiore o inferiore) |6 |9 --------------------------------------------------------------------- Errore di 2 unita' (2 sottoclassi | | superiori o inferiori) |- 9 |0 --------------------------------------------------------------------- Errore di 3 unita' (2 sottoclassi | | superiori o inferiori) |- 27 |- 13 --------------------------------------------------------------------- Errore di oltre 3 unita' (oltre 3 | | sottoclassi superiori o inferiori) |- 48 |- 30

La prova di certificazione si intende, quindi, superata se:
il numero delle carcasse convalidate e' di almeno 600;
la percentuale di carcasse non classificate dalla macchina e' inferiore al 5%;
il punteggio ottenuto e' almeno il 60% del punteggio massimo sia per la conformazione che per lo stato di ingrassamento.
Inoltre, gli indici statistici utilizzati per misurare la variabilita' della classificazione (scarto semplice e coefficiente di regressione lineare) sia per la conformazione che per il tenore di grasso devono rimanere nei limiti fissati dal citato allegato I al regolamento CEE n. 344/91.
Al fine di un maggior chiarimento di quanto sopra riportato, nell'allegato 3 alla presente circolare e' riportata una casistica esemplificativa relativamente ai diversi risultati che si possono ottenere al termine di una prova di certificazione.
Alla fine della prova di certificazione i risultati, in forma cartacea e su supporto magnetico, vengono trasmessi al Ministero il quale procede all'inoltro dei medesimi all'organismo indipendente.
Inoltre, il Ministero provvede a trasmettere alla commissione, entro due mesi dal termine della prova, la documentazione di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 344/91.
Rilascio della licenza senza prova di certificazione.
Il Ministero, salvo future valutazioni, non intende far ricorso a quanto disposto all'art. 3, punto 1-bis - 3° paragrafo - del regolamento CEE n. 344/91 circa la possibilita' di procedere al rilascio della licenza di classificazione automatizzata, senza che venga organizzata la prova di certificazione.
Per quanto contenuto nella presente circolare, tutti gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti sull'argomento al Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per le politiche agroalimentari - PAGR IV - telefono 06-46656104/05 - telefax 06-46656143 - oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: PAGRIV@@politiche agricole. it
Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale
per le politiche agroalimentari
Petroli
 
Allegato 1
Fac - simile domanda di prova di certificazione

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Dipartimento
delle politiche di mercato -
Direzione generale per le politiche
agroalimentari - PAGR IV

Il sottoscritto ........................., nato a ............... il ......................., codice fiscale n. ......................, in qualita' di rappresentante legale dello stabilimento di macellazione denominato ............................ sito in ............. con sede legale ............................... bollo CE ........ ai sensi del regolamento CEE n. 344/91, chiede a codesto Ministero il rilascio della licenza per la classificazione automatizzata delle carcasse bovine con la macchina classificatrice denominata &ul;

Il sottoscritto, altresi', comunica che intende/non intende far ricorso al pre-test di classificazione automatizzata.

Distinti saluti
Firma rappresentante legale
......................................

Allega alla presente richiesta:
descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata, per cui si richiede la certificazione, e delle sue caratteristiche tecniche;
descrizione sulla presentazione delle carcasse che saranno utilizzate nel corso della prova di certificazione;
i dati di macellazione del triennio precedente suddivisi per categoria di animali e per specifiche di classificazione (conformazione e stato di ingrassamento).
 
Allegato 2 Nome esperto: .......................................

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Numero Conformazione Grasso Correzioni Visto coordinatore Note Carcassa su correzioni --------------------------------------------------------------------- ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

Firma esperto Visto coordinatore

....................... ............................
 
Allegato 3

----> vedere allegato da pag. 56 a pag. 57 della G.U. <----
 
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