Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 maggio 2005
Istituzione della Universita' degli studi europea, non statale legalmente riconosciuta, in Roma, e autorizzazione alla stessa a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il 2004-2006, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n. 177;
Visto l'art. 9 del predetto decreto il quale prevede, al comma 1, l'istituzione della Universita' degli studi europea non statale legalmente riconosciuta, con sede a Roma (promotore: Congregazione dei Legionari di Cristo, Roma);
Visto il ricordato art. 9, il quale, al comma 2 stabilisce che l'istituzione delle Universita' di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, viene attuata con decreto del Ministro;
Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta di regolamento didattico di ateneo, da ultimo nell'adunanza del 14 aprile 2005, e che lo stesso e' stato conseguentemente adeguato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, l'Universita' degli studi europea non statale legalmente riconosciuta con sede a Roma, con i seguenti corsi di studio e le competenti strutture didattiche:
ambito di filosofia, con il corso di laurea in filosofia (classe 29);
ambito di storia, con il corso di laurea in scienze storiche (classe 38);
ambito di psicologia, con il corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe 34);
ambito di giurisprudenza, con il corso di laurea in scienze giuridiche (classe 31).
 
Art. 2.
1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo, allegati al presente decreto, dell'Universita' di cui all'art. 1, che e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale previsti nello stesso articolo.
 
Art. 3.
1. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attivita' dell'Universita' di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.
2. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le effettive disponibilita' di risorse.
3. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
4. Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2005
Il Ministro: Moratti
 
STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DI ROMA
TITOLO PRIMO
Principi Generali

Art. 1

Natura e finalita'

1. L'Universita' Europea di Roma, in seguito denominata Universita', e' istituita in Roma, ed e' promossa dall'Ente Ecclesiastico "Congregazione dei Legionari di Cristo", ai sensi del R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592, come Universita' non statale. Essa si avvale dell'autonomia riconosciutale dalla Costituzione Italiana e rilascia titoli di studio aventi valore legale.
2. L'Universita' e' una comunita' scientifica e accademica che favorisce lo sviluppo della cultura e contribuisce alla ricerca scientifica. Nel rispetto dell'autonomia del sapere, promuove una concezione della scienza al servizio della persona, per la dignita' umana e la convivenza civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo, le sue istanze di liberta', e i principi della Costituzione Italiana.
3. In coerenza con l'Ente ecclesiastico "Congregazione dei Legionari di Cristo", l'Universita' persegue l'obiettivo di preparare persone impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l'etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali.
4. L'attivita' didattica e l'attivita' di ricerca dell'Universita' sono principalmente orientate a sviluppare i temi oggetto delle stesse nel contesto internazionale anche attraverso l'individuazione di sinergie con altri Enti di istruzione e di ricerca anche stranieri i cui principi istituzionali siano in armonia con quelli propri dell'Universita'. A tale scopo promuove la collaborazione scientifica nazionale e internazionale, favorisce l'integrazione europea degli enti sopraindicati, sensibilizza la mobilita' dei docenti e degli studenti e facilita il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.
5. L'Universita' adempie ai suoi compiti istituzionali attraverso un'attivita' congiunta di didattica e di ricerca, svolgendo e sviluppando insegnamento ed attivita' di istruzione e formazione di livello superiore, di specializzazione, secondo gli ordinamenti vigenti, nonche' attraverso lo svolgimento e lo sviluppo di attivita' connesse, di ricerca, di pubblicazione, di formazione permanente, di orientamento, aggiornamento culturale e professionale, perfezionamento, di preparazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle libere professioni e agli impieghi pubblici e privati, nonche' attivita' a tutte queste strumentali e/o complementari, anche con appositi contratti e convenzioni e attraverso specifiche strutture.
6. L'Universita' assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come garantito dall'art. 34 della Costituzione.
7. L'Universita' si da' il proprio ordinamento con il presente Statuto. Ad esso debbono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi dei successivi articoli.
Art. 2

Rapporti con l'Ente Promotore

L'Universita' e' promossa, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, dall'Ente ecclesiastico "Congregazione dei Legionari di Cristo", quale ente fondatore, in seguito denominato Ente Promotore. Esso ne assicura il mantenimento e lo sviluppo, mediante specifica dotazione.
Art. 3

Strutture e principi organizzativi

1. L'Universita' si articola in strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
2. Il presente Statuto indica la natura e i limiti della loro autonomia.
3. L'Universita' adotta i Regolamenti di Ateneo aventi ad oggetto la propria organizzazione e la disciplina delle proprie attivita', quali:
a) Il Regolamento Generale di Ateneo. Esso e' emanato ai sensi della legge 341/90 con decreto rettorale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
b) Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. Esso e' emanato ai sensi della legge 168/89 con decreto rettorale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
c) Il Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca. Esso e' emanato con decreto rettorale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
d) I Regolamenti Didattici. Essi sono emanati ai sensi della legge 341/90 con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' si ispira ai principi dell'economicita', dell'efficienza e dell'efficacia nello svolgimento delle proprie attivita'.
Art. 4

Titoli di studio e attestati

1. L'Universita' rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione.
2. L'Universita' puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale di cui al D.M. 22.10.2004 n° 270.
4. L'Universita' istituisce ed organizza master universitari di primo e di secondo livello, rilasciandone i relativi diplomi.
5. L'Universita' istituisce ed organizza corsi di dottorato di ricerca, consorziandosi eventualmente anche con altre Universita' e/o enti italiani o stranieri e rilasciando i relativi diplomi.
Art. 5

