Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2005 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 3 febbraio 2005 |
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Tutela e valorizzazione delle produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione». |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 3 febbraio 2005: Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varieta' di vite; Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varieta' di vite destinate alla produzione di vino, trasmesso alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni, con nota protocollo n. 37944 del 1° dicembre 2004; Considerati gli esiti della riunione tecnica del 7 dicembre 2004, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso avviso contrario al provvedimento in oggetto, essendo in itinere uno schema di disegno di legge di modifica della legge n. 164/1992; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha richiesto, nelle more della definizione del citato disegno di legge, con nota protocollo n. 30476 del 21 gennaio 2005, la prosecuzione dell'iter procedurale sullo schema di accordo, allo scopo di accelerare l'urgente classificazione territoriale delle varieta' di vite, per il diretto impatto sull'articolato dei disciplinari; Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 1° febbraio 2005, i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e i rappresentanti delle Regioni hanno concordato di riformulare il titolo del provvedimento come in oggetto e di apportare modifiche al testo in esame; Considerati gli esiti della seduta del comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 2 febbraio 2005, nel corso della quale gli assessori regionali hanno espresso avviso favorevole alla nuova stesura dello schema di accordo in esame; Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e le Regioni e le Province autonome sui contenuti dell'accordo concordato in sede tecnica; Sancisce accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul seguente testo concernente la «Tutela e valorizzazione delle produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione»: 1. Al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da taluni vitigni autoctoni o di antica coltivazione, l'uso del nome del vitigno e dei relativi sinonimi nella designazione e presentazione dei vini da essi ottenuti e' soggetto alle limitazioni di cui al presente accordo. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001, su istanza delle Regioni e delle Province Autonome interessate, approva con proprio decreto la lista positiva dei vitigni di cui al punto 1 per i quali l'uso del nome del vitigno e dei suoi sinonimi in etichetta puo' essere soggetto a limitazioni in considerazione dell'origine e del forte legame del vitigno stesso con il territorio, della tipicita' delle produzioni da esso ottenute e degli aspetti storico culturali, tenuto tuttavia conto della reale diffusione dello stesso vitigno e della provenienza dell'istanza di iscrizione nel catalogo nazionale. 3. Per ciascun vitigno di cui al punto 1 l'indicazione del relativo nome puo' essere riservato ad una o piu' categorie di vini (DOC, DOCG, IGT), a determinati territori di produzione, intesi come unita' amministrative o zone o bacini viticoli, oppure a specifiche menzioni nell'ambito del disciplinare di produzione di determinate DO o IGT. 4. Le Regioni nell'avanzare le istanze di cui al precedente punto 2, predispongono idonea documentazione storica e tecnica atta a suffragare la richiesta. 5. Il Comitato nazionale di cui al punto 2 nell'iter istruttorio acquisisce il parere delle Regioni e delle Province autonome nelle quali il vitigno e' al momento classificato idoneo alla coltivazione. 6. Le determinazioni adottate con il decreto di cui al punto 2 sono vincolanti per il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT in fase di espressione del parere in merito alle richieste di riconoscimento di nuove DO e IGT o di richieste di modifica dei disciplinari di produzione di vini DO e IGT esistenti. 7. Qualora le limitazioni all'uso del nome del vitigno di cui al punto 1 nella designazione e presentazione dei vini riguardino vini designabili o gia' designati con i nomi di tali vitigni, con atto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono indicate le modalita' per il completo esaurimento delle scorte da parte delle ditte detentrici. 8. In fase di prima applicazione del presente accordo, le Regioni e le Province autonome, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'accordo, possono presentare al Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti le istanze di cui al punto 2. Entro sei mesi dal predetto termine, il citato Comitato nazionale, previa definizione dei relativi criteri, redige la lista positiva dei vitigni autoctoni di cui al punto 2. 9. Fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della lista positiva dei vitigni autoctoni di cui al comma 2, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT in fase di espressione del parere in merito alle richieste di riconoscimento di nuove DO e IGT, o di richieste di modifica dei disciplinari di produzione di vini DO e IGT esistenti, terra' conto delle varieta' di vite classificate per le relative unita' amministrative sulla base delle norme preesistenti all'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2002. Roma, 3 febbraio 2005 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino |
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