Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 29 aprile 2005 |
Mancata iscrizione delle sostanze attive acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione n. 2005/303/CE del 31 marzo 2005. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Visti i regolamenti della Commissione n. 451/2000/CE e n. 1490/2002/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE; Vista la decisione della Commissione n. 2005/303/CE del 31 marzo 2005 relativa alla non iscrizione delle sostanze attive acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE in quanto i notificanti non hanno rispettato gli obblighi previsti dai regolamenti sopra citati; Considerato che in attuazione della citata decisione della commissione, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin, che non sono state iscritte nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; Considerato che in Italia non sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido cresilico, diclorofen, kasugamicin e polioxin; Considerato che in Italia sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazametabenz; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazametabenz; Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione n. 2005/303/CE del 31 marzo 2005, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazametabenz, deve essere il piu' breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin, in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, comma 2, della decisione n. 2005/303/CE della commissione. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imazametabenz, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 30 settembre 2005. |
| Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazametabenz, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto e' consentita fino al 30 settembre 2006. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazametabenz sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2005 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA IMAZAMETABENZ
Numero di | |Data di | registrazione |Nome prodotto|registrazione |Impresa --------------------------------------------------------------------- | | | Basf Italia 7508 |Assert |22/06/1988 |S.p.a. --------------------------------------------------------------------- | | | Basf Italia 7670 |Imivenge |18/01/1989 |S.p.a. |
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