Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 aprile 2005
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale di Favignana in data 29 dicembre 2004, n. 148, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 35/05/V/ C.T. in data 12 gennaio 2005 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 116 del 17 marzo 2005;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 1° luglio al 31 agosto 2005 e' vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.
 
Art. 2.
Autorizzazioni in deroga
Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
e) veicoli appartenenti a proprietari o locatari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nell'elenco degli utenti della fornitura di energia elettrica. Il comune di Favignana provvedera' al rilascio dell'apposita attestazione, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;
f) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o extra alberghieri;
g) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
h) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
i) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
l) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni sull'Isola in strutture attrezzate (campeggi) e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno.
 
Art. 3.
Ulteriori autorizzazioni in deroga
Al comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
 
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357 a Euro1.433 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 5.
Vigilanza
Il Prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 aprile 2005

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 168
 
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