Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 21 febbraio 2005 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata fino al 19 marzo 2005; Considerato che la regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai produttori certificati della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, ha rinnovato l'indicazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»; Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimita' ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»; Considerato che la scelta dell'organismo di controllo spetta al consorzio incaricato; Considerato che la richiesta di incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' in fase di definizione; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olioextravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, gia' prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 marzo 2005. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2005 Il direttore generale: Abate |
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