Collaborazioni

1. In attuazione del principio di cui al comma 4 del precedente art. 1, l'Universita' puo' collaborare per la ricerca e la formazione con altre Universita' italiane e straniere, in particolare cattoliche, e con enti e istituti di cultura e di ricerca scientifica.
2. L'Universita' fa parte di un sistema universitario internazionale a rete, in particolare con le seguenti altre Universita': Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Roma, Italia); Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della Fondazione "Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" (Maddaloni, Italia); Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, Spagna); Management Institute of Paris (Parigi, Francia); lnstitute for the Psychological Sciences (Washington, D.C., Stati Uniti); Centro di Studi Superiori Our Lady of Thornwood (New York, Stati Uniti); Universidad Anahuac (Citta' del Messico, Messico); Universidad Anahuac del Sur (Citta' del Messico, Messico); Universidad Anahuac de Cancun (Canditi, Messico); Universidad Anahuac de Xalapa (Xalapa, Messico); Universidad Anahuac de Puebla (Puebla, Messico); Universidad Mayab (Merida, Messico).
3. L'Universita' puo' contribuire al sostegno di enti e associazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri.
Art. 6

Pastorale universitaria

In coerenza con i fini istituzionali ed in armonia con il Magistero della Chiesa, l'Universita' costituisce un centro di pastorale universitaria coordinato da un Assistente ecclesiastico nominato dell'Ente Promotore.
Art. 7

Diritto allo studio

1. L'Universita', nell'ambito delle proprie competenze, assicura la realizzazione del diritto allo studio. L'Universita' puo' svolgere servizi e interventi per il diritto allo studio anche sulla base di accordi e convenzioni con le Regioni ed altri enti territoriali.
2. L'Universita' adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca ed a fruire dei servizi dell'Ateneo.
3. L'Universita' promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.
Art. 8

Attivita' culturali e sportive

1. L'Universita' favorisce per gli studenti attivita' culturali, ricreative e sportive, attraverso idonea organizzazione cui provvede con fondi stanziati per legge, sovvenzioni o contributi degli studenti e volontari.
2. L'organizzazione di cui al precedente comma potra' essere approntata anche attraverso convenzioni con centri specializzati i cui fini istituzionali siano in armonia con quelli propri dell'Universita'.
Art. 9

Risorse finanziarie e beni patrimoniali

1. L'universita' utilizza per le attivita' istituzionali i propri beni e quelli messi a disposizione dall'Ente Promotore, nonche' da altri enti e da privati.
2. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite dalle tasse e dai contributi degli studenti, da contributi spettanti per legge e da altre forme di finanziamento, nonche' donazioni, lasciti, contributi volontari, in aderenza alla natura e alle finalita' dell'Universita' stessa.
3. Qualora l'Universita' per qualsiasi motivo non potesse piu' svolgere le sue attivita' statutarie o fosse privata delle sue prerogative o dell'autonomia o del suo carattere cattolico, oppure venisse a cessare, il suo patrimonio attivo, dedotti eventuali debiti dell'Universita' stessa, verra' devoluto all'Ente Promotore.

TITOLO SECONDO
Organi dell'Universita'.
Art. 10

Elenco degli Organi

1. Sono Organi dell'Universita':
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) il Rettore;
d) il Senato Accademico;
e) il Collegio dei revisori dei Conti;
f) il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. Gli Organi dell'Universita' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del vigente Statuto.
Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) il Rettore dell'Universita';
b) il Direttore Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo, o un suo delegato;
c) sette consiglieri nominati dall'Ente Promotore.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i componenti di cui alla lettera c), l ° comma,del presente articolo, il Presidente e il Vice-Presidente.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e gli eventuali membri, nominati in sostituzione dei titolari, rimangono in carica per il solo periodo in cui sarebbero rimasti in carica i predecessori.
4. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo diversa maggioranza prevista dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi; in caso di parita' prevale il voto del Direttore Generale dei Legionari di Cristo o del suo delegato.
5. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno la meta' dei consiglieri che lo compongono. La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, e' fatta mediante l'invio di lettera o strumento analogo ad ogni membro del Consiglio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, mediante l'invio di telegramma o strumento analogo almeno tre giorni prima della seduta.
6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, puo' determinare la decadenza dalla carica; detta decadenza dovra' comunque essere deliberata dal Consiglio stesso.
7. Il Segretario Generale puo' essere chiamato a partecipare alle adunanze con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale; puo' essere chiamato a partecipare alle adunanze anche il Coordinatore Amministrativo.
Art. 12

I poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di indirizzo, di governo e di controllo dell'Universita' che determina la gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita', fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita';
b) nomina il Rettore e il Pro-Rettore, nelle persone rispettivamente indicate dall'Ente Promotore. Rettore e Pro-Rettore sono altresi' revocati ove vi sia espressa richiesta dell'Ente Promotore;
c) delibera circa l'attivazione e la soppressione degli Ambiti di Didattica e di Ricerca e dei Corsi di Studio, sentito il Senato Accademico.
d) delibera in materia di copertura di posti di ruolo, attribuzione di insegnamenti e/o attivita' formative anche a contratto;
e) nomina, su indicazione dell'Ente Promotore, il Segretario Generale e il Coordinatore Amministrativo; nomina altresi' il restante personale amministrativo e tecnico e delibera circa ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti di tutto il personale dell'Universita';
f) delibera circa i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
g) delibera sull'ammontare delle tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
h) delibera sul conferimento di premi e di borse di studio e di perfezionamento;
i) delibera sulle convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;
j) delibera l'approvazione del bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
k) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
l) delibera le eventuali modifiche al presente Statuto, a maggioranza dei propri componenti, con parere vincolante dell'Ente Promotore.
m) delibera, ai sensi dell'art. 3, comma 3, circa il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', il Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca e tutti i Regolamenti Didattici;
n) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
o) puo' affidare a singoli componenti del Consiglio o a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi, operativi;
p) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita' in caso di liti attive e passive;
q) ogni anno, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalita' di ammissione, di trasferimento e di passaggio degli studenti da altri Corsi di Studio, ovvero da altre Universita' o Atenei.
r) delibera con parere vincolante dell'Ente Promotore circa tutti gli atti di straordinaria amministrazione, in particolare la concessione di pegni e ipoteche , la concessione e la richiesta di prestiti , l'acquisto e la vendita di immobili, e situazioni ad esse analoghe, e circa ogni atto di ordinaria amministrazione che comporti variazioni a voci del bilancio preventivo;
s) delibera circa il conferimento e la revoca della rappresentanza legale dell' Universita';
t) approva i progetti dell'attivita' di ricerca.
Art. 13
Il Presidente ed il Vice-Presidente
del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) convoca e presiede il Consiglio stesso;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
c) provvede, su delega espressa del Consiglio, all'adozione degli atti per le materie di cui all'art. 12, lettere d), e), f) e j);
2. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di suo impedimento o assenza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati dal Presidente e dal Consiglio per l'esercizio delle funzioni attribuitegli.
Art. 14
Il Rettore

