Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2005, n. 83
Regolamento per l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravita' o risonanza occorsi nell'ambito di enti, reparti e unita' del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° giugno 1962, recante "Regolamento per le inchieste sui sinistri marittimi occorsi ad unita' ed a bordo di unita' e sugli incidenti occorsi presso comandi ed enti della Marina militare", e successive modificazioni, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 dicembre 1981, recante "Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravita' o risonanza avvenuti nell'ambito dei corpi, unita' o reparti dell'Esercito", e successive modificazioni, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 dicembre 1981, recante "Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito dei comandi ed enti della Aeronautica militare o che abbiano coinvolto personale militare dell'Aeronautica", e successive modificazioni, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento delle inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive ed oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravita' o risonanza nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l'opportunita' di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie ad evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l'avvio ai procedimenti rivolti ad individuare eventuali responsabilita' penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell'evento.
2. Il presente regolamento non si applica agli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane e, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, agli incidenti di volo accaduti agli aeromobili.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti;
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alle legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge».
- Il decreto ministeriale del 1° giugno 1962, recante il
«Regolamento per le inchieste sui sinistri marittimi
occorsi ad unita' ed a bordo di unita' e sugli incidenti
occorsi presso comandi ed enti della Marina militare», e'
pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare n.
1462 - dispensa 5ª del 1962;
- Il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, recante il
«Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed
eventi di particolare gravita' o risonanza avvenuti
nell'ambito dei corpi, unita' o reparti dell'Esercito», e'
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della
difesa, dispensa 2ª del 9 gennaio 1982;
- Il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, recante il
«Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed
eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza
avvenuti nell'ambito dei comandi ed enti della Aeronautica
militare», e' pubblicato nel Giornale Ufficiale del
Ministero della difesa, dispensa 2ª del 9 gennaio 1982;
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici
delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 febbraio 1997, n. 45;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze
armate», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 5 gennaio 1998, n. 3;
- Il decreto del Presidente della Repubblica, 25 ottobre
1999, n. 556, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 18 maggio 2000, n. 114.



 
Art. 2.
Nozione di inchiesta sommaria e formale
1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 1, si intendono per:
a) inchieste sommarie quelle disposte nell'imminenza dell'evento e condotte secondo modalita' semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti;
b) inchieste formali quelle disposte quando la gravita' dell'evento richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini piu' articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell'evento.
 
Art. 3.
Nozione di evento di particolare gravita' o risonanza
1. Ai fini del presente regolamento sono considerati eventi di particolare gravita' o risonanza:
a) gli avvenimenti dannosi che interessano personale, mezzi o beni del Ministero della difesa, quali, a titolo esemplificativo, incidenti ed infortuni rilevanti connessi all'impiego operativo, all'attivita' addestrativa e comunque al servizio, furti, smarrimenti o danneggiamenti di materiali ed apparati particolarmente delicati ed importanti, come ad esempio armi e munizionamenti, ed eventi relativi alla situazione sanitaria nei reparti;
b) gli accadimenti che potrebbero avere riflessi negativi sull'opinione pubblica per la loro delicatezza o per il numero di persone coinvolte;
c) i sinistri marittimi, intesi come qualsiasi evento dannoso accaduto, in navigazione o in porto, ad unita' navali appartenenti all'amministrazione della difesa o a persone o beni a bordo.
 
Art. 4.
Disposizioni concernenti i sinistri marittimi e aeronautici
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c):
a) rientrano, comunque, nella fattispecie dei sinistri marittimi il naufragio, l'abbandono e la perdita della nave, la morte di una o piu' persone, le lesioni personali gravi, la collisione, l'incaglio, l'incendio grave, l'esplosione, le avarie idonee a pregiudicare i requisiti operativi o di navigabilita' delle unita' navali appartenenti all'amministrazione della difesa;
b) sono considerate unita' appartenenti all'amministrazione della difesa, oltre alle unita' iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, anche i natanti di uso locale, nonche' le unita' di proprieta' dell'amministrazione della difesa o in uso ad essa, comandate da personale militare o civile del Ministero della difesa.
2. Nel caso di incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze, il Capo di stato maggiore della difesa, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, tramite il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nomina la commissione di investigazione, per l'accertamento delle cause ai fini di prevenzione, secondo i criteri e le modalita' previste dalle specifiche disposizioni tecniche emanate dal predetto Ispettorato. Il Capo di stato maggiore della difesa puo' designare il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri competenti a disporre tale nomina.
 
