Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2005
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di Mussomeli, in conseguenza del movimento franoso del 2 febbraio 2005. (Ordinanza n. 3432).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, a seguito del movimento franoso del 2 febbraio 2005;
Considerato che il giorno 2 febbraio 2005 il territorio del comune di Mussomeli e' stato interessato da un movimento franoso che ha interessato la strada provinciale n. 23, determinando l'isolamento del centro cittadino con conseguenti gravi disagi per la popolazione;
Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 11 maggio 2005 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Regione siciliana, indetta al fine di affrontare alcune problematiche relative all'emergenza in questione;
D'intesa con la Regione siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Caltanissetta e' nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in atto nel territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta) in conseguenza del movimento franoso del 2 febbraio 2005.
2. Il commissario delegato, mediante l'approvazione di un apposito piano degli interventi, ed utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, provvede in particolare:
a) al ripristino della viabilita' della strada provinciale n. 23, anche mediante la realizzazione di apposita struttura viaria alternativa;
b) alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi.
3. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici tecnici regionali, delle universita' statali, dell'ANAS e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
4. Il commissario delegato si avvale degli studi gia' avviati da parte della Regione siciliana, provvedendo a definirne i relativi oneri per la conseguente liquidazione.
 
Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. Il commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. L'approvazione del parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 
Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 4.

1. Per consentire l'adozione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale dell'importo di euro 2.200.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, e di euro 2.500.000,00 a carico dei fondi della Regione siciliana. Il Fondo della protezione civile e' reintegrato del corrispondente importo a valere sulle risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modificazioni.
2. La provincia di Caltanissetta, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza rendiconta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese sostenute in attuazione dell'ordinanza n. 2621 del 1997, nonche' trasferisce sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato le residue risorse finanziarie.
3. Le risorse di cui al comma 1 verranno direttamente trasferite su una contabilita' speciale istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al prefetto di Caltanissetta - commissario delegato.
4. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, nonche' al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 5.

1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato e' autorizzato a costituire un apposita struttura, composta da tre unita' di personale appartenenti alla pubblica amministrazione o in servizio presso l'ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, nonche' ad avvalersi di un consulente, anche non dipendente pubblico, aventi specifiche professionalita' nelle materie oggetto del presente provvedimento.
2. Al predetto consulente e' corrisposto un compenso mensile onnicomprensivo con esclusione del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, commisurato al 30% del trattamento economico riconosciuto al personale equiparato alla prima fascia della dirigenza statale, da rapportare al periodo di impiego conseguente all'esigenza di assegnazione di ciascun incarico.
3. Il personale della struttura commissariale e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennita' correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
4. Al commissario delegato in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza e' riconosciuto un compenso mensile pari al 50% del trattamento economico in godimento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
 
Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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