Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 maggio 2005 |
Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.). |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.); Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto che individua, in ciascuna filiera produttiva, la categoria dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazioni di origine protetta ovvero ad indicazioni geografica protetta; Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che individua, all'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive; Visto il decreto 10 maggio 2001, relativo all'integrazione dei decreti ministeriali sopra citati, per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla filiera «aceti diversi dagli aceti di vino» e alla filiera «oli essenziali»; Visti il regolamento (CE) n. 1845/2004 del Consiglio del 22 ottobre 2004, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» nella categoria «altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.)» e il regolamento (CE) n. 205 del Consiglio del 4 febbraio 2005, relativo alla registrazione delle denominazioni di origine protetta «Zafferano dell'Aquila» e «Zafferano di San Gimignano» entrambe nella categoria «caffe', te' e spezie, escluso il mate»; Considerato che i prodotti sopra menzionati appartengono a filiere non previste nei decreti 12 aprile 2000 e nel decreto 10 maggio 2001 citati in precedenza; Ritenuto di dover integrare i predetti decreti con l'individuazione della categoria dei «produttori ed utilizzatori» e delle altre categorie che partecipano alle filiere produttive nelle quali sono inseriti i citati prodotti; Ritenuto di dover apportare precisazioni al decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414, in quanto, nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati, non e' prevista la categoria confezionatori; Considerato inoltre che nella filiera carni fresche erroneamente sono state inserite, nei decreti 12 aprile 2000, in un unica categoria allevatori e macellatori, soggetti che invece, analogamente all'individuazione effettuata nella filiera «preparazioni di carne», e' necessario enucleare separatamente; Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001; Decreta:
Art. 1. 1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e' integrato con le seguenti categorie: l) «apicoltori» o «caseifici» nella filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.); m) «agricoltori» nella filiera caffe', te' e spezie, escluso il mate'. 2. La categoria allevatori e macellatori indicata alla lettera e) del citato art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e' rettificata in «allevatori». |
| Art. 2. 1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P), gia' integrato dal decreto ministeriale 10 maggio 2001 e' integrato ulteriormente con le seguenti filiere e relative categorie: l) filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.): per il miele: l1) apicoltori; l2) imprese di lavorazione; l3) confezionatori; per i prodotti lattiero-caseari di vario tipo: l1) allevatori produttori di latte; l2) caseifici; l3) confezionatori e stagionatori e/o porzionatori; m) filiera caffe', te' e spezie, escluso il mate': m1) agricoltori; m2) elaboratori; m3) confezionatori. 2. La filiera ortofrutticoli e cereali trasformati, individuata alla lettera c) del citato art. 2 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 e' integrata con la seguente categoria: c3) confezionatori. 3. Le categorie della filiera individuata alla lettera e) dello stesso art. 2 sono cosi' rettificate: e1) allevatori; e2) macellatori e3) porzionatori ed elaboratori. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2005 Il Ministro: Alemanno |
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