1. Il Rettore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
2. Spetta al Rettore in particolare:
a) rappresentare l'Universita' nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
b) sovrintendere all'attivita' didattica, scientifica e di formazione dell'Universita' riferendone al Consiglio di Amministrazione con relazione annuale;
c) convocare e presiedere il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
d) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti;
e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
f) curare, per le materie di propria competenza, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvedere con atti formali nelle materie di competenza;
g) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita';
h) emanare i Regolamenti secondo quanto disposto dal presente Statuto;
i) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti.
3. Fermo restando quanto stabilito all'art. 12, lett. b), il Pro-Rettore coadiuva il Rettore nella sua attivita' e lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 15
Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico e' composto dal Rettore che lo presiede e dai Coordinatori dei Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca che afferiscono all'Universita'. Il Segretario Generale partecipa con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale.
2. Il Senato Accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'Universita'. In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti competenze:
a) esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita';
b) procede all'attivazione di nuovi Ambiti di Didattica e di Ricerca e di nuovi
Corsi di Studio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
c) predispone i Regolamenti Didattici, sulla base delle proposte deliberate dai
Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca;
d) provvede ai sensi del precedente art. 12, lett. d) in materia di copertura di posti di ruolo, attribuzione di insegnamenti e/o attivita' formative anche a contratto;
e) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
f) formula pareri e proposte in ordine all'adozione e alla modifica del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.
g) esprime pareri e formula proposte circa i premi e le borse di studio e di perfezionamento;
h) esprime pareri e formula proposte circa le convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca;
i) esprime pareri e formula proposte circa la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo e le relative modalita' di ammissione, il trasferimento e il passaggio degli studenti da altri Corsi di Studio, ovvero da altre Universita' o Atenei.
j) esprime pareri anche su tutte le altre materie che gli vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.
3. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 16
Il Segretario Generale

Il Segretario Generale e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Ente Promotore; assiste il Rettore nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvandolo nelle attivita' giuridico - amministrative ed in quelle ritenute di particolare rilievo; e' il responsabile degli uffici amministrativi e dei servizi relativi alla didattica, alla formazione ed alla ricerca dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione; partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico con voto consultivo e con il compito di redigere i verbali.
Art 17
Il Coordinatore Amministrativo

Il Coordinatore Amministrativo e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Ente promotore; e' il responsabile degli uffici contabili e dei servizi tecnici ed ausiliari dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione. Egli e' responsabile, per quanto di competenza, della corretta attuazione delle direttive impartite dai competenti organi gestionali dell'Ateneo, predisponendo altresi' il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Universita' da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione. All'interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice, il Presidente.
I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina il bilancio di previsione nonche' i bilanci ad esso allegati, le eventuali variazioni, il conto consuntivo e i relativi consuntivi allegati, redigendo apposite relazioni contenenti l'attestazione circa la rispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' della gestione.
Puo', peraltro, compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.
Art. 19
Il Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, istituito ai sensi della legge 370/99, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, raccogliendone, esaminandone ed organizzandone i dati necessari alla valutazione delle strutture, nonche' delle attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita'. In particolare prepara e organizza i rapporti finali di valutazione del costo-rendimento dell'Universita' da sottoporre al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, onde suggerire in merito a miglioramenti nell'organizzazione delle attivita' dell'Universita'. Il Nucleo provvede alla pubblicizzazione delle proprie considerazioni alla fine di ogni anno accademico e prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse.
TITOLO TERZO
Strutture di didattica e di ricerca.
Art. 20
Il Dipartimento di Didattica e di Ricerca
e l'ordinamento didattico

1. L'attivita' di didattica e di ricerca e' svolta dal Dipartimento di Didattica e di Ricerca articolato nei seguenti Ambiti di Didattica e di Ricerca:
a) Filosofia;
b) Giurisprudenza;
c) Psicologia;
d) Storia.
L'Universita' puo' istituire, inoltre, nuovi Ambiti di Didattica e di Ricerca.
2. Con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, vengono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento.
3. Agli Ambiti di Didattica e di Ricerca afferiscono i relativi Corsi di Studio istituiti in conformita' alle norme del presente Statuto e disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.
4. Oltre a rilasciare i diplomi di laurea relativi ai Corsi attivati, l'Universita' puo' istituire ed attivare i seguenti corsi e rilasciare i relativi titoli di studio:
a) Scuole di specializzazione;
b) Dottorati di ricerca;
c) Master universitari di primo e di secondo livello.
5. L'Universita' puo' altresi' istituire tutti i corsi previsti dalla legge e rilasciare i relativi titoli di studio.
Art. 21
Il Consiglio del Dipartimento di Didattica
e di Ricerca

1. Il Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca sostiene e coordina il complesso dei servizi concernenti l'offerta didattica e la ricerca in conformita' alle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.
2. In particolare il Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca:
a) definisce gli indirizzi e i progetti dell'attivita' di ricerca;
b) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca tenuto conto delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca;
c) formula proposte sui programmi di sviluppo dell'Universita';
d) formula proposte anche su tutte le altre materie che gli vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.
3. Il Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca e' composto dal Rettore e dai Coordinatori degli Ambiti di Didattica e di Ricerca.
Art. 22
I Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca

Ad ogni Ambito di Didattica e di Ricerca e' preposto un Coordinatore, che presiede il relativo Consiglio di Ambito di Didattica e di Ricerca. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento dei predetti organi sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.
Art. 23
I Consigli dei Corsi di Studio

Ove a un determinato Ambito di Didattica e di Ricerca vengano istituiti piu' Corsi di Studio, o si intenda istituire Corsi di Studio interambito, le competenze e le attribuzioni dell'eventuale Consiglio di Corso di Studio ovvero di altri organismi ristretti, saranno demandate ad apposito regolamento.
Art. 24
Personale docente.

