Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 15 aprile 2005 |
Abrogazione del decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, relativo al riconoscimento dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, con il quale la ditta «Istituto Agrario di S. Michele a/Adige (Trento)», con sede legale in S. Michele a/Adige (Trento), via E. Mach n. 1, e' stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo n. 300/1999; Vista l'istanza presentata in data 12 gennaio 2005 con la quale la ditta in questione ha chiesto la sospensione del riconoscimento a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari; Decreta: Articolo unico 1. Il riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari alla ditta «Istituto Agrario di S. Michele a/Adige (Trento)», con sede legale in S. Michele a/Adige (Trento), via E. Mach n. 1, con decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, e' revocato. 2. Il decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, di cui al comma 1 e' abrogato. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2005 Il direttore generale: Abate |
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