Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 19 aprile 2005
Disposizioni in tema di erogazione dei contributi per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visti gli articoli 4, comma 3, lettera a), e 8 del decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261;
Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;
Udito il parere del comitato per i problemi dello spettacolo nella seduta del 20 febbraio 2002;
Visto il proprio decreto 30 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2002, recante disposizioni in tema dei soggetti, criteri e modalita' di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli;
Considerata la necessita' di indicare un termine per la presentazione delle istanze, nonche' di precisare le modalita' di erogazione dei contributi in questione;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare le disposizioni di cui al citato decreto 30 maggio 2002;
Decreta:

Art. 1.

1. Le domande di ammissione al beneficio di cui all'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, per gli anni 2002 e 2003, devono essere presentate al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, mediante consegna amano od a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, inderogabilmente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nel caso di spedizione mediante servizio postale fara' fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante.
Le domande dovranno contenere l'esatta indicazione delle modalita' di riscossione del contributo.
2. Alle domande presentate dai gestori di sale dovra' essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi resi e l'autocertificazione attestante che l'importo pagato e' quello effettivamente sostenuto nell'anno e non accollato a soggetti utilizzatori.
3. Alle domande presentate dagli utilizzatori di sale dovra' essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione fiscale debitamente quietanzata dai gestori che hanno effettuato il pagamento e l'autocertificazione attestante che l'importo complessivo e' quello effettivamente sostenuto nell'anno di riferimento.
4. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 devono essere regolarizzate le domande gia' presentate, prive della documentazione specificata.
5. In caso di divergenza tra l'importo delle spese indicato in domanda e l'importo risultante dalla documentazione di spesa a corredo, sara' ammesso a contributo l'importo minore.
 
Art. 2.

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport eroga i contributi ai soggetti istanti, ripartendo in misura proporzionale alle spese sostenute le risorse disponibili rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.
Roma, 19 aprile 2005
Il Ministro: Urbani
 
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