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita'. Possono, altresi', essere impartiti, con il loro consenso, da ricercatori, anche per affidamento o supplenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti con le modalita' di cui al primo comma, possono essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato a docenti di altre Universita' e a persone di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalita' straniera, ai sensi del D.M. 242/98.
3. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico,di carriera, di previdenza e di quiescenza previsto dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 25
Ricercatori.

1. Per ciascun Ambito di Didattica e Ricerca , e' previsto un ruolo organico dei ricercatori dell'Universita'.
2. I ricercatori contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici, ivi compresi quelli integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed alle connesse attivita' tutoriali.
3. Ai ricercatori spetta il trattamento economico di carriera, di previdenza e di quiescenza previsto dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 26
Stato giuridico del personale docente.

Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 27
Collaboratori ed esperti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Universita', su proposta dei Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca, puo' nominare collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, da scegliersi fra persone di qualificata e di riconosciuta competenza, il cui trattamento economico e la relativa disciplina sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso, con apposita delibera.
Art. 28
Rispetto dei principi ispiratori dell'Universita'.

L'attivita' didattica e di ricerca presso l'Universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
Art. 29
Personale non docente.

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale, del Coordinatore Amministrativo e del personale tecnico-amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'
In sede di prima applicazione l'Universita', per soddisfare le proprie esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico amministrativo potra' provvedere anche mediante conferimento di incarichi professionali, assunzioni a tempo determinato ovvero mediante contratti di lavoro a contenuto formativo secondo la vigente disciplina normativa in materia.
Art. 30
Sistema bibliotecario e documentale dell'Universita'.

La Biblioteca e i centri di documentazione dell'Universita' costituiscono il sistema bibliotecario dell'Universita' per mezzo del quale si organizzano e sviluppano le attivita' d'acquisizione, trattamento, conservazione, produzione, diffusione e fruizione del patrimonio bibliografico, documentale e bibliotecario dell'Ateneo.
Le modalita' organizzative e gestionali del sistema bibliotecario e documentale dell'Universita' sono stabilite da apposito Regolamento.
TITOLO QUARTO
Disposizioni amministrative
Art. 31
Servizio di cassa.

L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa che puo' essere affidato ad un istituto di credito di notoria solidita' scelto dal Consiglio di Amministrazione, in conformita' a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
Art. 32
Bilancio preventivo e conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Universita' delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo nei termini previsti dal Regolamento per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. Ciascun anno di esercizio corrisponde al periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno, salve successive diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO QUINTO
Disposizioni transitorie
Art. 33
Norme transitorie.

1. Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che le norme vigenti e quelle del presente Statuto demandano al Senato Accademico, al Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca ed ai Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca sono esercitate da un apposito Comitato Ordinatore composto dal Rettore, che lo presiede, e da Professori di ruolo delle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali sono compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico dei Corsi di Studio.
2. Il Presidente e gli altri membri del Comitato Ordinatore sono nominati, e possono essere revocati, dall'Ente Promotore.
3. Entro 60 giorni dalla loro nomina i membri del Comitato Ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il sollecito inizio e il funzionamento delle attivita' didattiche.
4. Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni sostitutive del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento di Didattica e di Ricerca, allorche' a ciascun Corso di Studio attivato risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia.
5. Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni sostitutive di un Consiglio di Ambito di Didattica e di Ricerca, allorche' a questo affluiscano tre professori di ruolo di prima fascia. Il Coordinatore del suddetto Ambito di Didattica e di Ricerca andra' a integrare il Comitato Ordinatore nelle sue funzioni sostitutive del Senato Accademico e del Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.
6. Finche' non sara' costituito il Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni saranno svolte da un Comitato Tecnico-Organizzativo formato da tre o piu' componenti, comunque in numero dispari. I componenti del Comitato Tecnico - Organizzativo sono nominati, e possono essere revocati, dall'Ente Promotore.
7. Il Direttore Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo, o un suo delegato, convoca la prima seduta del Comitato Tecnico - Organizzativo e, successivamente, la prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
8. In sede di prima applicazione , i Regolamenti di Ateneo, di cui all'art. 3 comma 3°, lett. a, b, c, d, sono adottati entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Entro il medesimo termine l'Universita' si dotera' del Nucleo di Valutazione di Ateneo di cui all'art. 19 , ai sensi della legge 370/99.
REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO
Norme comuni

Il presente Regolamento disciplina, in conformita' alle vigenti normative applicabili alle Universita' non statali, gli ordinamenti didattici, i criteri di funzionamento delle strutture didattiche, le norme generali riguardanti l'organizzazione didattica e le correlate procedure amministrative.

