Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 maggio 2005
Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2003 - serie generale - n. 258 e il decreto ministeriale 25 novembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2003 - serie generale - n. 288 con i quali vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale;
Viste le circolari in data 16 dicembre 2004, 13 gennaio 2005 e 24 marzo 2005 con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato modifiche sostanziali ai criteri per le nomine e le conferme dei giudici onorari di tribunale;
Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Decreta:

Art. 1.
Disposizioni di carattere generale

1) I giudici onorari di tribunale svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
2) I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
3) Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non puo' essere superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.
 
Art. 2.
Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale e' necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data di presentazione della domanda, e per la conferma, alla data di scadenza dell'incarico da confermare;
e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle universita' della Repubblica o presso una universita' estera di un paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.
2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di nomina o conferma, salvo quanto previsto, con riguardo ai limiti di eta', al comma 1, lettera d), che precede.
3. Alle istanze di nomina, presentate al Presidente della Corte di Appello e successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilita': prodotti dall'interessato:
a) istanza di nomina dell'aspirante;
b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;
c) certificato attestante l'idoneita' fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (A.S.L. o medico militare);
d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte dell'amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;
e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale (v. art. 5);
f) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita' ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).
prodotti dall'Ufficio:
a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale;
b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;
c) rapporto informativo del prefetto;
d) parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
Oltre ai suddetti atti dovra' essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato.
 
Art. 3.
Procedimento per la nomina

1. Le istanze di nomina, dirette al Consiglio Superiore della Magistratura devono essere presentate nelle ore di ufficio, ovvero fatte pervenire per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Corte di Appello competente entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia, emanato con cadenza biennale, che recepisce la delibera consiliare con la quale si da' inizio alla procedura di nomina dei giudici onorari di tribunale.
Le istanze di nomina dovranno essere redatte in carta libera secondo lo schema che sara' allegato al citato decreto ministeriale di inizio della procedura di nomina.
La domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero se sottoscritta e presentata per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.
Chi e' iscritto all'albo degli avvocati non puo' presentare domande per piu' di due distretti di corte di appello a pena di inammissibilita' delle domande stesse.
Nelle domande devono essere complessivamente indicate un numero massimo di quattro sedi, in stretto ordine di preferenza, presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato;
2. Il Presidente della Corte di Appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale:
a) convocare il Consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo comma;
b) eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura;
c) predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 1 al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;
d) coperti i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari;
e) in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, il Presidente della Corte di Appello puo' richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo;
f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1;
g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
3. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenen-do presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza;
e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.
5. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di Appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.
7. Ad avvenuta nomina, sara' cura degli uffici interessati comunicare a questo Ministero e al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.
 
Art. 4.
Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b), prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d) a residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore anzianita' anagrafica.
 
Art. 5.
Incompatibilita'

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita' professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria.
2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
3. Non e' compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attivita' legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attivita' professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
4. Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilita' previste dall'art. 18 Ord. Giud.
6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilita' previste dall'art. 19 Ord. Giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.
7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361, pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.
 
Art. 6.
Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie, e i Consigli giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una valutazione negativa dell'attivita' svolta dal magistrato onorario, il Presidente del tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies comma 2, lettera c), Ord. Giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.
 
Art. 7.
Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
3. Alle istanze o proposte di conferma sara' sufficiente allegare: prodotti dall'interessato:
a) istanza di conferma, da presentare al Presidente del tribunale almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilita' (v. art. 8.3);
b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, commi, a), b), d), e), g);
c) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5);
d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita' ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5). prodotti dall'ufficio:
relazione del Presidente del tribunale sull'attivita' svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita'.
Oltre ai suddetti atti dovra' essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato.
4. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Presidente del tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita'.
 
Art. 8.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
2. Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.
3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalita' previste dagli articoli 2, lettera d), e 7 al Presidente del tribunale, che una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di Appello con il proprio parere motivato.
5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1, Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.
 
Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di tribunale dovra' dimettersi dal precedente incarico.
3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
4. In ogni caso la durata complessiva dell'attivita' di giudice onorario di tribunale non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
5. Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3. deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.
 
Art. 10.
Doveri e diritti

1. Il giudice onorario di tribunale e' tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialita' e del ruolo di terzieta' richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonche' all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. La competente autorita' giudiziaria dovra' dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.
 
Art. 11. Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di
tribunale
1. Il Presidente del tribunale ha l'obbligo di vigilare sull'attivita' dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.
3. Il Presidente del tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.
 
Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:
a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni.
2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine piu' breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 Ord. Giud.;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilita'.
3. Il giudice onorario di tribunale e' revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.
 
Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiche' si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio Superiore della Magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.
2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilita' (art. 12, lettera c), e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il Presidente del tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo', in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'Appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.
3. Il Consiglio giudiziario integrato, dovra' formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato puo' presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si e' rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si e' rivelata infondata viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e' avvertito, altresi', che potra' comparire personalmente, che potra' essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presentera' senza addurre un legittimo impedimento si procedera' in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facolta' di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi puo' presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente da' la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.
7. All'esito di tale attivita' il Consiglio giudiziario inviera' la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio Superiore della Magistratura.
8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura potra' accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attivita' istruttoria.
9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e' dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale, il Presidente del tribunale chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Roma, 4 maggio 2005
Il Ministro: Castelli
 
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