Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2005
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni, conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi, verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto. (Ordinanza n. 3427).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
Considerato che il movimento franoso ha causato ingenti danni alle infrastrutture, ai beni di proprieta' pubblica e privata e che, in considerazione della ricorrente situazione di pericolo per l'incolumita' pubblica, si e' resa necessaria l'immediata evacuazione dell'intera popolazione presente nella frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto;
Considerato che il predetto evento franoso ha causato danni alle attivita' economiche presenti sul territorio pregiudicando il funzionamento dei servizi pubblici essenziali;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto, in attesa di disciplinare l'attivita' di ricostruzione presso siti idonei, sulla base di una successiva ordinanza di protezione civile;
D'intesa con la regione Calabria, che si e' espressa con nota in data 18 aprile 2005;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa, e provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori, all'accertamento dei danni nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi franosi, specificate nei successivi articoli 2, 3, 4 e 9.
2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano sul territorio del comune di Cerzeto con particolare riguardo alta frazione di Cavallerizzo colpito dal predetto movimento franoso, e disciplinano i primi interventi per fronteggiare la situazione emergenziale.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, d'intesa con il sindaco, individua, ove necessario, spazi da adibire a sedi di attivita' di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini dell'eventuale sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il sindaco di Cerzeto e' autorizzato ad acquisire la disponibilita' delle aree occorrenti anche adottando misure di occupazione d'urgenza, provvedendo, altresi', atte relative opere di urbanizzazione.
 
Art. 3.
1. Il sindaco di Cerzeto e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il sindaco di Cerzeto e' autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, comunque nel limite massimo di Euro 500,00.
2. Il sindaco di Cerzeto e' autorizzato a reperire la disponibilita' di sistemazioni alloggiative alternative; i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi, a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e non spettano a coloro che fruiscono di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. Il sindaco di Cerzeto, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede, altresi', per l'allestimento di apposite strutture da destinare per lo svolgimento di attivita' agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa per ogni intervento, di Euro 4.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione.
 
Art. 4.
1. Il sindaco di Cerzeto e' altresi' autorizzato ad erogare:
a) un contributo a favore dei titolari di attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche interrotte a seguito dell'evento calamitoso. L'ammontare del contributo e' correlato alla durata della sospensione dell'attivita' e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attivita', quali risultanti dalla ultima dichiarazione annuale presentata, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per il riavvio delle attivita' sopraelencate, anche in altra sede, e dalla copia della dichiarazione dei redditi presentata nel 2004, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad Euro 10.000,00 ovvero per attivita' avviate nel corso dell'anno 2005, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
b) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi franosi e non utilizzate, ne' piu' utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantita' ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;
c) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;
d) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.
2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Art. 5.
1. Per garantire il necessario supporto al commissario delegato nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, e' istituita apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o di altra Amministrazione statale o ente pubblico, nonche', tenuto conto dei molteplici impegni nazionali ed internazionali del personale del Dipartimento della protezione civile, da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di tre unita' da assumersi con contratto a tempo determinato ed individuate con scelta di carattere fiduciario tenuto conto della professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.
2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, il sindaco del comune di Cerzeto e' autorizzato a stipulare, con durata fino al 31 gennaio 2006, due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attivita' di consulenza specialistica, per un importo comunque non superiore ciascuno ad Euro 20.000 l'anno.
3. In favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, nonche' presso le strutture operative e le componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, direttamente impegnato in attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, da ripartire con apposita decretazione del capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, da adottarsi sulla base di piani di impiego del personale trasmessi al medesimo commissario delegato entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e' determinato il compenso del commissario delegato, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
 
Art. 6.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nonche' quelli connessi alle iniziative poste in essere dal sindaco di Cerzeto per fronteggiare l'emergenza, si provvede nel limite di 1,5 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile con imputazione agli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
Art. 7.
1. A ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi franosi che hanno colpito il territorio del comune di Cerzeto, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari, attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nel medesimo comune.
 
Art. 8.
1. Il commissario delegato provvede, avvalendosi dei centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, individuati con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005, coordinati dal Dipartimento della protezione civile, alla realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico del territorio del comune di Cerzeto e dei comuni limitrofi interessati da eventi della stessa natura, anche utilizzando dati satellitari integrati con quelli del GPS (Global Positioning System).
2. La regione Calabria provvede a realizzare, entro quarantacinque giorni dall'adozione della presente ordinanza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e con fondi regionali, uno studio per la verifica dell'idoneita' geologico-tecnica e sismica delle aree comunali.
 
Art. 9.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga alle seguenti disposizioni:
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 cosi' come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, art. 3;
legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4, comma 3;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36/CEE del 14 giugno 1993;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme, nel rispetto della direttiva comunitaria 93/37/CEE del 14 giugno 1993;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50/CEE del 18 giugno 1992;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25, nel rispetto delle direttive comunitarie 90/531/CEE e 93/38/CEE;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151;
legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;
legge regione Calabria 16 aprile 2003, n. 19, art. 65;
leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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