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270
b) per Corsi di studio si intendono corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Specializzazione e ogni altro Corso di studio individuato nell'art. 3 del D.M. 270/2004;
c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, gli attestati di perfezionamento e i Master, di primo e secondo livello, rilasciati alla conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, come individuati dall'art. 3 del D.M. 270/2004;
d) per strutture didattiche il Dipartimento di Didattica e di Ricerca e, al suo interno, gli Ambiti di Didattica e Ricerca, ai quali afferiscono i relativi Corsi di studio;
e) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attivita' formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attivita' formativa e per ambito disciplinare;
f) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o piu' brevemente Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, e determinati dai Decreti ministeriali;
g) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonche' all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
h) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio, come specificato nell'art. 11 del D.M. 270/2004;
i) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive modifiche;
j) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
k) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
l) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio e' finalizzato, come precisato dai Decreti ministeriali;
m) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle Universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
n) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
Sono organi con specifiche e differenziate competenze didattiche il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca, i Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca.
Art. 1
Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'ordinamento dei Corsi di studio e delle altre attivita' formative dell'Universita' Europea di Roma. Esso inoltre disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai Corsi di studio.
Art. 2
Titoli e Corsi di studio

L'Universita' rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea Magistrale, nonche' Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, attestati di Perfezionamento e Master universitari di primo e secondo livello.
La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, l'attestato di Perfezionamento e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca, di Perfezionamento e di Master di primo e secondo livello attivati dall'Universita' in osservanza dei Decreti ministeriali (per quanto attiene ai corsi di laurea e di laurea magistrale) e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.
I titoli di studio rilasciati dall'Universita' al termine di Corsi di studio sono contrassegnati dalla denominazione del Corso di studio corrispondente, oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in vigore, e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici, autonomamente approvati dall'Universita' in conformita' con tali disposizioni.
Sulla base di apposite convenzioni, l'Universita' puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. La durata dei Corsi di studio puo' essere variamente determinata in relazione alle normative dell'Unione Europea.
L'Universita' puo' attivare, ai sensi delle Leggi e Decreti in vigore e secondo la disciplina fissata dal presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.
Art. 3
Strutture didattiche ed organi competenti
per le attivita' didattiche

L'attivita' didattica si svolge per Ambiti di Didattica e di Ricerca nei Corsi di Studio afferenti ad uno o piu' Ambiti, istituiti all'interno del Dipartimento di Didattica e di Ricerca, cosi' come stabilito dagli artt. 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell'Universita'. Nel caso in cui nello stesso Ambito operi una pluralita' di Corsi di studio (corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrale, corsi di Specializzazione, Master di primo e secondo livello) puo' prevedersi l'istituzione di piu' Consigli di Corsi di Studio ovvero di organi ristretti.
L'istituzione, in conformita' allo Statuto e nel rispetto delle norme vigenti, di scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, aggiornamento e orientamento, nonche' di ogni altra scuola, corso o iniziativa didattica puo' avvenire su proposta dei singoli Consigli di Corso di Studio interessati e mediante l'eventuale costituzione degli organi collegiali competenti per le relative attivita' didattiche.
Nel rispetto delle norme vigenti ed in base ad appositi accordi possono essere istituiti Corsi di studio interambito e, sulla base anche di consorzi con altri atenei italiani o esteri, Corsi di studio interateneo, inclusi Master e scuole di specializzazione. L'istituzione e l'attivazione di corsi di studio interambito sono deliberate ai sensi degli artt. 12, 15, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell'Universita'.
Art. 4
Attivazione ed obiettivi formativi qualificanti
dei Corsi di Studio

Presso l'Universita' Europea di Roma sono istituiti, ai sensi del D.M. 4 agosto 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie, i Corsi di Laurea di primo livello in:
a) Filosofia, afferente all'Ambito di Didattica c di Ricerca di Filosofia;
b) Scienze Giuridiche, afferente all'Ambito di Didattica e di Ricerca di Giurisprudenza:
c) Scienze e Tecniche Psicologiche, afferente all'Ambito di' Didattica e di Ricerca di Psicologia;
d) Scienze Storiche, afferente all'Ambito di Didattica e di Ricerca di Storia.
Essi prevedono il conseguimento di 180 crediti, distribuiti su tre anni accademici (60 crediti per anno).
Gli obiettivi formativi dei suddetti Corsi di Laurea corrispondono rispettivamente a quelli qualificanti delle Classi delle Lauree in Filosofia (classe 29), Scienze Giuridiche (classe 31), Scienze e Tecniche Psicologiche (classe 34) e Scienze storiche (classe 38). Essi sono specificati nelle Tabelle allegate sotto le lettere A), B), C) e D). che rappresentano gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e formano parte integrante del presente Regolamento.
L'articolazione dei programmi d'insegnamento e degli esami di profitto e' organizzata, nel rispetto della liberta' d'insegnamento, in modo da assicurare l'efficacia degli obiettivi formativi anche attraverso seminari, esercitazioni scritte e orali, moduli didattici complementari e altre forme della didattica, tra cui quella interattiva e quella per studenti lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 5
Attivita' e crediti formativi

Il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula dei diversi Corsi di Studio e' definito dalle Tabelle allegate al presente Regolamento, che sono formulate in conformita' con quanto stabilito per le rispettive Classi delle Lauree dal D.M. 4/8/2000.
Le attivita' formative sono ripartite, ai sensi del D.M. 4/8/2000, in:
a) Attivita' formative relative alla formazione di base;
b) Attivita' formative caratterizzanti la laurea;
a) Attivita' formative relative a discipline affini o integrative;
b) Attivita' formative scelte dallo studente;
c) Attivita' formative relative alla prova finale;
d) Altre attivita' formative.
Le attivita' formative di cui alle lett. a), b) e c) sono comprese in settori scientifico-disciplinari, cui corrispondono i crediti formativi universitari indicati nel proprio complesso nelle Tabelle sopra indicate.
In ciascun curriculum lo studente potra' scegliere le attivita' formative lasciate alla sua scelta.
Art. 6
Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio
ed attivita' formative propedeutiche ed integrative

