Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2005 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004
Primo programma delle opere strategiche (Legge n. 443/2001). Nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate - Confine di Stato (Deliberazione n. 82/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge l° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1 - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», tra i sistemi ferroviari - la infrastruttura denominata «accessibilita' ferroviaria Malpensa» con un costo di 1.133,106 milioni di euro e, piu' precisamente, all'allegato 2 - tra i corridoi ferroviari alla voce «accessibilita' Malpensa» - la «tratta Arcisate-Stabio (Gottardo)»;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cosi' come integrato dal successivo decreto dell'8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota n. 451 del 16 luglio 2004 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul «progetto preliminare del nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate-confine di Stato», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;
Viste le note n. 485 del 2 agosto 2004 e n. 585 del 18 ottobre 2004 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione integrativa alla relazione istruttoria precedentemente trasmessa;
Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra i corridoi ferroviari con la denominazione «accessibilita' ferroviaria Malpensa: tratta Arcisate-Stabio» e che, come per tutte le opere incluse nella suddetta intesa, risulta determinato l'interesse concorrente della regione alla sua realizzazione;
Considerato che l'opera e' altresi' inclusa nel piano delle priorita' degli interventi ferroviari -- edizione aprile 2004, approvato dal CIPE in data odierna, tra i «nuovi progetti di legge obiettivo» con la denominazione «nuovo collegamento Arcisate-Stabio» e con il costo di 185 Meuro;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che la infrastruttura «nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero ArcisateStabio» fa parte del piu' ampio programma di collegamento ferroviario transfrontaliero tra Mendrisio (Lugano) e Varese (aeroporto della Malpensa), individuato nell'Accordo quadro del 25 luglio 2000 tra la Repubblica italiana il Cantone Ticino e la Regione Lombardia e sviluppato in attuazione della Convenzione operativa del 2 ottobre 2000, accordo che ha la finalita' di potenziare le relazioni transfrontaliere passeggeri tra Lombardia e Cantone Ticino;
che la infrastruttura e' inserita inoltre nell'«Accordo di programma quadro in materia di trasporti - realizzazione di un sistema integrato di accessibilita' ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000», stipulato il 1° settembre 1999 tra Governo e Regione, e nel «Protocollo di intesa per la definizione degli interventi di sviluppo del sistema ferroviario lombardo e della sua integrazione nella rete europea», sottoscritto il 4 luglio 2002 dalla Regione e dalla Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a.;
che la realizzazione della infrastruttura, che mette in rete la linea Como-Chiasso-Bellinzona-Gottardo con la linea Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, risponde a piu' obiettivi: creare un efficiente servizio di trasporto locale e regionale tra i poli di Varese, Como e Lugano, garantire un collegamento tra le linee del Gottardo e del Sempione, via Gallarate, consentire un collegamento con l'aeroporto di Malpensa da nord, con il completamento del nodo di Busto Arsizio;
che la soluzione progettuale sviluppata per il suddetto collegamento, scaturita dalla comparazione di cinque alternative, configura una nuova linea ferroviaria tra Varese (Italia) e Mendrisio (Svizzera) che prevede il mantenimento della tratta esistente Varese-Induno Olona-Arcisate, a semplice binario a raso con adeguamenti tecnologici, la realizzazione della nuova tratta a doppio binario Arcisate-Gaggiolo-Stabio ed il raddoppio della tratta esistente Stabio-Mendrisio;
che piu' specificatamente l'intervento oggetto di approvazione, che riguarda la realizzazione della parte italiana dell'opera, prevede:
adeguamenti tecnologici sulla tratta esistente Varese-Arcisate;
il raddoppio della tratta esistente Arcisate-bivio per porto Ceresio;
la tratta di nuova realizzazione tra Arcisate e il confine di Stato in localita' Gaggiolo, di lunghezza pari a 3,740 km comprendente gli innesti sulla linea preesistente;
adeguamenti della stazione di Arcisate e trasformazione della fermata di Induno Olona in stazione e la costruzione della stazione di Gaggiolo con dotazione - per tutte le stazioni - di banchine rialzate e modulo di lunghezza di 250 m;
l'eliminazione dei passaggi a livello nella esistente tratta italiana tramite opere stradali sostitutive;
che le opere civili piu' significative da realizzare sono la realizzazione del viadotto sul fiume Bevera e una galleria naturale di circa 1000 m;
