Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 6 aprile 2005 |
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 64/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 aprile 2005; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03); la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05); l'atto del Ministro delle attivita' produttive del 24 dicembre 2004, n. 4159 (di seguito: atto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004); l'atto del Ministro delle attivita' produttive del 1° aprile 2005, n. 748 (di seguito: atto del Ministro delle attivita' produttive 1° aprile 2005). Considerato che: l'atto del Ministro delle attivita' produttive 1° aprile 2005: a) prolunga al 30 giugno 2005 il periodo transitorio di cui al punto 2 dell'atto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004; b) demanda all'Autorita' la definizione dell'entita' degli oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema Italia 2004, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2005; c) stabilisce che l'entita' di detti oneri di sbilanciamento non sia inferiore a quella gia' prevista per il mese di marzo 2005; con deliberazione n. 34/05, l'Autorita' ha definito le modalita' e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, e al comma 41 della legge n. 239/2004; Ritenuto che sia opportuno procedere alla modifica ed integrazione della deliberazione n. 168/03 al fine di definire gli oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema Italia 2004, nonche' al fine di consentire il dispacciamento dell'energia elettrica immessa dalle unita' di produzione che cedono energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'art. 1, del comma 41, della legge n. 239/2004; Delibera:
1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati: a) all'art. 1, comma l.1, dopo l'alinea «Disciplina del mercato e' il testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;» sono inseriti i seguenti alinea: «energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle unita' di produzione ibride, nonche' dalle unita' di produzione di potenza qualsiasi alimentate dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003; energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione alimentate da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle unita' di produzione ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dalle unita' di produzione, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentate da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purche' nella titolarita' di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999;»; b) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «unita' di produzione di cogenerazione e' un'unita' di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;» e' inserito il seguente alinea: «unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 e' un'unita' di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n. 239/2004;»; c) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «deliberazione n. 224/04 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;» e' inserito il seguente alinea: «deliberazione n. 34/05 e' la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05.»; d) all'art. 4, comma 4.2, lettera a), dopo le parole «gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di dispacciamento nella loro responsabilita',» sono aggiunte le parole «ad eccezione dei punti di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004,»; e) all'art. 4, comma 4.2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente lettera: «f) i gestori di rete con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 ai fini del ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.»; f) all'art. 4, comma 4.10, dopo le parole «Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento per unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita' di pompaggio»; g) all'art. 4, comma 4.10, le parole «con riferimento a detto punto non possono includere altri punti di dispacciamento per unita' di esportazione o per unita' di consumo» sono sostituite dalle parole «che includono il predetto punto in prelievo non possono includere in prelievo ne' altri punti di dispacciamento per unita' di pompaggio o per unita' di esportazione ubicati in zone differenti da quella in cui e' ubicato il predetto punto di dispacciamento ne' punti di dispacciamento per unita' di consumo»; h) all'art. 4, dopo il comma 4.10, sono inseriti i seguenti commi: «4.11. Qualora un gestore di rete abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004, esso e' tenuto a concludere un contratto di compravendita al di fuori del sistema delle offerte ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.»; 4.12. In deroga a quanto stabilito al comma 4.7, l'operatore di mercato acquirente del contratto di compravendita di cui al comma 4.11 e' tenuto a inviare il modulo di cui al comma 4.6 debitamente compilato al Gestore della rete e, per conoscenza, all'operatore di mercato cedente, nei tempi e con le modalita' definite dal medesimo Gestore.»; i) all'art. 5, dopo il comma 5.2, e' inserito il seguente comma: «5.2.1. Il titolare di un'unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 che intenda concludere il contratto di dispacciamento attraverso l'interposizione di un terzo deve interporre il gestore di rete della rete con obbligo di connessione di terzi cui e' connessa, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, la suddetta unita' di produzione. In tal caso, il gestore di rete deve assumere il mandato.»; j) all'art. 10, comma 10.1, lettera d), dopo le parole «unita' di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «, ad eccezione delle unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili»; k) all'art. 10, comma 10.1, la lettera g) e' cosi' sostituita: «g) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;»; l) all'art. 10, comma 10.1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti lettere: «h) unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; i) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004; j) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.»; m) all'art. 10, comma 10.2, lettera d), dopo le parole «unita' di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «, ad eccezione delle unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili»; n) all'art. 10, comma 10.2, lettera g) dopo le parole «di cui alle precedenti lettere da a) a f)» sono aggiunte le parole «e alle successive lettere da h) a i)»; o) all'art. 10, comma 10.2, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti lettere: «h) unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; i) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»; p) all'art. 12, al comma 12.4, dopo le parole «L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti» sono inserite le parole «, ad eccezione delle unita' di produzione di cui all'art. 10, comma 10.2, lettera i),»; q) all'art. 12, dopo il comma 12.4, e' inserito il seguente comma: «12.4.1. L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 e' l'insieme di tutti i punti di immissione relativi a unita' di produzione di cui all'art. 10, comma 10.2, lettera i) localizzati in un'unica zona.»; r) all'art. 14, dopo il comma 14.13, e' inserito il seguente comma: «14.14. Ai fini di cui all'art. 35, comma 35.2.2, l'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 imputabile a un operatore di mercato per tale punto di dispacciamento e' pari alla somma di: a) il prodotto tra l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamento dalle unita' di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a) della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un fattore pari a zero; b) il prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predeff o punto di dispacciamento dalle unita' di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a) della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un fattore pari a zero; c) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamerito dalle unita' di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b) della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un fattore pari al corrispondente fattore R di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b) della deliberazione n. 34/05; d) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamento dalle unita' di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c) connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un fattore pari a 1»; s) all'art. 17, dopo il comma 17.2, e' inserito il seguente comma: «17.2.1. La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 4, comma 4.11, deve essere effettuata dall'operatore di mercato acquirente, nei termini di cui al comma 17.2. Ai fini di tale comunicazione, i programmi di immissione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 4, comma 4.11, registrati da uno stesso operatore di mercato acquirente sono dal medesimo operatore aggregati per punto di dispacciamento.»; t) all'art. 17, comma 17.3.2, dopo le parole «Con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono» sono inserite le parole «in prelievo» e dopo le parole «punti di dispacciamento per unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita' di pompaggio»; u) all'art. 19, comma 19.6, lettera e), dopo le parole «unita' di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «e delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004»; v) all'art. 20, comma 20.6, lettera e), dopo le parole «unita' di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «e delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004»; w) all'art. 29, comma 29.1, lettera a), dopo le parole «relativi ai punti di dispacciamento nella sua responsabilita», sono aggiunte le parole «, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»; x) all'art. 29, comma 29.3, le parole «comma 35.2» sono sostituite dalle parole «commi 35.2, 35.2.1e 35.2.2; y) all'art. 29, dopo il comma 29.3, e' aggiunto il seguente comma: «29.4 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'operatore di mercato acquirente paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32, comma 32.4, relativi ai punti di dispacciamento delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»; z) all'art. 32, comma 32.2, lettera a), punto i), dopo le parole «ai fini del bilanciamento» sono inserite le parole «in tempo reale»; aa) all'art. 32, comma 32.3, lettera b), punto i), dopo le parole «ai fini del bilanciamento» sono inserite le parole «in tempo reale»; bb) all'art. 32, comma 32.4, dopo le parole «Per i punti di dispacciamento per unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili,» sono inserite le parole «per i punti di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004,»; cc) all'art. 35, comma 35.1, le parole «del comma 35.2» sono sostituite dalle parole «dei commi da 35.2 a 35.2.2»; dd) all'art. 35, comma 35.2.1, dopo le parole «Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita' di pompaggio»; ee) all'art. 35, comma 35.2.1, lettera b), le parole «nella zona estera in cui e' ubicato il punto di dispacciamento per unita' di esportazione» sono sostituite dalle parole «nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento per unita' di esportazione o per unita' di pompaggio»; ff) all'art. 35, dopo il comma 35.2.1, e' inserito il seguente comma: «35.2.2. Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente e' pari alla differenza tra i seguenti elementi: a) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita imputabile al suddetto operatore di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui e' ubicato tale punto; b) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita imputabile al suddetto operatore di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c).»; gg) all'art. 35, comma 35.3, lettera c), dopo le parole «il prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima relativamente a punti di dispacciamento per unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita' di pompaggio»; hh) all'art. 35, comma 35.3, dopo la lettera c), e' inserita la seguente lettera: «d) il prodotto tra le quantita' delle vendite di cui all'art. 17, comma 17.5.1, lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c)»; ii) all'art. 48, comma 48.13.3, dopo le parole «il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento in tempo reale»; jj) all'art. 48, comma 48.13.3, la lettera d) e' cosi' sostituita: «d) 0,8 per il mese di aprile;»; kk) all'art. 48, comma 48.13.3, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere: «e) 0,9 per il mese di maggio; f) 0,95 per il mese di giugno; g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»; ll) all'art. 48, comma 48.13.4, dopo le parole «il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento in tempo reale»; mm) all'art. 48, comma 48.13.4, la lettera d) e' cosi' sostituita: «d) 0,8 per il mese di aprile;»; nn) all'art. 48, comma 48.13.4, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere: «e) 0,9 per il mese di maggio; f) 0,95 per il mese di giugno; g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»; oo) all'art. 48, dopo il comma 48.20, e' aggiunto il seguente comma: «48.21. In deroga a quanto stabilito all'art. 14, comma 14.14, i fattori di cui al medesimo comma 14.14, lettere a) e c), sono pari a 1 fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verra' individuata dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003.». 2. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 34/05, nei termini di seguito indicati: a) all'art. 7, dopo il comma 7.3, e' aggiunto il seguente comma: «7.4. Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, i produttori pagano al gestore di rete se negativo, ovvero ricevono dal gestore di rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto.» 3. Di pubblicare nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1. 4. Di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1 si applichino a partire dal 1° gennaio 2005. 5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 6 aprile 2005 Il presidente: Ortis |
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