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio sono determinati dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore. Il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero e' sancito, viste le Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali, dal Senato Accademico.
Per gli studenti che si iscrivono al primo anno, al fine di verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, si prevede un test di ingresso, in conformita' con quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia. Se la valutazione della preparazione iniziale non da' esito positivo, lo studente puo' essere ammesso con 1' assegnazione di un debito formativo.
Allo scopo di limitare l'insorgenza di debiti formativi, i Consigli di Corso di Laurea possono prevedere l'istituzione di attivita' formative propedeutiche da svolgere prima dell'eventuale prova di verifica. Tali attivita' potranno anche essere svolte in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.
Per studenti immatricolati con debiti formativi a un Corso di Laurea, il relativo Consiglio dell'Ambito di Didattica e di Ricerca puo' indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi, espressi in crediti, da soddisfare nel primo anno di corso, o particolari percorsi curricolari.
Per favorire l'assolvimento di debiti formativi, i Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca possono istituire attivita' formative integrative, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.
Per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale lo studente deve essere in possesso della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto nel comma 3, art. 6 del D.M. 270/2004. Inoltre il Consiglio del Corso di studio valuta la conformita' del curriculum posseduto con gli obiettivi dell'ordinamento didattico e l'adeguatezza della personale preparazione attraverso apposita prova di accesso.
E' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universita' e a diversi Istituti d'Istruzione superiore, a diversi Corsi di Studio o Scuole della stessa Universita', compresi i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Master ed i Corsi di specializzazione dello stesso Ambito o Scuola.
Art. 7
Riconoscimento dei crediti pregressi acquisiti dallo studente

Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente nell'ambito di un altro Corso di Laurea dell'Universita' Europea di Roma, di altro Ateneo o di altra Istituzione superiore e' stabilito dal Consiglio del Corso di Laurea al quale chiede l'ammissione, in base a procedure stabilite dal Consiglio stesso, tenuto conto della corrispondenza tra le attivita' formative svolte presso l'Ente di provenienza e quelle previste dal curriculum del Corso di studi di destinazione.
Art. 8
Prove di esame

Le commissioni per gli esami di profitto sono formate da almeno due componenti. Le commissioni esprimono il voto in trentesimi e possono attribuire la lode all'unanimita'.
Le commissioni sono composte dal professore ufficiale dell'insegnamento con funzioni di presidente e da docenti di ruolo, professori a contratto e cultori della materia, riconosciuti tali con decreto rettorale in base a specifici titoli scientifici, culturali e/o professionali. In caso di impedimento del Presidente della commissione, il Coordinatore dell'Ambito competente puo' procedere alla nomina di un altro professore ufficiale dello stesso settore disciplinare o di settore affine, in qualita' di sostituto.
Le commissioni sono nominate dai Coordinatori degli Ambiti di Didattica e di Ricerca.
I Presidenti delle commissioni certificano, per ciascuna seduta, nell'apposito verbale d'esame, la composizione delle commissioni chiamate a operare nel corso della seduta stessa.
Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' indicate dai consigli delle strutture didattiche e possono essere scritte, orali e pratiche, a meno che non sia espressamente previsto dalla struttura didattica il carattere di "prova di idoneita'".
Gli studenti che abbiano regolarmente svolto le attivita' formative previste dal curriculum degli studi sono iscritti di diritto alla sessione di esami immediatamente successiva alla loro conclusione, ovvero - in caso di rinuncia o di mancato superamento dell'esame - a quella ulteriore. Qualora non intendano sottoporsi all'esame, gli studenti potranno liberamente richiedere di essere cancellati dall'elenco degli esaminandi almeno quindici giorni prima l'inizio della sessione. La rinuncia oltre questo termine sara' valutata come mancato superamento dell'esame.
L'esito dell'esame, espresso in trentesimi, viene attestato dal verbale, che deve comunque essere firmato dal presidente della commissione e dallo studente esaminato. Con tale adempimento si sancisce il risultato e il regolare svolgimento dell'esame.
Deve essere assicurata la pubblicita' delle prove di esame e delle prove di valutazione intermedie.
Il mancato superamento della prova d'esame per oltre sei volte impedisce l'iscrizione agli anni successivi.
Art. 9
Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto, relativo ad uno o piu' settori disciplinari del curriculum prescelto, il cui argomento sia stato preventivamente concordato con un docente (relatore).
Le commissioni d'esame per le prove finali sono formate da cinque componenti effettivi e due supplenti, tutti docenti di ruolo (professori e ricercatori), nominati dal presidente del corso di laurea. I relatori devono far parte delle commissioni d'esame.
La votazione finale, espressa in centodecimi, deve tener conto sia delle prove conclusive sia dell'intero curriculum studiorum. Il Consiglio di Corso di studio dovra' deliberare criteri di valutazione per determinare la misura massima di incremento del voto risultante dalla media degli esami sostenuti. Puo' essere concessa all'unanimita' la lode.
Ai fini del superamento della prova finale si richiede che, prima della prova stessa, vi sia stato, con prova di idoneita', l'accertamento della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano.
Art. 10
Regolamenti didattici dei Corsi di Studio

Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio, determina - ai sensi dell'art. 11, comma 2, della 1. 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 12 del D.M. 270/2004 ed in conformita' con l'ordinamento didattico disciplinato dal presente Regolamento - la tipologia e l'ordine degli insegnamenti impartiti, l'articolazione strutturale dei curricula ed i crediti corrispondenti specificamente ad ogni attivita' formativa prevista.
Ciascun Regolamento didattico, redatto nel rispetto dei Decreti ministeriali, disciplina in particolare:
a) l'elenco delle attivita' formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal Corso, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, con precisazione delle eventuali propedeuticita' e con puntualizzazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' pratiche di laboratorio e di tirocinio eventualmente previste dai curricula;
b) gli obiettivi formativi specifici;
c) i crediti formativi universitari specificamente assegnati alle diverse attivita' formative, nel rispetto dell'ammontare complessivo determinato dalle Tabelle allegate al presente Regolamento per ciascun settore scientifico-disciplinare;
d) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
f) le disposizioni relative agli obblighi di frequenza;
g) le eventuali modalita' organizzative di attivita' sostitutive della frequenza per studenti lavoratori o disabili, con previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
Possono costituire inoltre oggetto dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio, in quanto non altrimenti disciplinate nel presente Regolamento, le modalita' di esercizio del tutorato, l'organizzazione delle attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale o relative agli obblighi formativi aggiuntivi, le forme di svolgimento delle prove di valutazione della preparazione degli studenti, la verifica degli obblighi di frequenza, la gestione delle attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
Art. 11
Attivita' didattiche e compiti dei docenti

