Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 dicembre 2004, n. 341
Regolamento concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 5-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito di assegnare alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione;
Visto il medesimo articolo 3, comma 16, della citata legge n. 549 del 1995, con il quale si dispone che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono dettate le disposizioni attuative del citato articolo 3, comma 16;
Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha soppresso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero delle finanze ed ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 5-quater della citata legge n. 16 del 2002, che ha stabilito la possibilita' per le regioni e le province autonome di determinare, con propria legge e nell'ambito della quota di accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per i soli cittadini residenti nella regione o provincia autonoma o in una parte di essa;
Visto l'articolo 3, comma 17, della medesima legge n. 549 del 1995, con il quale si dispone che, nell'esercizio delle facolta' di cui ai citati commi 15 e 16 del medesimo articolo 3, le regioni e le province autonome di confine devono garantire che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti, che la riduzione del prezzo alla pompa sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine e che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso;
Ritenuta la necessita' di abrogare il decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996, n. 655, recante disposizioni attuative del predetto articolo 3, comma 16, della medesima legge n. 549 del 1995, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5-quater della richiamata legge n. 16 del 2002, che hanno previsto l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, altresi', di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note n. 1905 del 16 maggio 2002 e n. 2182 del 17 maggio 2004 dell'Agenzia delle dogane, con le quali sono state condivise le modifiche recate dal presente decreto;
Viste le note n. 10517/RAG-E/6.1A.1.6 del 22 ottobre 2002 e n. 10090/REF/6.1A.1.6 del 25 maggio 2004, con le quali la regione Friuli-Venezia Giulia ha manifestato l'intesa, prevista dall'articolo 3, comma 16, della legge n. 549 del 1995, espressa dalla Giunta regionale nella seduta del 4 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 2004;
Vista la nota n. 18990/REF.V dell'8 ottobre 2004, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha confermato la non incidenza, nel meccanismo agevolativo, del recente ingresso della Repubblica slovena nell'Unione europea;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 ottobre 2004;
Vista la nota n. DAGL 10.34/40/04 del 25 novembre 2004, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996, n. 655 e' abrogato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 16 dell'art. 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), come modificato dall'art. 5-quater del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e' il
seguente:
"16. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al
fine di ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di
carburanti negli Stati confinanti, e' assegnata una quota
delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa
sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni
litro venduto nel territorio della regione. Qualora le
accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tali
importi, anche per effetto di iniziative legislative
regionali, sono assegnate alle regioni le quote di accisa
di euro 0,4 13 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio
per autotrazione diminuite della riduzione applicata
sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti
statali a qualsiasi titolo spettanti alle regione
Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali
in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti,
a pie' di lista, dei minori introiti statali in dipendenza
del presente comma, calcolati sulla base dei tributi
incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul
gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001 nel
territorio della regione. Con decreto del Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa
con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del
presente comma.".
Note alle premesse:
- Per il testo del comma 16 dell'art. 3 della citata
legge n. 549 del 1995, si veda in nota al titolo.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate
esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli
adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 15 e 17
dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995:
"15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi
internazionali e dalle normative dell'Unione europea,
nonche' dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonche'
le province autonome, possono determinare, con propria
legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro
riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della
benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli
cittadini residenti nella regione o nella provincia
autonoma o in una parte di essa.".
"17. Nell'esercizio della facolta' di cui ai commi da
15 a 18 del presente articolo le regioni e le province
autonome di confine devono garantire:
a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a
quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la
riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata
nel territorio regionale o provinciale in maniera
inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita
dal confine;
b) che siano disciplinati precisi controlli sulle
cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei
casi di inadempienza o abuso.".
- Il decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996,
n. 655, reca: "Regolamento recante disposizioni attuative
dell'art. 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, concernente l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia
Giulia di una quota delle accise sulle benzine.".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e', rispettivamente, il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Per il testo del comma 16 dell'art. 3 della citata
legge n. 549 del 1995, si veda in nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Il decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 655,
abrogato dal presente regolamento, recitava: "Regolamento
recante disposizioni attuative dell'art. 3, comma 16, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'assegnazione
alla regione Friuli-Venezia Giulia di una quota delle
accise sulle benzine".



 
Art. 2.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 15 e 16, come modificato dall'articolo 5-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, puo' determinare, con propria legge, nei limiti della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione, rispettivamente, pari a 0,413 euro e a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione, le modalita' per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione per i soli cittadini residenti nella regione, al fine di ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, regolamentandone la materia nel suo complesso e con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 3, comma 17, lettera a), della citata legge n. 549 del 1995, in ordine alla misura del prezzo alla pompa, che non deve essere inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, ed alla riduzione del prezzo che deve essere differenziato nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. La predetta regolamentazione decorre dall'entrata in vigore della relativa legge regionale.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 17, lettera a), della citata legge n. 549 del 1995, le ambasciate d'Italia presso la Repubblica austriaca e presso la Repubblica slovena, confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia, comunicano trimestralmente al Presidente della Giunta regionale il prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 10 chilometri dal confine di detti Stati. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio.
3. La regione Friuli-Venezia Giulia nell'applicazione di quanto disposto al comma 1 garantisce un regolare rimborso della riduzione del prezzo alla pompa praticato dagli impianti di distribuzione.
4. La regione Friuli-Venezia Giulia informa l'Agenzia delle dogane di tutta la regolamentazione autonomamente posta in essere concernente la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte, nonche' del contenuto delle comunicazioni fornite dalle ambasciate d'Italia presso la Repubblica austriaca e presso la Repubblica slovena ai sensi del precedente comma 2.
5. La regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della predetta autonoma regolamentazione, disciplina le modalita' per l'effettuazione dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto, prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza o abuso, tenendo anche conto delle disposizioni vigenti in materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'Amministrazione finanziaria tiene conto anche delle specifiche disposizioni regionali.



Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 15 dell'art. 3 della gia'
citata legge n. 549 del 1995, si veda in nota alle
premesse.
- Per il testo del comma 16 dell'art. 3 della gia'
citata legge n. 549 del 1995, si veda in nota al titolo.
- Per il testo della lettera a) del comma 17 dell'art.
3 della gia' citata legge n. 549 del 1995, si veda in nota
alle premesse.



 
Art. 3.

1. Annualmente entro il mese di aprile il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA - Ufficio IX, provvede a determinare, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle dogane ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, le differenze tra le quantita' espresse in litri delle benzine e del gasolio per autotrazione vendute in ciascun anno precedente nel territorio della regione medesima rispetto a quelle corrispondenti relative, rispettivamente, all'anno 1995 e all'anno 2001.
2. Nel caso che le predette quantita' vendute risultino inferiori rispetto a quelle vendute rispettivamente, nel 1995 e nel 2001, con esclusione delle riduzioni scaturenti da cause non dipendenti dalle disposizioni regionali di cui al presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia deve rimborsare all'erario una somma pari alla quantita' differenziale espressa in litri per l'importo dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti, rispettivamente, nel 1995 e nel 2001, in modo da garantire allo Stato introiti non inferiori a quelli, rispettivamente, del medesimo anno 1995 e del medesimo anno 2001. Detta somma viene trattenuta nei confronti della regione in sede di devoluzione definitiva della compartecipazione di tributi erariali riferiti allo stesso anno, spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia a norma dello statuto di autonomia.
3. Nel caso che le predette quantita' vendute risultino superiori rispetto a quelle vendute, rispettivamente, nel 1995 e nel 2001, alla regione Friuli-Venezia Giulia viene corrisposta una somma pari alla quantita' differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza mediante mandato diretto commutabile in quietanza del conto corrente acceso dalla regione Friuli-Venezia Giulia presso la tesoreria centrale dello Stato con imputazione a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al capitolo n. 2798, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nell'ambito della medesima unita' previsionale di base 4.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al capitolo n. 2797.
4. Nel caso che si realizzino incrementi delle vendite delle benzine e del gasolio per autotrazione eccedenti quelli che consentono alla regione Friuli-Venezia Giulia il raggiungimento del punto di pareggio con gli esborsi regionali, di cui all'articolo 2, comma 3, la somma di cui al comma 3, limitatamente a quella calcolata per le quantita' espresse in litri eccedenti il predetto punto di pareggio, rimane acquisita all'erario nei limiti dell'importo dell'accisa e della relativa IVA sulle benzine e sul gasolio per autotrazione, al netto della quota di accisa assegnata alla regione e della relativa IVA.
 
Art. 4.

1. Nelle ipotesi indicate nel precedente articolo 3, l'Agenzia delle dogane comunica annualmente entro il mese di marzo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA - Ufficio IX ed alla Ragioneria generale della regione Friuli-Venezia Giulia i quantitativi espressi in litri delle benzine e del gasolio per autotrazione venduti nell'anno precedente (a cominciare rispettivamente dal 1995 e dal 2001) dagli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati nel territorio della regione medesima, che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito con l'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I predetti quantitativi venduti non devono comprendere le quote di benzine e di gasolio per autotrazione gia' contingentate nelle zone di confine, rispettivamente, ai sensi della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1992, n. 17 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.
2. Qualora l'importo delle accise sui carburanti scenda comunque al di sotto della somma, rispettivamente, di 0,413 euro o di 0,26 euro per ogni litro, la quota disponibile per la regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, viene corrispondentemente ridotta della differenza tra il nuovo importo e la somma, rispettivamente, di 0,413 euro o di 0,26 euro, a decorrere dalla data di variazione. A tal fine i quantitativi venduti prima e dopo la variazione dell'accisa sono determinati in proporzione rispetto a quelli annuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 dicembre 2004
Il Ministro: Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 68



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
"Art. 25 (Articoli 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23
decreto-legge n. 271 del 1957, art. 16, comma 9,
decreto-legge n. 745 del 1970, art. 14 decreto-legge n. 688
del 1982, art. 12, comma 2, decreto-legge n. 331 del 1993,
art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161) (Deposito e
circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa). - 1.
Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali
assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,
qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 10 metri cubi.
3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di oli minerali detenuta in
deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale,
valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i
prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei
predetti depositi non possono essere custoditi prodotti
denaturari per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
depositi di oli combustibili, per uso privato o
industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,
e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e
scarico.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali
denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta
eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti
denaturati per uso combustione, deve essere prestata
cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per
gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali
previsto dall'art. 4.
7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere
sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma
del codice di procedura penale, nei confronti
dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
violazioni commesse nella gestione dell'impianto,
costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il
provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di
condanna comporta la revoca della licenza nonche'
l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo
di 5 anni.
8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali
trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a
depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente
articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso
combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad
accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente
comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal
destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a
mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui
circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione.".
- La legge 1° dicembre 1948, n. 1438 reca: "Istituzione
della zona franca di parte del territorio della provincia
di Gorizia.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 22 novembre
1991, n. 369 (Provvidenze straordinarie per le province di
Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine
colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale
jugoslava), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1992, n. 17, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato
accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo
1985, n. 129, e' prorogato fino all'entrata in vigore della
legge di riordino richiamata all'art. 7, comma 1, del
citato decreto-legge, ed e' aumentato del venti per
cento.".
- Il testo del comma 1-ter dell'art. 7 del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (Disposizioni
concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di
titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, e' il seguente:
"1-ter. - Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al
prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per
autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata
alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al
fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni
della provincia di Udine determinati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto
prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n.
14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del
1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello
stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente
indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla
citata legge n. 700 del 1975.".



 
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