Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n. 84
Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
Vista la decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Soggetti tenuti alle comunicazioni
1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.a., le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale. Le suddette comunicazioni sono, altresi', effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entita' alle quali sono pagati o e' attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
a) una persona giuridica;
b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985.
4. Le entita' di cui al comma 3 possono scegliere di essere trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della citata direttiva 85/611/CEE, mediante presentazione di un'istanza all'Agenzia delle entrate, che, in caso di accoglimento, rilascera' un certificato produttivo di effetti dalla data di rilascio. Il certificato puo' essere revocato dall'Agenzia delle entrate o a richiesta dell'entita'. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per il rilascio e la revoca del certificato.



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti. gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno
2003, in materia di redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi e' pubblicata nella G.U.C.E.
26 giugno 2003, n. L 157.
- La direttiva 2004/66/CE del Consiglio che adatta le
direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del
Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e
2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci,
libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei
trasporti e fiscalita', in conseguenza dell'adesione della
Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia,
della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia,
della Slovenia e della Slovacchia, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 1° maggio 2004, n. L 168.
Nota all'art. 1:
- La direttiva n. 85/611/CEE del 20 dicembre 1985
(pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375),
concerne «il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di taluni
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM).».



 
Art. 2.
Pagamenti di interessi
1. Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono oggetto di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:
a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare quelli derivanti da titoli di debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi moratori non costituiscono pagamenti di interessi;
b) gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entita' di cui all'articolo 1, comma 3, anche situata in un altro Stato membro, distribuiti da:
1) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
2) entita' che beneficiano dell'opzione per essere trattate come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
3) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio in cui si applica il Trattato dell'Unione europea, in conformita' all'articolo 299 del Trattato medesimo;
d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli organismi ed entita' indicati ai numeri 1), 2) e 3) della lettera c), se questi investono direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o entita' di cui alla lettera c), oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti di cui alla lettera a). A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale del 40 per cento e' ridotta al 25 per cento.
2. E' altresi' considerato pagamento di interessi il pagamento o l'accredito su un conto intestato ad un entita' di cui all'articolo 1, comma 3, dei proventi di cui al comma 1, a prescindere dall'effettiva attribuzione degli stessi al beneficiario effettivo. Tale disposizione non si applica, qualora sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 1, comma 4, all'entita' cui sono pagati o accreditati i predetti proventi.
3. Non sono, tuttavia, considerati pagamenti di interessi i redditi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, derivanti da organismi ed entita' situati nel territorio di quegli Stati membri che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, primo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui investimento nei crediti di cui al comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo.
4. La percentuale di cui alla lettera d) del comma 1, e' determinata in base al regolamento o ai documenti costitutivi degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o delle entita' interessate ovvero, in mancanza di tale riferimento, in base all'effettiva composizione dell'attivo dei suddetti organismi o entita', avendo riguardo all'ultimo rendiconto o bilancio di esercizio approvato.
5. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/48/CE, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, non sono ricompresi tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorita' competenti, ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, o dalle autorita' responsabili di Stati terzi, a condizione che la sottoscrizione di tali titoli non abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002.
6. Qualora la sottoscrizione dei titoli di cui al comma 5 abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002, rientrano tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1:
a) l'intera emissione, costituita dalla prima emissione e da quelle successive, per i titoli emessi da Governi o dagli enti collegati, che agiscono in qualita' di autorita' pubblica o il cui ruolo e' riconosciuto da un trattato internazionale, indicati nell'allegato A;
b) le emissioni effettuate in occasione della riapertura di emissione dei titoli di cui al comma 5 per i titoli emessi da qualsiasi altro emittente.
7. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni non siano in possesso degli elementi informativi necessari per verificare la sussistenza delle condizioni previste dai commi 5 e 6, l'intera emissione del titolo e' considerata un credito di cui alla lettera a) del comma 1.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche all'allegato A, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.



Note all'art. 2:
- Per il riferimento alla direttiva n. 85/611/CEE, si
veda la nota all'art. 1.
- L'art. 299 del Trattato CEE del 25 marzo 1957,
versione consolidata Nizza, (Trattato che istituisce la
Comunita' europea, pubblicato nella G.U.C.E. n. C 325 del
24 dicembre 2002), e' rubricato: «Paesi e territori a cui
si applica il trattato».
- L'art. 10, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio,
in materia di redditi da risparmio sotto forma di pagamenti
di interessi (pubblicata nella G.U.C.E. 26 giugno 2003, n.
L 157), e' rubricato «Periodo transitorio».
- La direttiva n. 2001/34/CE del Consiglio, del
28 maggio 2001 (pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 2001, n.
L 184 ed entrata in vigore il 26 luglio 2001), e'
rubricata: «Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su
detti valori.».



