Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 gennaio 2005
Indizione di un bando per la selezione di progetti, per interventi di promozione e assistenza tecnica, per l'avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 106, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in tema di promozione e sviluppo di nuove imprese innovative;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 maggio 2001 che riserva 300 miliardi delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive 3 febbraio 2003 che stabilisce le modalita' di gestione degli interventi;
Visti in particolare gli articoli da 7 a 11 di detta direttiva, che prevedono l'attuazione di interventi per la promozione ed assistenza tecnica per l'avvio di imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 15 gennaio 2004 con il quale sono stati destinati all'attuazione dei predetti interventi euro 22.937.069,73;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione, attraverso bando di gara, di specifici progetti per l'attuazione dei citati interventi e dei relativi soggetti attuatori;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' dell'intervento
1. Ai fini dell'attuazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico e' indetto un bando per la selezione di specifici progetti e dei relativi soggetti attuatori.
 
Art. 2
Progetti ammissibili
1. I progetti proposti possono riguardare una o piu' delle seguenti azioni:
a) predisposizione di studi di fattibilita' tecnica, economica e finanziaria;
b) realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie;
c) assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa;
d) attivita' di valutazione tecnologica dei progetti;
e) attivita' di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.
2. Ai fini dell'ammissibilita', il progetto deve essere finalizzato allo svolgimento di attivita' di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di nuove imprese innovative e le diverse azioni devono essere fra loro coordinate, e coerenti con le suddette finalita'.
3. La durata del progetto non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, per data di avvio e data di ultimazione si intendono, rispettivamente, la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa, se il progetto si e' avviato e concluso con attivita' svolte all'esterno, ovvero quelle all'uopo dichiarate dal soggetto attuatore se il progetto si e' avviato e concluso con attivita' svolte direttamente.
 
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. I progetti di cui all'art. 2 possono essere presentati da universita', enti di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%, purche' dotati di stabile organizzazione. La partecipazione di soggetti diversi dalle universita' ed enti di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Inoltre i progetti possono essere presentati da societa' costituite sulla base dell'art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori di universita' ed enti pubblici di ricerca.
2. Qualora, al momento della presentazione del progetto, il soggetto di cui al comma 1 non sia ancora costituito, il progetto medesimo deve essere presentato da un soggetto promotore delegato formalmente da tutti i soggetti che faranno parte della compagine sociale del costituendo soggetto attuatore, che deve presentare le caratteristiche di cui al medesimo comma 1; tale soggetto deve, comunque, essere costituito prima della stipula della convenzione di cui al successivo art. 6.
3. Ai fini dell'attuazione del progetto potra' essere chiesto al soggetto interessato di fornire adeguate garanzie in fase di accreditamento delle risorse, anche attraverso il ricorso ad apposita garanzia fideiussoria (bancaria od assicurativa) di importo corrispondente. Inoltre, il soggetto interessato deve dimostrare di possedere risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al controllo del progetto.
4. Il soggetto interessato non puo' delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilita' del progetto, ferma restando la possibilita' di avvalersi di strutture esterne per la realizzazione di alcune fasi del progetto medesimo, purche' l'apporto del soggetto attuatore resti significativo in relazione alle finalita' del progetto stesso; inoltre lo stesso non potra' trarre dalla realizzazione del progetto benefici economici diretti o indiretti o acquisire posizioni di vantaggio in grado di alterare la concorrenza nei confronti di altri organismi simili.
 
Art. 4.
Costi ammissibili
1. Il costo complessivo di ciascun progetto non puo' essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 3,5 milioni di euro. Qualora il progetto preveda la concessione di aiuti alle imprese, il predetto limite puo' essere maggiorato di una quota pari all'ammontare del costo previsto per la concessione dei suddetti aiuti, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 2.
2. Il costo di eventuali azioni che prevedano la concessione di aiuti diretti alle imprese non puo' essere superiore al 30% del costo totale finanziato del progetto.
3. Sono ammissibili, purche' necessari per la realizzazione del progetto, i costi riguardanti:
personale interno impiegato nel progetto;
attrezzature;
materiali;
consulenze;
spese generali nella misura massima del 25% del costo del personale interno;
4. Nell'ambito di ciascun progetto, il costo delle attivita' di progettazione, gestione e monitoraggio del progetto medesimo non puo' superare il 5% del costo totale.
5. Non sono ammissibili i costi sostenuti in data antecedente la data di stipula della convenzione tra il soggetto attuatore e il Ministero delle attivita' produttive di cui al successivo art. 6.
6. I costi sono ammissibili al netto dell'IVA salvo qualora la stessa risulti, ai sensi della vigente normativa, non detraibile per il soggetto attuatore.
7. I destinatari dell'azione devono contribuire con risorse proprie alla realizzazione dei singoli interventi, in particolare qualora trattasi di imprese, salvo casi eccezionali debitamente illustrati e motivati.
8. Qualora le azioni di cui all'art. 2 prevedano la concessione di aiuti alle imprese gli stessi devono essere rivolti esclusivamente alle piccole imprese e devono rispettare integralmente le disposizioni comunitarie di cui all'art. 8, comma 4 della direttiva del Ministro delle attivita' produttive 3 febbraio 2003.
 
