Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2005, n. 79
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, relativo al riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2003, n. 264, emanato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che individua le unita' dirigenziali di livello generale ed istituisce l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;
Visti il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e' organizzato nei due seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari;
b) Dipartimento delle politiche di sviluppo.
2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.
3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attivita' relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione".
- Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa":
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per
la distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori
interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla
encefalopatia spongiforme bovina:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). 1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale
dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei
carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed
agroalimentari, della Guardia di finanza, nonche'
dell'Ispettorato centrale repressione frodi per
l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli
interventi di cui al presente decreto.
2. Al fine di garantire la massima efficienza dei
controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il
Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con
proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari
forestali che operano alle dirette dipendenze del Ministro.
3. L'ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e'
attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
personale con identica qualifica del comparto "Sanita".
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4,
calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e
la nutrizione e' autorizzato, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a
procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei
posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai
sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 454.
7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di
prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero
della sanita' e' autorizzato, per una sola volta, nel
rispetto di quanto previsto dal citato art. 39 della legge
n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale
delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi
pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in
organico nella qualifica di dirigente di primo livello del
ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'
a ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le
vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali
di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi
riservati al personale in servizio appartenente alle
posizioni iniziali dello stesso ruolo.
8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero
della sanita', le sperimentazioni previste dall'art. 7
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi
riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della
sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
comunque operante presso il medesimo Ministero.
9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie
attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure
di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto
nazionale in materia di progressione del personale, e'
autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti
delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli
stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di
previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e
nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 39 della
legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al
citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in
materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei
principi generali di cui all'art. 36, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle
professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante
l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio
orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio
si applicano le norme in materia di accertamento per soli
titoli, previo un breve corso di formazione predisposto
dalla stessa Agenzia.".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 3 della
legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento
delle Forze di polizia":
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei ruoli
dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di
conseguire, tenuto conto delle rispettive specificita',
omogeneita' di disciplina con i pari qualifica dei ruoli
dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo
le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato con determinazione della
relativa consistenza organica, in sostituzione delle
dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del
corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle
qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative
funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo
dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla
lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei
dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di
altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
di formazione e di progressione".
- Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca
"Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari".
- Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001,
n. 3, reca "Misure per il potenziamento della sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina".
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 13 febbraio 2003, n. 44, reca "Regolamento di
riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato
centrale repressione frodi".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 7 marzo 2003, n. 38, recante "Disposizioni in materia
di agricoltura":
"2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di
concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea
concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza
esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di
giunta regionale o componenti di giunta regionale allo
scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali
rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga
conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e
delle regioni o concorrenti, con previsione di uno
specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei
settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di
cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del
28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e della continuita' della corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e
delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il
frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle
unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie
iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle
imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la
permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e
assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle
imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da
eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una
disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per
incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla
tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita', differenziate per filiera,
anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di
tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della
materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati,
attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione
agricola, per garantire il corretto funzionamento delle
regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti
del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da
assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione
degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione
negoziata nei settori di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali e i relativi modelli
organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione
delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del
2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al
fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle
imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte
nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e
semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione,
anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
degli articoli 123, 164, da 169 a 179 e 323 del codice
della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di
conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita'
agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la
riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione
delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
408 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 32 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, ratificato con legge
14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dall'art. 6 del
Trattato di Amsterdam ratificato con legge 16 giugno 1998,
n. 209:
"Art. 32. - 1. Il mercato comune comprende
l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per
prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo,
dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di
prima trasformazione che sono in diretta connessione con
tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46
inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato
comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato I del presente Trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune.".
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 5 (I Dipartimenti). - 1. I Dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai Dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del Dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
Dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
Dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
Dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del Dipartimento".



 
Art. 2.
Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari
1. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche economiche di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Il Dipartimento ha competenza, inoltre, in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
2. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di mercato, in sede comunitaria ed internazionale; analisi, monitoraggio e valutazioni d'impatto dei problemi agricoli, internazionali, ai fini della elaborazione della posizione italiana in sede di Unione europea e di organizzazioni internazionali; adempimenti relativi al FEOGA, sezione garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, concernenti la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989; promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle materie di competenza; collaborazione con il Segretario Generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successive modificazioni;
b) Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati: trattazione, cura e rappresentanza in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche agroalimentari in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e internazionale e attuazione in sede nazionale nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento dei piani strategici di settore per lo sviluppo delle filiere di trasformazione e commercializzazione; gestione degli strumenti di integrazioni di filiera nonche' degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura; accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, gestione del fondo per il credito peschereccio; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualita' dei prodotti ittici e relativa educazione. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.
3. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari assicura il necessario coordinamento delle attivita' delle direzioni generali del dipartimento in funzione del perseguimento di obiettivi di sviluppo per tutti i soggetti delle filiere agricole.



