Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pergola» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pergola» e del relativo disciplinare di produzione,
Ha espresso nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Pergola» e' riservata ai vini:
«Pergola» rosso;
«Pergola» novello;
«Pergola» passito; che rispondono alle caratteristiche e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Aleatico per non meno del 70%, possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 30%.
 
Art. 3.
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratterosa, Frontone, Serra S. Abbondio, S. Lorenzo in Campo (tutti in provincia di Pesaro).
 
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore ai 600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 2200 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non puo' superare le 10 Tonn/Ha.
Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate purche' la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di vino, ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonche' consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui all'art. 1, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol per il «Pergola» rosso;
10,50% vol per il «Pergola» Passito;
10,50% vol per il «Pergola» novello.
 
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.
Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo non deve essere superiore al:
70% per i vini «Pergola» rosso;
40% per i vini «Pergola» Passito;
70% per i vini «Pergola» novello.
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di origine controllata «Pergola».
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla denominazione «Pergola» o mosto concentrato rettificato.
Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» Passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
1) l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, secondo le modalita' previste dal decreto direttoriale 6 agosto 1997, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e puo' essere ammostata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%;
3) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a due ettolitri;
4) l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1° novembre del 1° anno successivo a quello della raccolta delle uve.
 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Pergola» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Pergola» Passito:
colore: rosso rubino carico tendente al granato;
odore: intenso, etereo;
sapore: dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale 15,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima 4,0 g/l;
acidita' volatile massima 1,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;
«Pergola» Novello:
colore: rosso rubino vivo;
odore: floreale tipico;
sapore: morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di cui sopra si potra' rilevare sentore di legno.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
 
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione dei vini
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' altresi' consentito l'uso di sottospecificazioni geografiche e toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita', comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3.
 
Art. 8.
Confezionamento
Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola», sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con la capacita' di litri 0,187; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e da litri 0,375 e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Pergola».
 
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