che il progetto preliminare e' stato trasmesso il 6 marzo 2003 dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e agli altri Organismi competenti;
che l'opera e' soggetta a valutazione di impatto ambientale regionale, in quanto sussistono gli estremi per l'applicazione dell'allegato B, lettera i), punto 7, del decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
che la Regione Lombardia, con delibera della Giunta regionale n. VII/13425 del 20 giugno 2003 - sentita la Provincia di Varese, i Comuni e gli altri Enti interessati - ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e indicazioni, sul progetto in esame sia ai fini dell'intesa sulla localizzazione sia per i profili di compatibilita' ambientale;
che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 6 novembre 2003;
che hanno formulato le proprie osservazioni anche gli Enti gestori di interferenze;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni formulate dalle Amministrazioni interessate;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;
che il progetto definitivo sara' redatto a cura della Societa';
che la modalita' prevista di affidamento dei lavori e' l'appalto integrato;
che i tempi di realizzazione, compresi quelli per la progettazione esecutiva a carico dell'appaltatore, sono stimati in circa 35 mesi e la data di attivazione prevista e' il 30 ottobre 2008;
che per la realizzazione della nuova linea e per la sistemazione delle stazioni di Induno Olona e Arcisate e' prevista la interruzione per un anno dell'esercizio della linea Varese-Porto Ceresio;
che il CUP del progetto e' J31H03000530000;
sotto l'aspetto finanziario:
che il costo complessivo del progetto depositato a marzo 2003 per la parte italiana e' stato quantificato in 185.187.000 euro ed e' cosi' articolato:
costi di realizzazione delle opere: 141.841.000 euro (77%);
imprevisti e spese tecniche 39.715.000 euro (21%);
spese generali 3.631.000 euro (2%);
che, per l'accoglimento delle prescrizioni contenute nella citata delibera della Regione Lombardia, il «Comitato di coordinamento italo-svizzero», previsto dalla richiamata Convenzione operativa del 2 ottobre 2000, ha dato mandato al progettista di approntare un approfondimento progettuale con l'obiettivo di consentire la realizzazione degli attraversamenti stradali richiesti;
che lo studio ha portato ad una maggiore complessita' dell'intervento, con la rivisitazione del profilo altimetrico del tracciato tra le due stazioni di Induno Olona e Arcisate e sostanziali modifiche progettuali, tra le quali la realizzazione del doppio binario, che - secondo il soggetto aggiudicatore - sostanziano anche un adeguamento delle caratteristiche funzionali e prestazionali della linea al consolidato modello trasportistico e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene rispondano a prescrizioni «fattibili tecnicamente»;
che a seguito di tali modifiche il costo complessivo dell'intervento si e' attestato a 203.713.000 euro, con un incremento di 18.526.000 euro, pari al 10% circa, rispetto al costo precedentemente individuato;
che il nuovo importo e' cosi' articolato:
costi di realizzazione delle opere: 172.172.000 euro (84%);
imprevisti e spese tecniche 27.547.000 euro (14%);
spese generali 3.994.000 euro (2%);
che l'individuazione della copertura finanziaria dell'intervento e' stata rinviata alle fasi di definizione e approvazione del progetto definitivo;
Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare.
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, e' approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini del riconoscimento della compatibilita' ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate-confine di Stato». E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera stessa.
1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 203.713.000 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed e' inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.
1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
2. Copertura finanziaria.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvedera' a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'opera, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche non potra' superare - salva compensazione con altra opera - quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.
3. Clausole finali.
3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate - confine di Stato» approvato con la presente delibera.
3.2 Il predetto Ministero, anche avvalendosi degli esiti delle attivita' di verifica che la Regione Lombardia si e' riservata di effettuare sul rispetto delle prescrizioni dalla medesima formulate, provvedera' ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede.
Il suddetto Ministero provvedera' altresi' a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato.
3.3 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.