Art. 5.
Adempimenti iniziali dei comandanti
1. I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unita' o uffici nel cui ambito si e' verificato l'evento di particolare gravita' o risonanza, provvedono a:
a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti ed in genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti;
b) dare tempestiva comunicazione dell'evento, attraverso la linea gerarchica, all'autorita' competente a disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonche' allo stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa, per gli eventi verificatisi nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
c) redigere una relazione tecnica, recante l'indicazione delle circostanze in cui si e' verificato l'evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonche' le eventuali valutazioni, trasmettendola, entro cinque giorni, all'autorita' competente a disporre l'inchiesta sommaria, di cui alla lettera b), per la medesima via gerarchica;
d) inoltrare, nel caso in cui l'evento si sia verificato nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell'Arma di carabinieri a cui appartengono il personale, i beni od i mezzi coinvolti.
 
Art. 6.
Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria
1. Le autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono:
a) il Capo di stato maggiore della difesa quando:
1) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di enti e organismi, in Italia o all'estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorita' o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorita' esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo;
b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale;
c) i superiori gerarchici del comando, ente, unita' ed ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo e' individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonche' alla capacita' ad acquisire, con la necessaria tempestivita', gli elementi necessari per valutare l'opportunita' di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi.
2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e del Segretario generale della difesa, in relazione alle aree di rispettiva competenza, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di stato maggiore della difesa puo' delegare uno dei Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.
 
Art. 7.
Avvio dell'inchiesta sommaria
1. L'autorita' competente a ordinare l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell'evento, un ufficiale inquirente per l'esecuzione dell'inchiesta.
2. Nel caso in cui gli eventi avvengono nell'ambito delle operazioni, missioni, o esercitazioni per le quali il Capo di stato maggiore della difesa esercita, anche a mezzo di delega, le funzioni di comando e controllo, possono essere nominati, avuto riguardo alle Forze armate coinvolte, piu' ufficiali inquirenti, di pari grado, che procedono congiuntamente agli atti e alla predisposizione del rapporto riassuntivo.
3. L'autorita' di cui al comma 1, da' tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo stato maggiore della difesa o al Segretariato generale della difesa, a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonche', in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unita' o gli uffici interessati dall'evento.
 
Art. 8.
Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria
1. Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1.
 
Art. 9.
Esecuzione dell'inchiesta sommaria
1. L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, non puo' appartenere al comando, ente, unita' od ufficio interessati dall'evento, ed e' di grado superiore o, se pari grado, piu' anziano del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unita' o ufficio ove si e' verificato l'evento.
2. L'inchiesta sommaria consiste:
a) nell'acquisizione della relazione del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unita' o ufficio interessati all'evento;
b) nella raccolta di tutte le notizie relative all'evento quali: localita', data, ora, circostanze, generalita' del personale coinvolto, beni della difesa interessati dall'evento, dinamica e probabili cause, provvedimenti adottati, eventuali interventi dell'autorita' giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonche' ogni altro elemento di informazione utile;
c) nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonche' di persone estranee all'Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta, le cui attestazioni dovranno essere verbalizzate a cura dell'ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante;
d) nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell'evento, recante i risultati delle indagini e le considerazioni sulle cause dell'evento.
 
Art. 10.
Invio degli atti dell'inchiesta sommaria
1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al piu' presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui e' stata disposta, all'autorita' che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unita' o ufficio presso i quali si e' verificato l'evento.
2. Lo stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, gli stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorita' di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa e' stata disposta. Tale autorita' di vertice puo' ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.
3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria e' inviata, senza ritardo, a cura dei citati stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo stato maggiore della difesa.
 
Art. 11.
Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale
1. Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante generale possono disporre, ove lo ritengano necessario ai fini dell'accertamento delle cause dell'evento, con provvedimento motivato, la nomina della commissione d'inchiesta formale di cui all'articolo 13.
2. L'inchiesta formale e' sempre disposta nel caso di evento grave che abbia comportato la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime ad una o piu' persone, ovvero perdite o grave danneggiamento di beni di rilevante valore o di particolare importanza, salvo il caso in cui appaia evidente, dall'esito dell'inchiesta sommaria, che l'evento si e' verificato in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, ovvero che l'autorita' competente a ordinare l'inchiesta formale abbia verificato che l'inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni possibile accertamento.
3. L'inchiesta formale puo' essere disposta anche in mancanza di una precedente inchiesta sommaria, nel caso in cui le autorita' di cui al comma 1, valutino opportuno, in relazione alla natura e alla gravita' dei fatti da accertare, avvalersi della commissione di cui all'articolo 13. Tale facolta' puo' essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo.
4. L'autorita' che dispone l'inchiesta fissa il termine, non superiore a centoventi giorni, per la conclusione dei lavori della commissione. Il termine di conclusione dell'inchiesta formale e' di centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui viene disposta.
 