 
Art. 3. Adempimenti dei soggetti che effettuano comunicazioni in caso di
pagamento di interessi ai beneficiari effettivi
1. I soggetti indicati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 rilevano l'identita' e la residenza dei beneficiari effettivi del pagamento degli interessi.
2. L'identita' del beneficiario effettivo e' determinata secondo i seguenti criteri:
a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, mediante la rilevazione del nome, cognome ed indirizzo. A tale fine sono utilizzate le informazioni acquisite ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, mediante rilevazione del nome, cognome ed indirizzo e, nel caso in cui esista, del codice fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale, attraverso i dati del passaporto o della carta d'identita' ufficiale presentati dal beneficiario effettivo. Se il passaporto o la carta d'identita' ufficiale non precisano l'indirizzo, questo e' determinato in base a qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Se il codice fiscale non figura sul passaporto, sulla carta d'identita' ufficiale o su qualsiasi altro documento d'identita' probante, compreso, eventualmente, il certificato di residenza fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identita' e' completata dall'indicazione della data e del luogo di nascita, stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identita' ufficiale.
3. La residenza del beneficiario effettivo si considera stabilita nello Stato in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario medesimo ed e' determinata secondo i seguenti criteri:
a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, mediante l'utilizzazione delle informazioni acquisite ai sensi del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta d'identita' ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Qualora una persona fisica che presenta un passaporto o una carta d'identita' ufficiale rilasciati da uno Stato membro si dichiari residente in uno Stato terzo, la residenza e' determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorita' competente dello Stato terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identita' ufficiale.
4. Ai fini del presente articolo, per autorita' competente di uno Stato terzo si intende l'autorita' competente ai sensi di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in mancanza, l'autorita' competente a rilasciare certificati attestanti la residenza fiscale.



Nota all'art. 3:
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in
legge 5 luglio 1991, n. 197 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 1991), concerne:
«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio.».



 
Art. 4. Adempimenti dei soggetti che effettuano le comunicazioni in caso di pagamento a persona fisica diversa dal beneficiario effettivo o ad
entita'.
1. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 3 non si applicano nel caso in cui la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale e' attribuito un pagamento di interessi non sia il beneficiario effettivo degli interessi in quanto agisce:
a) come operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi a favore del beneficiario effettivo, come debitore del credito che produce interessi o come incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi;
b) per conto di una persona giuridica, di un'entita' i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa, di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di un'entita' diversa da questi ultimi, alla quale sono pagati o e' attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo;
c) per conto di un'altra persona fisica che e' il beneficiario effettivo. In tale caso il percettore persona fisica comunica l'identita' di tale beneficiario effettivo determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono una dichiarazione della persona fisica che percepisce o a favore della quale e' attribuito un pagamento di interessi, che attesti la sussistenza di una delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni siano in possesso di informazioni secondo le quali il percettore persona fisica potrebbe non essere il beneficiario effettivo, essi si adoperano per determinare l'identita' del beneficiario effettivo. Se non sono in grado di identificare il beneficiario effettivo, considerano la persona fisica di cui al comma 1 come beneficiario effettivo.
4. I soggetti tenuti alle comunicazioni che pagano o attribuiscono interessi di cui all'articolo 2, comma 4, ad una entita' indicata all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato membro, rilevano la denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima, a meno che non sia provato, anche mediante apposita dichiarazione, che:
a) l'entita' rientra tra i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1. A tali fini non sono considerate persone giuridiche:
1) in Finlandia: avoin yhti (Ay) et kommandiittiyhti (Ky)/ppet bolag et kommanditbolag;
2) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB);
b) nei confronti dell'entita' e' stato rilasciato dal proprio Stato membro un certificato dal quale risulti che la stessa ha optato, ai fini della direttiva 2003/48/CE, per essere trattata come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
5. Le comunicazioni di cui al comma 4 non sono effettuate nei confronti di quelle entita' situate nel territorio di uno Stato membro che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui investimento nei crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo. A tale fine, i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono dalle suddette entita' una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza di tale condizione. Per la determinazione della percentuale si applicano i criteri indicati all'articolo 2, comma 3.
6. Qualora la persona fisica che percepisce o alla quale sia attribuito un pagamento di interessi dichiari di agire per conto di un'entita' di cui all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato membro, nei confronti della quale non sia stato rilasciato il certificato di cui al comma 4, lettera b), i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono dalla suddetta persona fisica gli elementi informativi sulla denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima, ai fini della comunicazione di tali informazioni all'Agenzia delle entrate.
7. Nel caso in cui i soggetti che effettuano le comunicazioni non dispongano di informazioni circa la percentuale del 40 per cento dell'attivo investita in crediti ovvero in partecipazioni o quote di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), considerano tale percentuale superiore al 40 per cento.
8. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 2, qualora i soggetti che effettuano le comunicazioni non siano in possesso degli elementi informativi circa la percentuale del 15 per cento dell'attivo investita in crediti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, tale percentuale e' considerata superiore al 15 per cento.