Art. 5.
Criteri e procedure di selezione dei programmi
1. La selezione dei progetti viene effettuata mediante una specifica graduatoria formata da un'apposita commissione costituita con decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive della quale fanno parte anche due esperti designati dal Ministro delle attivita' produttive, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto per i seguenti elementi:
a) qualita' del progetto: massimo 50 punti;
b) caratteristiche del soggetto proponente: massimo 30 punti;
c) impatto sui destinatari: massimo 20 punti.
2. Gli oneri per il funzionamento della commissione di cui al precedente comma 1 nonche' per la realizzazione delle attivita' di monitoraggio di cui al successivo art. 6 sono a carico delle disponibilita' di cui all'art. 10 della direttiva del Ministro delle attivita' produttive 3 febbraio 2003.
3. L'attribuzione dei punteggi verra' effettuata dalla commissione secondo la griglia di seguito esposta.
4. Per quanto riguarda gli elementi di cui al comma 1, lettera a), la commissione assegnera' i punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche:
a) numero di azioni proposte e coordinamento tra le stesse: fino a punti 20; b) innovativita' del progetto: fino a punti 10;
c) interventi volti a realizzare i risultati di ricerche: fino a punti 10; d) capacita' di coinvolgimento di investitori nel capitale di rischio di nuove imprese: fino a punti 10. 5. Per quanto riguarda gli elementi di cui al comma 1, lettera b), la commissione assegnera' i punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche del soggetto proponente:
a) misura della partecipazione finanziaria del soggetto proponente alla realizzazione del progetto: fino a punti 15;
b) struttura organizzativa dedicata alla realizzazione del progetto, figure professionali coinvolte e loro complementarieta': fino a punti 10; c) radicamento nel territorio (accordi/intese con enti locali, con imprese, con eventuali «incubatori» gia' presenti nel territorio di riferimento): fino a punti 5. 6. Per quanto riguarda gli elementi di cui al comma 1, lettera c), la commissione assegnera' i punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche: a) ubicazione delle azioni previste in aree depresse: fino a punti 15; b) innovativita' del campo di operativita' dei destinatari: fino a punti 5. 7. I progetti saranno finanziati scorrendo la graduatoria in ordine decrescente fino a concorrenza delle risorse a disposizione.
 
Art. 6. Rapporti tra il Ministero delle attivita' produttive e il soggetto
attuatore
1. I rapporti tra il Ministero delle attivita' produttive ed i soggetti attuatori selezionati sono regolati da apposita convenzione; tale convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante nei rapporti tra il Ministero e il soggetto attuatore e definisce, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla gestione del progetto da parte del soggetto attuatore, compresa la facolta' del Ministero di disporre la revoca parziale o totale delle risorse destinate all'intervento in caso di inadempimento o ritardo nell'attuazione dello stesso da parte dell'intermediario, oltre che le modalita' e la sequenza temporale di erogazione delle risorse stanziate.
2. Le modalita' di trasferimento delle risorse dal Ministero delle attivita' produttive al soggetto attuatore assumono la forma di acconto, di pagamenti intermedi e di pagamento a saldo.
3. All'atto della stipula della convenzione il Ministero delle attivita' produttive versa un acconto al soggetto attuatore pari al 15% dello stanziamento.
4. I pagamenti intermedi, che saranno fissati nel numero e nei tempi sulla base dell'attuazione del progetto, sono effettuati dal Ministero delle attivita' produttive sulla base di apposite domande di pagamento predisposte dal soggetto attuatore con riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate. Il Ministero provvede all'effettuazione dei pagamenti intermedi entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento redatta conformemente e in maniera completa a quanto stabilito nella predetta convenzione. La somma dei pagamenti in acconto e dei pagamenti intermedi non puo' superare il 95% del totale delle risorse stanziate.
5. Il pagamento a saldo viene eseguito a seguito di presentazione da parte del soggetto attuatore e approvazione da parte del Ministero delle attivita' produttive di apposita relazione finale di esecuzione.
6. Il Ministero delle attivita' produttive, con il supporto di esperti incaricati dal direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, provvedera' a svolgere attivita' di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti.
 
Art. 7.
Presentazione della domanda
1. I soggetti interessati possono presentare la loro candidatura, completa della documentazione prevista, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Le candidature devono essere presentate, sottoscritte dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio A5, via Giorgione 2/b - 00147 Roma, anche a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti; sulla busta deve essere indicato quanto segue: «Progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della direttiva del Ministro delle attivita' produttive 3 febbraio 2003». Le candidature inviate successivamente al termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
2. Alla candidatura deve essere allegata una presentazione del soggetto proponente e del progetto che intende realizzare secondo lo schema di cui all'allegato n. 2.
In particolare la presentazione deve contenere:
a. una prima parte relativa all'organismo proponente;
b. una seconda parte relativa al progetto, nella quale gli interessati dovranno illustrare quali azioni intendano attuare tra quelle di cui al precedere art. 2, corredata della tabella finanziaria relativa all'intervento, riportante il costo totale ripartito per anno, la quota a carico dei privati e la quota pubblica.
3. Nel caso di candidatura presentata da un soggetto non ancora costituto, devono essere dettagliatamente fornite le informazioni, relative sia al costituendo soggetto attuatore, sia ai componenti della sua compagine sociale, necessarie per consentire la verifica del possesso delle caratteristiche di cui all'art. 3 nonche' della capacita' di realizzazione del progetto proposto.
4. Il Ministero delle attivita' produttive puo' richiedere eventuali integrazioni di documentazione ritenuta necessaria per la selezione dei progetti.
5. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 224
 
----> Vedere Allegato da pag. 39 a pag. 41 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 42 a pag. 53 della G.U. <----
 
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