Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche comunitarie al Ministro senza portafoglio on. Giorgio La Malfa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005, con il quale l'on. Giorgio La Malfa e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le politiche comunitarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie on. Giorgio La Malfa, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri, e' delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed in particolare quelle relative:
a) alle attivita' inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestivita', nonche' alle attivita' inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di atti e normative comunitari;
b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in particolare per quanto concerne la predisposizione, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza Stato-regioni, del disegno di legge comunitaria, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche' all'attuazione della medesima legge;
c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, individuando nella citata legge comunitaria annuale gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano i provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento degli obblighi comunitari;
d) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per la Competitivita' rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno relativi al mercato interno, ove occorra in collaborazione con i Ministri interessati agli argomenti in discussione;
e) all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti comunitari, nonche' alla conformita' e alla tempestivita' delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce degli Organi giurisdizionali comunitari;
f) alla decisione sull'opportunita' di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, nonche' alla decisione di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale;
g) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) alla formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi ed ai problemi comunitari, sia a livello nazionale che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, dei Paesi candidati e terzi a vocazione comunitaria, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza, nonche' l'azione del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
i) alla diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione europea, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi;
l) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di Unione europea;
m) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
n) alla convocazione, sentito il Ministro per gli affari regionali, ed alla copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali;
o) alla convocazione, sentito il Ministro dell'interno, ed alla copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali di cui all'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
p) alla promozione, in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate, della diffusione dell'informazione sulle attivita' della Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione;
q) alla proposta delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie;
r) alla rappresentanza della Repubblica italiana nell'ambito del Centro nazionale di informazione e documentazione europea - C.I.D.E.;
s) alle attivita' inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa comunitaria e dell'Unione europea di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11;
t) alle attivita' inerenti alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento di cui all'art. 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Sono altresi' delegate tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
 
Art. 2.

Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre Amministrazioni ed istituzioni;
b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre Amministrazioni;
d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti consulenziali, formativi e applicativi che aiutino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative al fine di utilizzare gli strumenti e le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 6 maggio 2005
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 225
 
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