Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2005 |
Programma di verifiche relativo all'anno 2005. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»; Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attivita' di verifica sulla consistenza e le modalita' della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, regolamento recante norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del Servizio civile nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003 sulla riorganizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile; Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2003 recante la struttura ordinativa, l'articolazione interna e la ripartizione delle competenze dell'Ufficio nazionale; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva; Decreta
Art. 1. Finalita'
1. L'attivita' di verifica, effettuata, sia sul territorio nazionale sia all'estero, nei confronti di tutti gli enti di servizio civile, e' finalizzata ad accertare che la prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati e la gestione amministrativo-contabile da parte degli enti siano svolte nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dalla normativa secondaria nonche' in conformita' ai progetti approvati. 2. Il presente provvedimento fissa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, i criteri del programma di verifiche da svolgersi nell'anno 2005 presso gli enti e presso le sedi all'estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile. |
| Art. 2. Ispezioni
1. L'Ufficio effettua le ispezioni nei confronti degli enti di servizio civile ogniqualvolta ravvisi un interesse all'espletamento dell'attivita' ispettiva ovvero venga a conoscenza, anche attraverso le attivita' di monitoraggio, di fatti o situazioni che denuncino una non conformita' alle disposizioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, nonche' dalla normativa secondaria e dai progetti approvati. 2. Fermo restando il principio stabilito al comma 1, in aderenza a quanto specificatamente previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Ufficio procede nell'attivita' ispettiva a «campione», per gli enti con capacita' inferiore alle cento unita', secondo una equa ripartizione dell'attivita' ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata nonche' tenendo conto del numero dei giovani impiegati e dell'articolazione territoriale dell'ente con riferimento al numero, all'ubicazione ed alla dislocazione delle sedi di assegnazioni. 3. Gli enti con capacita' superiore alle cento unita' sono sottoposti a ispezioni «periodiche», in base a quanto specificatamente previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, secondo l'ordine di priorita' di seguito riportato: a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' superiore a mille unita'; b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' superiore a duecento unita'; c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata e capacita' tra le cento unita' e le duecento unita'. |
| Art. 3. Programma delle verifiche
Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile predispone il programma delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto. |
| Art. 4. Modalita' procedurali dell'attivita' ispettiva
1. Le modalita' procedurali dell'attivita' ispettiva concernente il servizio civile, sono regolate dalla circolare n. 36856/I.7 del 1° luglio 2003. 2. Le ispezioni sono effettuate di norma dal personale del Servizio programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, o da personale delle sedi regionali dell'Ufficio medesimo nonche', in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n. 230 del 1998. 3. L'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, della attivita' dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' previste con apposito protocollo d'intesa. Il presente provvedimento sara' sottoposto alla registrazione degli organi di controllo. Roma, 24 febbraio 2005 p. Il Presidente Giovanardi
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 321 |
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