Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 11 aprile 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;
Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria;
Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale e' stato modificato lo statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il verbale n. 11 del 14 luglio 2004 con il quale il senato accademico integrato ha approvato la modifica dell'art. 2.2 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;
Vista la nota del 12 aprile 2004, prot. GP/n. 870 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha approvato la proposta di modifica sopra indicata;
Decreta:
L'art. 2.2 dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' cosi' modificato:
Art. 2.2 (Il rettore). - Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
1. Il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;
b) assicura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ed in particolare provvede all'emanazione dello statuto e dei regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture;
c) vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell'Universita', assicurando l'adozione di criteri che garantiscano l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilita';
d) emana annualmente, entro il 30 giugno, il bando per l'ammissione degli studenti;
e) esercita l'attivita' disciplinare sul personale docente, sui ricercatori e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;
f) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze del direttore amministrativo e delle singole strutture didattiche e di ricerca secondo le norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) presenta all'inizio di ciascun anno accademico agli organi dell'Universita' una relazione sullo stato dell'Ateneo;
h) elabora ed invia agli organi dell'Universita' le linee generali del programma annuale di attivita' dell'Universita';
i) predispone, sentiti il comitato di coordinamento e programmazione ed il consiglio degli studenti, il bilancio di previsione per i successivi adempimenti;
l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme di legge, dal presente statuto e dai regolamenti generali e particolari d'Ateneo.
2. Il rettore viene eletto fra i professori di prima fascia dell'Universita', a seguito di presentazione di candidature ufficiali, secondo le norme di cui al successivo art. 7.1, dura in carica quattro anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Per tutta la durata della carica, il rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica.
L'elettorato attivo e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori - Nd;
b) da tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo - Nt. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria rappresenti il 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera a);
c) dagli studenti - Ns - facenti parte del consiglio degli studenti e dagli studenti facenti parte dei consigli di corso di studio. Il voto di ognuno di essi sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera a).
I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere b) e c), determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, in base alle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale.
Detti rispettivamente Nd, Nt e Ns i numeri totali di professori e ricercatori, i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto al voto, il peso dei voti dei tecnici PT e degli studenti PS saranno determinati rispettivamente dalle formule

----> Vedere Formule a pag. 46 della G.U. <----

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio e' valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e fuori ruolo. In caso di parita' anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra.
Il candidato eletto e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.
Il rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali puo' delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavata di Rende, 11 aprile 2005
Il rettore: La Torre
 
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