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, spetta al Regolamento Didattico di ciascun Corso di studio assicurare, nell'ambito della programmazione, l'utilizzazione ottimale dei docenti (professori e ricercatori) afferenti, la definizione delle formule organizzative con cui vengono svolte le attivita' didattiche e la formulazione dei criteri per una equa distribuzione dei carichi didattici.
Ciascun docente ha la autonoma responsabilita' scientifica e didattica delle attivita' formative a lui affidate e le svolge con un impegno corrispondente a quanto definito in ambito di programmazione.
Ciascun docente provvede sia alla compilazione del registro delle lezioni, sia alla compilazione del registro delle attivita' didattiche. I registri dovranno essere consegnati al Coordinatore del competente Ambito di Didattica e di Ricerca entro 15 giorni dalla conclusione rispettivamente dei corsi e dell'anno accademico. Il Coordinatore pone il visto al Registro e ne cura la trasmissione ai competenti Uffici.
Art. 12
Programmazione, coordinamento e verifica
dei risultati delle attivita' formative

I Consigli delle strutture didattiche, nell'ambito delle proprie competenze, formulano proposte circa la programmazione e provvedono al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative, secondo le modalita' previste nei relativi Regolamenti didattici.
A tal fine, i Regolamenti delle strutture didattiche devono comunque prevedere:
a) l'indicazione, entro il mese di maggio, dei curricula da attivare nel successivo anno accademico con la specificazione dei contenuti di tutte le attivita' formative e l'eventuale coordinamento con altri Corsi di studio dello stesso Ambito;
b) le modalita' di verifica dei risultati di ciascuna attivita' formativa.
Art. 13
Attribuzione dei compiti didattici annuali

Entro il mese di maggio devono essere attribuiti ai docenti, per il successivo anno accademico, i compiti didattici, ivi compresi le attivita' didattiche integrative di orientamento e tutorato.
Per l'attribuzione di compiti didattici in settori scientifico-disciplinari diversi da quello in cui il docente risulta inquadrato, si richiede il consenso del docente interessato nonche', da parte dei Consigli delle competenti strutture didattiche, un motivato parere in ordine alla qualificazione del docente stesso. Tale accertamento e' dato per acquisito, qualora il docente sia gia' appartenuto al settore in questione.
Gli insegnamenti per i quali non vi siano, fra i corsi di studio afferenti ad un medesimo Ambito di Didattica e di Ricerca, docenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento o, comunque, docenti disponibili a svolgerli, vengono attribuiti a docenti afferenti ad altri Corsi di Studio e ad altri Ambiti dell'Universita', per affidamento, oppure, mediante contratto di diritto privato, secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 14
Diritti degli studenti

Agli studenti e' garantito il diritto all'informazione mediante tempestiva comunicazione del calendario e degli orari delle lezioni, dei calendari delle sessioni di esame, degli orari di ricevimento dei docenti, delle attivita' di tutorato e di tutte le altre attivita' formative. Gli studenti hanno il diritto di richiedere professionalita', puntualita' e disponibilita' da parte dei docenti, un'impostazione razionale del calendario degli esami e delle lezioni, il rispetto della durata effettiva dei corsi e delle date stabilite per gli esami e per il ricevimento. L'osservanza dei relativi obblighi e' assicurata dal Coordinatore di Ambito e di Ricerca e, ove necessario, dal Rettore.
Le Universita' e le singole strutture, al fine di agevolare l'informazione dei propri studenti, pubblicano annualmente, anche per via informatica, prima dell'inizio dei corsi, guide e strumenti informativi recanti notizie e aggiornamenti sulle attivita' formative programmate, nonche' sui servizi disponibili presso l'Universita' e presso le singole strutture.
Art. 15
Studenti impegnati a tempo pieno,
studenti a tempo parziale, studenti ripetenti

La frequenza alle attivita' formative e' obbligatoria, tranne specifiche eccezioni esplicitamente individuate nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio. Le modalita' di verifica della frequenza dovranno essere stabilite nei Regolamenti dei singoli Corsi di studio e, di norma, consisteranno nella partecipazione a prove di valutazione anche in itinere, da effettuarsi nell'ambito di ogni insegnamento o attivita' formativa.
I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio, ove prevedano la figura dello studente a tempo parziale, stabiliscono specifiche modalita' di partecipazione all'attivita' didattica (anche mediante corsi a distanza) rivolti a studenti che ritengano di non poter seguire il Corso di studi con le cadenze imposte dalla sua organizzazione e pubblicate sulla guida dello studente. La qualita' di studente a tempo parziale dovra' essere annotata sul libretto personale dell'interessato e sugli eventuali certificati rilasciati dalla Segreteria. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo potra' prevedere un ordinamento differenziato delle tasse universitarie per gli studenti a tempo parziale.
Lo studente che non abbia acquisito nell'anno accademico almeno la meta' dei crediti formativi previsti per il suo percorso viene iscritto come ripetente allo stesso anno di corso.
Lo studente decaduto a norma dell'art. 149 del R.D. 1592/1933 puo', inoltrando apposita domanda, ottenere il reintegro nelle qualita' di studente con riconoscimento degli esami sostenuti, previa verifica della non obsolescenza dell'apprendimento, ripresentando il piano di studi al competente Consiglio del Corso di Studio, il quale definira' il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami gia' sostenuti e le ulteriori attivita' formative necessarie per il conseguimento della Laurea. All'atto della reiscrizione lo studente versa un diritto fisso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 16
Guida dello Studente ed Ordine degli studi