Nota all'art. 4:
- Per il riferimento alla direttiva n. 85/611/CEE, si
veda la nota all'art. 1.



 
Art. 5.
Oggetto delle comunicazioni
1. Sono oggetto di comunicazione:
a) l'identita' e la residenza del beneficiario effettivo, determinate ai sensi dell'articolo 3;
b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto che effettua la comunicazione;
c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi;
d) gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi determinati nel seguente modo:
1) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): l'ammontare degli interessi pagati o accreditati;
2) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d): l'ammontare del corrispettivo della cessione o delle somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto;
3) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): l'intero ammontare della distribuzione;
4) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 4: l'ammontare degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell'entita' per i quali sussista l'obbligo di comunicazione;
5) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 4, comma 4, l'ammontare totale degli interessi pagati o attribuiti all'entita', nonche' la denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima.
 
Art. 6.
Trasmissione degli elementi informativi
1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, comunicano gli elementi informativi indicati all'articolo 5, secondo le modalita' e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro.
3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione minima.
 
Art. 7.
Scambio automatico di informazioni
1. L'Agenzia delle entrate comunica gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, all'autorita' competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.
2. La comunicazione di informazioni e' automatica e ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2.
3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, si applicano allo scambio di informazioni previsto dal presente decreto legislativo, a condizione che le disposizioni in esso contenute non vi deroghino. Tuttavia, l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire ai sensi del presente decreto legislativo.
4. Ai fini del presente articolo, per autorita' competente di uno Stato membro si intende una qualsiasi delle autorita' notificate dagli Stati membri alla Commissione europea.
 
Art. 8.
Trasferimento di una quota del gettito della ritenuta
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di riversamento della quota del gettito della ritenuta alla fonte, di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE.
 
Art. 9.
Richiesta di non applicazione della ritenuta alla fonte
1. Il beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato puo' chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva medesima. A tale fine il beneficiario effettivo richiede all'Agenzia delle entrate il rilascio di un certificato indicante:
a) il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice fiscale del beneficiario effettivo;
b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto non residente che e' tenuto all'applicazione della ritenuta di cui al citato articolo 11 della direttiva nei predetti Stati;
c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito.
2. Tale certificato produce effetti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio. Esso viene rilasciato al beneficiario effettivo che ne faccia richiesta entro due mesi dalla presentazione della richiesta medesima.
 
Art. 10.
Eliminazione delle doppie imposizioni
1. Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, e' riconosciuto al beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 e' superiore all'ammontare del credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il beneficiario effettivo puo' chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, puo' utilizzare la modalita' di compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 165 (Credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero). 1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi
pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in
detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza
della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i
redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al
netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse
in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla
base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23
per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e
dall'art. 136, commi 3 e 6, se concorrono redditi prodotti
in piu' Stati esteri, la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere
calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta
cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si
riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a
condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga
prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
a titolo definitivo avvenga successivamente si applica
quanto previsto dal comma 7.
5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante
stabile organizzazione o da societa' controllate di cui
alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione
puo' essere calcolata dall'imposta del periodo di
competenza anche se il pagamento a titolo definitivo
avviene entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta
successivo. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente e' condizionato all'indicazione, nelle
dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte
per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo
definitivo.
6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese
residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi
pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la
quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito
estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza
della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a
quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi
precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi
precedenti non si sia verificata tale eccedenza,
l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a
nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere
utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si
produca l'eccedenza della quota di imposta italiana
rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di
cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di
cui al presente comma relative al riporto in avanti ed
all'indietro del credito si applicano anche al redditi
d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa'
controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo
II anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto
previsto dall'art. 136, comma 6.
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo
d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
l'imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova
liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior
reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta
dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia'
decorso il termine per l'accertamento, la detrazione e'
limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale
all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a
tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa' che
hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e 116
la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi
stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero
concorra parzialmente alla formazione del reddito
complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura
corrispondente».
- L'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.) prevede:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale Stato; in tal
caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis.».



 
Art. 11.
Applicazione ai territori dipendenti o associati
1. Il presente decreto legislativo si applica anche nei confronti dei territori dipendenti o associati di cui all'allegato B al presente decreto legislativo, in conformita' alle disposizioni contenute negli accordi internazionali stipulati con i suddetti territori ed a condizione che gli stessi ne applichino le disposizioni.
 
Art. 12.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pagamenti di interessi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2005.
 
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato A
(previsto dall'art. 2, comma 6, lettera a)

ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI

----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 10 della G.U. <----
 
Allegato B
(previsto dall'art. 11, comma 1)

ELENCO DEI TERRITORI DIPENDENTI O ASSOCIATI

1. Jersey 2. Guernsey 3. Isle of Man 4. Antille Olandesi 5. British Virgin Islands 6. Turks and Caicos 7. Cayman 8. Montserrat 9. Anguilla 10. Aruba
 
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