3.5. Il Codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato
Siniscalco Il segretario del CIPE
Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 381
 
Allegato 1
PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il progetto definitivo dovra' prevedere:
il coordinamento progettuale, tra il progetto ferroviario e quello del previsto nuovo sistema viabilistico Pedemontano, con particolare riferimento all'area del Gaggiolo in comune di Cantello interessata dalla compresenza delle due importanti nuove infrastrutture, in modo tale che il coordinamento progettuale ferrovia/strada non aggravi le problematiche della viabilita' locale del comune di Cantello verificando la possibilita' di assicurare un accesso viario da sud alla prevista fermata ferroviaria di confine e la continuita' a raso campagna della via Elvezia tra le due parti dell'urbanizzato esistente;
uno studio idrogeologico di dettaglio delle situazioni maggiormente critiche, previa individuazione delle stesse, finalizzato tra l'altro a verificare la vulnerabilita' degli acquiferi sia in termini di qualita' delle acque sia in merito alle eventuali variazioni indotte al regime delle falde sotterranee e quindi alla possibilita' di un depauperamento delle risorse idriche;
una valutazione di compatibilita' idraulica in rapporto al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.), che per le opere in progetto, riguarda gli attraversamenti del reticolo idrografico superficiale minore, individuato dai comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato B della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. VII/7868;
una valutazione della compatibilita' degli interventi con le situazioni di dissesto in atto e potenziali;
le seguenti azioni/provvedimenti di mitigazione per vegetazione, flora e fauna:
in fase di costruzione:
dovra' essere evitata la collocazione di cantieri nel fondovalle del Bevera; per la realizzazione delle pile del viadotto, l'occupazione dovra' essere ridotta allo spazio strettamente necessario alle lavorazioni, e le relative aree rigorosamente delimitate, per proteggere l'ambiente esterno dalla dispersione di polveri e rumori;
la qualita' della cantieristica dovra' essere estremamente elevata in relazione all'ambito sensibile della valle della Bevera, ponendo particolare attenzione alle attivita' effettuate in prossimita' di corpi idrici superficiali e di aree umide, al fine di impedire l'alterazione della qualita' delle acque mediante la dispersione di rifiuti di cantiere;
le aree occupate dovranno essere tempestivamente ripristinate, al termine dei lavori, alla situazione ante operam;
in fase di esercizio:
dovranno realizzarsi, nei tratti in rilevato, passaggi per la fauna, con microhabitat attrattivi nei pressi degli stessi; la localizzazione e le tipologie dovranno essere dettagliate in sede di progetto definitivo, sviluppando le indicazioni contenute nello stesso S.I.A.;
dovra' essere valutata l'opportunita' della messa a dimora di fasce arboreo-arbustive con essenze autoctone lungo la linea, al fine di limitare i danni alla fauna ed in particolare quelli all'avifauna dovuti all'impatto diretto con la linea di alimentazione e i treni stessi; per lo stesso motivo, nei tratti in viadotto la linea elettrica dovra' essere valutata l'opportunita' di installare segnalatori o strutture che possano far deviare le rotte di volo;
ovunque possibile, per i tratti in trincea, dovra' evitarsi la realizzazione di muri, ricorrendo a scarpate, piantumate con essenze erbacee e arbustive autoctone, atte a favorire la possibilita' di fuga da parte della fauna;
dovra' evitarsi l'uso di fitofarmaci per limitare lo sviluppo vegetativo delle aree di pertinenza ferroviaria, controllando costantemente le essenze infestanti mediante un eventuale programma di eradicazione;
attraverso un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche della sede ferroviaria dovra' evitarsi lo sversamento nei corpi idrici superficiali e nella rete di ambienti umidi;
un programma di monitoraggio ante e post operam per individuare e valutare con maggiore approfondimento gli impatti diretti ed indiretti sugli ecosistemi e sulle specie, in particolare faunistiche, sensibili e autoctone;
le seguenti azioni/provvedimenti di mitigazione per il rumore e le vibrazioni:
un programma di monitoraggio post operam con indicazione di tempi, localizzazioni e modalita' dei rilievi fonometrici da realizzare rispetto a tutti i recettori residenziali, al fine di valutare i livelli di immissione di rumore, la conformita' con i limiti e l'efficacia delle opere di mitigazione previste, nonche' per consentire il dimensionamento, laddove necessario, di ulteriori interventi mitigativi;
le indagini sulla variazione del clima acustico presso recettori sensibili;
un programma di monitoraggio post operam, con particolare attenzione a quelle aree in cui i limiti della norma adottata come riferimento risultino rispettati di stretta misura;
la verifica della presenza, lungo il tracciato di progetto, di aziende a rischio d'incidente rilevante ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 334/1999;