Note all'art. 2:
- Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del
21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli
Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di
finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva
77/435/CEE, e' pubblicato nella GUCE n. L 388 del
30 dicembre 1989.
- Il regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del
7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione
"garanzia", e' pubblicato nella GUCE n. L 158 dell'8 luglio
1995.



 
Art. 3.
Dipartimento delle politiche di sviluppo
1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche strutturali e di sviluppo rurale, sviluppo della qualita' per il settore agricolo e agroalimentare, tutela del consumatore, comunicazione e promozione agroalimentare in ambito nazionale e comunitario; gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); responsabilita' sui servizi generali; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
2. Il Dipartimento cura i rapporti con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'ambito della lotta alle frodi agroalimentari, sulla base degli indirizzi del Ministro.
3. Il Dipartimento e' articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale dello sviluppo rurale: elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche strutturali in sede comunitaria e internazionale e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale e di politica agricola e forestale della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale; risoluzione di problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli osservatori per l'imprenditorialita' giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita'; coordinamento dell'osservatorio per i servizi in agricoltura; indirizzo operativo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche' gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico nazionale; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola, fatte salve le competenze del Ministero delle attivita' produttive;
b) Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari: attivita' legate alla tracciabilita' delle produzioni di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualita'; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione, di agricoltura biologica, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli e agroalimentari, esclusi quelli ittici; certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonche' del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varieta' vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attivita' venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; elaborazione, per quanto di competenza, del Codex alimentarius; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; per le attivita' di controllo nella qualita' delle merci di importazione e di contrasto delle iniziative di concorrenza sleale in agricoltura; gestione degli interventi per il sostegno agli operatori agricoli colpiti da eccezionali avversita' atmosferiche; attivita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
c) Direzione generale per la tutela del consumatore: coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione;
d) Direzione generale dell'amministrazione: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; programmazione e gestione delle attivita' di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali; contrattazione e mobilita'; attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente; attivita' di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.



Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38":
"Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera
arbitrale). 1. In caso di crediti vantati dagli
imprenditori agricoli nei confronti della pubblica
amministrazione, la camera nazionale arbitrale in
agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002,
n. 743, del Ministro delle politiche agricole e forestali,
che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni
sara' definita la posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della
valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore
agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera
nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su
proposta degli organi della camera medesima, con decreto
ministeriale".
- La legge 8 novembre 1986, n. 752, reca "Legge
pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura".
- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca
"Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 18 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio":
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio".
- Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, recante "Regolamento recante norme per
il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662":
"Art. 1 (Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio
delle scommesse). - 1. L'incremento e il miglioramento
delle razze equine, in ragione delle loro diverse
utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la
valutazione dell'idoneita' delle strutture degli ippodromi
e degli impianti di allevamento, allenamento ed
addestramento sulla base di parametri predeterminati e la
determinazione degli stanziamenti a premi spettano al
Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a
mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine
(U.N.I.R.E.).
2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli,
che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli
ippodromi quanto fuori di essi, e' esclusivamente riservato
al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche
agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle
modalita' stabiliti d'intesa con il Ministero per le
politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il
totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale,
direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e
vigila sulla regolarita' delle gare e del gioco, anche
avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna
decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per
le politiche agricole, delle quali fanno parte
rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.
3. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla
base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei
dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al
controllo della posizione tributaria dei concessionari di
cui all'art. 2".
"Art. 2 (Concessioni per l'esercizio delle scommesse).
- 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con
il Ministero per le politiche agricole, con gara da
espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni
per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a
totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa'
con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla
solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed
efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione
delle scommesse;
b) potenziamento della rete di raccolta ed
accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata
distribuzione sul territorio secondo parametri programmati
e controllabili;
c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione
stabilita per le varie categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi
decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il
concessionario in funzione dei costi di avviamento;
e) garanzia della liberta' di concorrenza e di
mercato mediante la previsione di parametri volti ad
impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati
tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite
a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di
scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
f) previsione di modalita' di controllo centralizzato
ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi
finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari
di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria
di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione
del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la
gestione delle scommesse strumenti informatici conformi
alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro
delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con
il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
g) riserva, nel primo piano di potenziamento della
rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento
delle concessioni da attribuire con gara in favore di
soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano
esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a
dieci anni;
h) durata di sei anni.
2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre
di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che
saranno messe a gara nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono
rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per
l'esercizio della scommessa Tris non e' rinnovabile.
4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli
all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli
ippodromi stessi.
5. L'esercizio della scommessa Tris e' attribuito ad un
unico concessionario.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le
convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al
presente regolamento.
7. Il trasferimento della concessione e' consentito
previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con
il Ministero per le politiche agricole.
8. Se il concessionario e' costituito in forma di
societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto
o le quote devono essere intestate a persone fisiche,
societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E'
escluso il trasferimento per semplice girata di dette
azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo
comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le
politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il
numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi
possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarita'.
L'inosservanza delle disposizioni del presente comma
comporta la decadenza dalla concessione.
9. Non e' ammessa la contemporanea titolarita', anche
parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e
di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della
scommessa Tris. E', tuttavia, consentito ai titolari di
ippodromi di ottenere la concessione di agenzie
esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve
le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento".
"Art. 3 (Decadenza e revoca delle concessioni). - 1. Il
Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le
politiche agricole, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla
concessione:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione
della concessione di cui al presente regolamento e al
relativo bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attivita' per cause
non dipendenti da forza maggiore;
c) in particolare, quando il concessionario non
rispetta le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, ovvero
accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'art.
4, comma 4, ed all'art. 6, comma 3;
d) quando nello svolgimento dell'attivita' sono
commesse violazioni delle disposizioni del presente
regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti
dall'art. 4, comma 5, nonche' della normativa tributaria.
2. Il concessionario nei cui confronti e' stato
adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo'
concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona,
nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del
detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni
di cui all'art. 2.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo
delle societa' concessionarie ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile".
"Art. 4 (Scommesse consentite). - 1. Le scommesse
possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a
quota fissa.
2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui
ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, e'
ripartito tra gli scommettitori vincenti.
3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali
la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente
concordata tra lo scommettitore e il gestore delle
scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate
presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli
ippodromi.
4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento
alle quote del totalizzatore.
5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a
mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse
Tris giocate nella settimana, le relative regole di
svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse
assimilabili alla scommessa Tris sotto il profilo della
modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i
limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su
proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei
predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non
contemplata dal presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti
la scommessa Tris si applicano anche alle scommesse alla
stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di
accettazione e di totalizzazione".
"Art. 5 (Programma ufficiale delle corse). - 1. Il
Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero
delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale
delle corse redatto dall'UNIRE.
2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il
documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in
riferimento al quale le stesse vengono accettate, e puo'
essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa
dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni
richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa
pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle
scommesse.
3. Tutta l'attivita' ippica e' riferita all'orario
ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al
quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati
per la gestione delle scommesse e per le edizioni di
informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione
delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano
sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale".
"Art. 11 (Soluzione delle controversie). - 1. Le
contestazioni insorte in sede di interpretazione e di
esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad
eccezione di quelle relative all'applicazione degli
articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso
disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la
loro soluzione, al giudizio di apposita commissione
nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da
inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida
delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle
quote per le scommesse a totalizzatore.
2. La commissione decide, sentite le parti, entro
trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione
vincolante ed immediatamente esecutiva.
3. La decisione della commissione puo' essere impugnata
dinanzi all'autorita' giudiziaria.
4. La commissione e' composta da un magistrato
amministrativo con qualifica non inferiore a quella di
consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica
non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal
Ministro per le politiche agricole. La commissione e'
nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro e'
altresi' nominato, con gli stessi requisiti e modalita', un
supplente".
"Art. 12 (Attribuzione dei proventi). - 1. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo
sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli
da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento
dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il
finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per
le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei
proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte
e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle
scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del
totalizzatore nazionale, nonche' per l'attivita' delle
commissioni di cui all'art. 1, comma 2, compresi i compensi
da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento
delle proprie finalita' con particolare riferimento a:
a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del
cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione
degli stessi;
b) incentivazione di piani occupazionali, volti a
favorire l'avviamento al lavoro e la formazione
professionale, con particolare riguardo alla verifica
dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del
settore ed all'introduzione di meccanismi di
disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed
all'evasione contributiva;
c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore
dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli
artieri;
d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed
il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi
alla organizzazione delle corse e remunerazione per
l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della
raccolta esterna delle scommesse;
e) costituzione e miglioramento di centri di
allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed
esterne agli ippodromi;
g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento,
dell'allenamento e dell'antidoping;
h) controllo della regolarita' di tutte le attivita'
relative alle corse;
i) promozione dell'attivita' ippica;
l) formazione e qualificazione professionale degli
addetti al settore".
"Art. 13 (Segnale televisivo per la trasmissione delle
corse). - 1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la
concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la
trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei
quali avviene l'accettazione delle scommesse,
esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione
secondo le modalita' stabilite di concerto dal Ministro
delle finanze con il Ministro per le politiche agricole".
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400":
"Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli
uffici di statistica del Sistema statistico nazionale,
oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li
riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione,
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati
statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico
nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi previsti dal programma statistico nazionale
relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in
forma individuale ma non nominativa ai fini della
successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per
l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il
collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione
di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per
attuare il collegamento tra il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero
delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei
singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di
statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in
possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo
eccezioni relative a categorie di dati di particolare
riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi
possono richiedere all'amministrazione di appartenenza
elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche
previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al
Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in
forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste
dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
appartenenza possono individuare ulteriori categorie di
dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo
di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e
all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale
sull'attivita' svolta".
- La legge 28 ottobre 1999, n. 410, reca "Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari".



