Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 aprile 2005
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'Isola del Giglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio in data 8 febbraio 2005, n. 9 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio n. 24 del 21 marzo 2005, con la quale si e' ritenuto opportuno modificare i periodi di limitazione al traffico veicolare previsti nella delibera di cui sopra;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Grosseto prot. n. 609/2005 - Area IV/P.A. del 3 marzo 2005, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 937 del 18 marzo 2005, con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 1° maggio 2005 al 19 settembre 2005, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.
Dal 1° agosto 2005 al 28 agosto 2005 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
 
Art. 2.
Divieto
Dal 1° maggio 2005 al 30 settembre 2005 e dal 20 dicembre 2005 al 10 gennaio 2006 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.
 
Art. 3.
Deroghe
Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'Isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;
c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;
 
Art. 4.
Le modalita' di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'Isola del Giglio sono stabilte dal comune stesso.
 
Art. 5.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 6.
Vigilanza
Il prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 7 aprile 2005
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 158
 
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