per gli aspetti relativi al paesaggio:
l'agevolazione della realizzazione di tratti in trincea e, ove possibile, di galleria artificiale, in modo da ricomporre la morfologia dei luoghi;
la valutazione eventuali minime rettifiche di tracciato idonee a minimizzare l'impatto sulle zone boscate; ove cio' non sia possibile, identificare congrue misure di compensazione;
un piano dettagliato dei cantieri che definisca l'approntamento, la gestione (rumore, polveri, governo della acque, impatti sugli ecosistemi all'intorno) e la sistemazione finale delle aree da utilizzare, la viabilita' di accesso e il cronoprogramma dei lavori. A tal fine, oltre che dei criteri generali esposti nello S.I.A., si dovra' tener conto dei seguenti elementi:
circa l'ubicazione e sistemazione delle aree di cantiere, l'eventuale localizzazione in zone di rispetto di pozzi per uso potabile e' subordinata ad una verifica della compatibilita' dell'intervento con lo stato di vulnerabilita' delle risorse idriche sotterranee;
e' da escludere la collocazione di cantieri e depositi nelle zone di tutela assoluta (vedi art. 21 del decreto legislativo n. 152/1999);
si dovra' porre, in ogni caso, la massima attenzione nello smaltimento delle acque provenienti da lavorazioni, lavaggio di materiali inerti prodotti negli impianti di frantumazione e selezione, lavaggio di automezzi;
al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo, al termine dei lavori le aree occupate dai cantieri dovranno essere - se necessario - oggetto di bonifica, prima dell'accurata e tempestiva sistemazione finale;
durante le fasi di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire la massima protezione della falda;
al fine della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, dovra' essere condotta un'analisi delle caratteristiche dei siti di cantiere, con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di esecuzione dei lavori, delle conseguenti misure di mitigazione e protezione attive e passive; delle possibili sovrapposizioni degli effetti di cantieri contemporaneamente operativi;
nella documentazione di appalto dovranno essere inseriti impegni specifici e vincolanti per:
limitare l'attraversamento da parte dei mezzi pesanti di aree secche e polverose, mantenere queste ultime a regime umido, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote degli autocarri;
contenere le immissioni di rumore e vibrazioni, anche mediante realizzazione ove necessario di specifiche barriere antirumore lungo il perimetro dei cantieri;
attivare tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda nei confronti di accidentali sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo, disciplinare l'emungimento e lo scarico delle acque provenienti dalla falda subsuperficiale qualora ne sia previsto l'aggottamento;
dovra' essere analizzato il carico generato sulla viabilita' locale, minimizzandone gli impatti attraverso una opportuna scelta e verifica - in accordo con i comuni - degli itinerari dei mezzi d'opera;
il bilancio tra il reperimento ed il rilascio degli inerti;
lo sviluppo delle opere di mitigazione e compensazione da effettuare nei confronti delle diverse componenti interferite dal progetto; in particolare verranno approfonditi aspetti riguardanti:
piantumazione della scarpata ferroviaria «abbinata allo studio e alla realizzazione di un corridoio verde urbano [che] potrebbe collegare le aree boscate esistenti ai margini delle aree edificate, riducendo cosi' l'attuale effetto barriera»;
creazione di neoecosistemi di superficie almeno pari a quella sottratta;
riqualificazione ambientale di ambienti degradati nell'intorno della linea;
azioni a tutela dell'alveo, delle sponde e della qualita' dell'acqua dei torrenti, sia in fase di costruzione che di esercizio (governo delle acque meteoriche);
attenta progettazione di dettaglio dei cantieri e della loro conduzione, nonche' delle aree di deposito del materiale di scavo della galleria;
per i comuni di Varese, Induno Olona, Arcisate e Cantello definiti «a rischio archeologico», pur non avendo riscontrato nelle indagini preliminari elementi che possano fare prevedere la presenza di situazioni di interesse archeologico, le prescrizioni previste per interventi in comuni cosi' classificati. In particolare dovranno essere notificate alle autorita' competenti l'apertura dei cantieri e l'inizio dei lavori, al fine di ottenere l'opportuna assistenza archeologica;
lo sviluppo della nuova soluzione, consistente essenzialmente:
nell'abbassamento del piano del ferro dal km 2+950 al km 7+000 ad una quota di circa - 6,00 m in corrispondenza del manufatto sostitutivo del passaggio a livello 1 al km 3+130 fino al manufatto sostitutivo del passaggio a livello 5 al km 6+356;
nella realizzazione del doppio binario tra Induno Olona e Arcisate, e relative sistemazioni dei PRG delle stazioni di detti comuni;
nella realizzazione di attraversamenti viari nel comune di Induno Olona in sostituzione degli attuali passaggi a livello.
 
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