Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 maggio 2005
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - -Istituto Calabria Qualita' S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "«Soppressata di Calabria»".

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 7 giugno 2002, con il quale l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' S.r.l.», con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «"Soppressata di Calabria»";
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta « Soppressata di Calabria»" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 6 giugno 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.C.Q. -- Istituto Calabria qualita' S.r.l.», con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta « Soppressata di Calabria»" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2005
Il direttore generale: Abate
 
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