Art. 12.
Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili
1. Quando il sinistro deriva da collisioni con navi della marina mercantile, nazionale o straniera, o comunque e' in relazione con la manovra di una delle predette navi, la valutazione sulla necessita' di disporre l'inchiesta formale, e l'eventuale svolgimento dell'inchiesta, sono di competenza delle autorita' di cui al libro IV, titolo I, del codice della navigazione ed al libro IV, titolo I, del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e sono effettuate in base alle disposizioni ed alle procedure dettate dalla medesima normativa.
2. Alle autorita' di cui al comma 1, sono trasmessi, dietro richiesta, gli atti relativi all'inchiesta sommaria eseguita ai sensi del Capo II del presente regolamento.



Nota all'art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, recante il regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 21 aprile 1952, n. 94.



 
Art. 13.
Commissione d'inchiesta formale
1. La commissione per l'esecuzione dell'inchiesta formale e' costituita da:
a) un presidente di grado superiore o, se pari grado, piu' anziano del comandante di corpo o titolare del comando, ente, unita' o ufficio presso cui si e' verificato l'evento;
b) due o quattro membri di grado superiore o, se pari grado, piu' anziani del comandante di corpo o del titolare del comando, ente, unita' o ufficio presso cui si e' verificato l'evento, di cui uno con funzioni di segretario.
2. Per gli incidenti occorsi presso enti interforze, ovvero nell'ambito di operazioni o esercitazioni a carattere interforze, nella scelta dei membri della commissione, di cui al comma 1, lettera b), e' assicurato che almeno uno di questi appartenga alla Forza armata del comandante o titolare del comando, ente o unita' in cui e' avvenuto l'evento e che essi non provengano tutti dalla medesima Forza armata. La scelta tra la composizione della commissione con due, ovvero quattro membri e' operata tenuto conto della necessita' di assicurare la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuna Forza armata il cui personale o i cui mezzi sono coinvolti o interessati dall'evento.
3. La commissione inquirente ha facolta' di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell'inchiesta, di personale appartenente all'Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni. Eventuali oneri sono a carico dell'Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni amministrative vigenti.
4. La commissione si riunisce nel luogo indicato dall'autorita' che l'ha nominata e procede:
a) all'esame degli atti dell'inchiesta sommaria, ove precedentemente effettuata;
b) all'esecuzione di accertamenti, rilievi e sopralluoghi, qualora necessari anche esterni rispetto all'ente od al reparto presso cui si e' verificato l'evento;
c) all'acquisizione di eventuali ulteriori documenti e dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della
Difesa, nonche' di persone estranee all'Amministrazione della
difesa; d) all'esame delle relazioni dei consulenti, qualora
nominati;
e) all'effettuazione di ogni altra attivita' ritenuta utile ai fini dell'inchiesta;
5. L'attivita' della commissione si conclude con un rapporto finale, corredato di tutta la documentazione acquisita agli atti, contenente:
a) una circostanziata ricostruzione dell'evento;
b) deduzioni, considerazioni di ordine giuridico e tecnico; motivazioni;
c) il parere chiaro ed esplicito sulle cause che hanno provocato l'evento;
d) data e sottoscrizione di tutti i componenti della commissione.
 
Art. 14.
Invio degli atti dell'inchiesta formale
1. Nei termini di cui all'articolo 11, comma 4, la commissione rimette all'autorita' che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari.
2. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale e' inviata, senza ritardo, a cura degli stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo stato maggiore della difesa.
 
Art. 15.
Abrogazioni
1. Sono abrogati i regolamenti, approvati con i decreti del Ministro della difesa in data 18 dicembre 1981, per l'Esercito, in data 1° giugno 1962, per la Marina e in data 18 dicembre 1981, per l'Aeronautica, e le relative successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 aprile 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 170
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone