Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 aprile 2005
Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Nocilla Maria Giovanna, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Australia), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e del comma 1 dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Nocilla Maria Giovanna, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al sotto indicato titolo di formazione;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999);
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta dell'11 novembre 2003, indetta ai sensi dell'art. 49, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 e dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Accertato che:
sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;
Decreta:

1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Diploma in Teaching (Primary)» rilasciato il 6 ottobre 1993 dalla «The University of Melbourne» Stato del Victoria-Australia;
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bachelor of Education (Primary)» rilasciato l'11 settembre 1993 dalla «The University of Melbourne» Stato del Victoria-Australia, posseduto dalla cittadina italiana Nocilla Maria Giovanna, nata a Acireale, il 15 giugno 1952, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia, della professione di docente nelle scuole primarie.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'articolo 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Criscuoli
 
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