Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
COMUNICATO |
Trasferimento di beni appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), ubicati nella regione Veneto. |
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Con decreto 18 marzo 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la regione Veneto e' stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle Unita' sanitarie locali, individuate con il provvedimento regionale, dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati, destinati prevalentemente a servizi sanitari di proprieta' del soppresso Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, ubicati in Venezia - Dorsoduro, Cortina D'Ampezzo - viaCesare Battisti 80 e Vicenza - via IV novembre 46. Il trasferimento del suddetto immobile verra' effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Gli immobili ubicati nei comuni di Venezia-Caorle - via Pineda e Verona - via Provolo n. 25 destinati a compiti diversi da quelli sanitari, sempre di proprieta' del medesimo Istituto, nonche' i relativi beni mobili in essi allocati sono attribuiti all'Ispettorato generale Enti disciolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per essere realizzati. Sono altresi' assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, adibiti a servizi sanitari, allocati negli immobili di proprieta' di terzi assunti in locazione o in uso dall'lNAM di Venezia, Belluno e Treviso. Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale enti disciolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. |
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