Entro il 31 maggio di ogni anno viene predisposto dalle competenti strutture didattiche ed approvato dal Rettore, la Guida dello Studente e l' ordine degli studi relativo al successivo anno accademico. Nella Guida sono indicati i curricula dei singoli corsi con l'elenco delle attivita' formative previste e i termini di presentazione dei piani di studio individuali. Sono altresi' indicate le modalita' di accesso ai Corsi di studio, nonche' le norme relative alla frequenza degli studenti.
Art. 17
Servizio di orientamento: finalita' ed organizzazione

L'Universita' promuove tutte le attivita' idonee ad agevolare, nei modi e con i mezzi ritenuti opportuni, in particolare favorendo il concerto con altre sedi universitarie ed enti interessati, nonche' con il sistema degli istituti d'istruzione secondaria superiore del territorio, l'orientamento agli studi, per una scelta piu' consapevole e responsabile dei corsi e dei relativi curricula da parte degli studenti, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea.
L'Universita' promuove, inoltre, con le modalita' che ritiene opportune, l'orientamento post laurea.
Art. 18
Servizio di tutorato: finalita' ed organizzazione

Il servizio di tutorato ha lo scopo:
a) di integrare l'orientamento e di fornire assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari;
b) di presentare allo studente le occasioni formative offerte sia dall'Universita', sia da enti pubblici e privati convenzionati, sia dai programmi di mobilita' nazionale e internazionale;
c) di curare l'efficacia dei rapporti studenti - docenti;
d) di orientare culturalmente e professionalmente gli studenti;
e) di indirizzare ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficolta' o situazioni di disagio psicologico.
Oltre che al Servizio di Ateneo per il coordinamento delle attivita' di orientamento, la responsabilita' delle forme attuative del tutorato compete ai singoli Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca, che hanno l'obbligo di elaborare annualmente un piano di tutorato, di attuarlo, monitorarlo e ottimizzarlo progressivamente.
Il piano annuale, oltre a coordinare l'impegno dei docenti per l'espletamento del loro obbligo di svolgere attivita' di tutorato, puo' altresi' prevedere, con carattere di supporto a tali attivita', l'impegno di cultori della materia, di neolaureati, nonche' di studenti, in rapporto di collaborazione.
Art. 19
Crediti formativi universitari

L'unita' di misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attivita' formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e' il credito formativo universitario.
Al credito formativo universitario corrispondono, a norma dell'art. 5, primo comma, del D.M. 270/2004, 25 ore di lavoro dello studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e delle altre attivita' formative richieste dagli Ordinamenti didattici, incluse le ore di studio e di impegno individuale.
Il numero delle ore di lavoro corrispondenti al credito formativo universitario puo' subire variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% in base alle previsioni di eventuali decreti ministeriali.
La quantita' di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e' fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti a ogni tipologia di attivita' formativa, ivi comprese le attivita' di formazione professionali (tirocini, stages, laboratori), contemplate dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovra' essere riservato a ciascun tipo di attivita'.
La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' determinata, per ciascuna attivita' formativa, dalle singole strutture didattiche, nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti e pubblicata nell'Ordine degli studi, e puo' essere riesaminata annualmente.
I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento della prova di esame, la cui votazione e' quantificata in trentesimi (con eventuale lode) e, nel caso della prova finale, in centodecimi (con eventuale lode).
I Regolamenti dei Corsi di studio possono stabilire specifiche forme di verifica del profitto, quali la valutazione di elaborati redatti sotto forma di tesi, di ricerche sperimentali svolte dallo studente, o dei risultati di attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dal curriculum degli studi.
I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
Art. 20
Competenze linguistiche

Il Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei (art. 7, primo comma, D.M. 270/2004) stabilisce l'obbligatorieta', per qualsiasi tipo di laurea, della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. Tale conoscenza dovra' essere verificata con riferimento ai livelli richiesti dal singolo Corso di studio.
L'organizzazione dell'offerta didattica dovra' passare attraverso una fase di pianificazione, per ogni Corso di studio e/o per ogni Ambito.
I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione europea possono essere riconosciuti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Universita', definite specificatamente competenti dall'Universita' per ciascuna delle lingue.
Art. 21
Competenze informatiche

Le strutture didattiche organizzano l'offerta didattica per le attivita' formative di carattere informatico e per le corrispondenti verifiche e certificazioni.
I crediti relativi alla conoscenza dell'informatica possono essere riconosciuti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Universita', definite specificatamente competenti dall'Universita'.
Art. 22
Corsi di perfezionamento e Master

L'Universita' disciplina, con appositi regolamenti interni, le attivita' per l'aggiornamento culturale e la alta formazione permanente e ricorrente, nonche' l'attivazione di corsi di perfezionamento scientifico o aggiornamento professionale e Master di primo e secondo livello, al termine dei quali viene rilasciato il relativo attestato, in conformita' alle disposizioni di legge in materia di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.
Art. 23
Insegnamento a distanza

I Corsi di studio possono utilizzare sistemi di videoconferenza per forme di insegnamento a distanza per tutto l'insieme o per una parte delle attivita' formative previste dai curricula, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 24
Valutazione della coerenza tra crediti ed obiettivi formativi

Le competenti strutture didattiche deliberano circa la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative ed i loro specifici obiettivi formativi, nelle forme previste dall'art. 12, comma 3, del D.M. 270/2004. A tal fine e' prevista l'istituzione di una commissione paritetica consultiva.
Art. 25
Valutazione

Ogni struttura didattica deve periodicamente sottoporre a verifica l'efficacia e la funzionalita' della propria attivita' didattica. Nella verifica si terra' conto delle valutazioni degli studenti.

----> Vedere Tabelle da pag. 41 a pag. 56 del S.O. <----
 
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