 
Art. 4
Consiglio nazionale dell'Agricoltura

1. Il Consiglio nazionale dell'Agricoltura e' organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attivita' di alta consulenza, di studio e ricerca.
2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, ed e' composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente, e da venti esperti di comprovata qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di qualificata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attivita'.
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi e equiparati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, comprendente l'eventuale ripartizione dell'attivita' istruttoria in sezioni e la definizione dei relativi ambiti di competenza.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti ai componenti.
 
Art. 5.
Uffici di diretta collaborazione
1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di coordinamento delle attivita' operative dei Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3.
3. Nell'ambito del Gabinetto opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica, coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo. L'Ufficio di Gabinetto si avvale del Nucleo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto specializzato Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.



Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421":
"Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze
ed esperienze professionali, un dirigente generale o
equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
rapporti dell'amministrazione di appartenenza con
l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati
conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego
delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica
dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
dirigente responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della
bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con
l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese
sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti".
- Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri":
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolai, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".



 
Art. 6.
Misure transitorie e definizione dell'ordinamento
1. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva per il personale e di miglioramento nella utilizzazione delle risorse umane, stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la dotazione organica del Ministero e' rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo i dati della tabella A, allegata al presente decreto. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante ai titolari dei due nuovi incarichi dirigenziali di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, ad esclusione degli incarichi dirigenziali di livello generale presso l'Ispettorato centrale repressione frodi e il Corpo forestale dello Stato, e' compensato sopprimendo contestualmente al conferimento presso l'amministrazione quattro posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti alla data del 30 settembre 2004.
3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.
4. Ai fini dell'attuazione delle attivita' di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione della struttura.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi al Ministero, e alla stipula dei relativi contratti.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla stipula dei relativi contratti.



Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
Dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
Dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi Dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
- Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
recante "Regolamento recante disciplina delle modalita' di
costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle
modalita' di elezione del componente del Comitato di
garanti":
"Art. 8 (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di
prima attuazione, ogni amministrazione puo' conferire un
numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti
gia' in servizio presso di essa alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, tenendo altresi' conto dei
concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta
l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica,
nonche' dei posti per i quali sono in corso, alla medesima
data, altre procedure di conferimento ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non
puo' conferire un incarico al dirigente in servizio presso
o vincitore di concorsi gia' banditi da altra
amministrazione qualora questa abbia confermato, o
conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, o dalla
approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo
dirigente. In tale caso la durata dell'incarico e'
concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo
stabiliti nell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, ove non si raggiunga l'accordo, la
durata e' pari al predetto limite minimo".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 12 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa":
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e
finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il
numero, anche con decorrenza differita all'inizio della
nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di Dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'Amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
e il superamento della frammentazione delle procedure,
anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi
205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali".
- Si trascrive il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche":
"3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c)".



 
Art. 7.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 8.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 6
 
----> Vedere Tabella a pag. 9 della G.U. <----
 
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