Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 13 aprile 2005 |
Prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli, degli allevamenti e delle strutture assicurabili al mercato agevolato, per l'anno 2005. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi (nuova normativa del Fondo di solidarieta' nazionale); Visto in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) e in particolare i punti 11.3 e 11.5; Visto il piano assicurativo 2005 approvato con proprio decreto in data 17 marzo 2005, n. 100.817; Visto l'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato); Visti i prezzi di mercato delle produzioni agricole forniti dall'ISMEA, rilevati nel triennio 2002-2004; Ritenuto di adottare, la media dei prezzi del triennio 2002-2004 forniti dall'ISMEA, quali importi massimi entro cui contenere i prezzi unitari dei singoli prodotti per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2005; Viste le indicazioni delle regioni sui prezzi unitari delle strutture-serre e delle reti antigrandine; Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione nazionale allevatori) sui costi di smaltimento dei capi bovini e bufalini morti, secondo le convenzioni stipulate dalle associazioni provinciali allevatori; Considerato che ai sensi dell'art. 1, punto 1.4, lettera b), del richiamato decreto ministeriale 17 marzo 2005, il valore del mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento e' determinato applicando i parametri gia' determinati con decreto ministeriale 18 marzo 1993, aggiornati secondo l'indice di rivalutazione ISTAT; Decreta:
1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, individuate con decreto 17 marzo 2005 richiamato nelle premesse, da applicare per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2005, sono riportati nell'elenco (Allegato 1) che fa parte integrante del presente decreto. 2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale per le produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato dei prodotti stessi. 3. Per i prodotti vegetali non riconducibili a quelli riportati nell'elenco allegato, si applica il prezzo della categoria similare, dandone immediata comunicazione a questa Amministrazione per la verifica di congruita'. 4. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a Euro 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della regione territorialmente competente. 5. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 2005 Il Ministro: Alemanno |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 21 a pag. 37 <---- |
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