Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2005, n. 85
Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale, tra l'altro, le dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono state rideterminate nella tabella A in n. 33.178 unita' complessive;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha incrementato di 230 unita' la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 febbraio 2003, con il quale le predette 230 unita' sono state ripartite per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha incrementato di 500 unita' la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2004, con il quale le predette 500 unita' sono state ripartite per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che ha incrementato di 500 unita' la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 marzo 2004 con il quale le predette 500 unita' sono state ripartite per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente delle aziende e delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, nonche' il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 aprile 2002;
Visto l'articolo 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il quale, per il completamento dell'articolazione territoriale delle direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha incrementato di 3 unita' di livello dirigenziale generale la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, autorizzando, altresi', ad apportare, con regolamento emanato si sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le necessarie modifiche al citato decreto presidenziale;
Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio 2002;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004;
Ritenuto pertanto necessario, a seguito dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo recanti incrementi d'organico, procedere ad una rideterminazione complessiva delle piante organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali, nonche' ad una rimodulazione delle dotazioni organiche dei profili professionali a seguito delle procedure di qualificazione previste dal nuovoordinamento introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 2000 e alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei profili a piu' contenuto professionale, in coerenza con le accresciute esigenze operative e organizzative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2004;
Acquisiti pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Rideterminazione delle dotazioni organiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, si sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis
della legge 23 agosto 1988,n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazioni tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta la tabella A allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314:
«Regolamento recante individuazione degli uffici
dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco», peraltro abrogata dall'art. 3 del presente decreto:

----> vedere TABELLA da pag. 8 a pag. 10 della G.U. <----

- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).».
- Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, reca:
«Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della carriera
prefettizia, nonche' in materia di accise sui tabacchi
lavorati».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la
disciplina in materia di rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 3 (Incremento della dotazione organica del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1.
Per il completamento dell'articolazione territoriale delle
Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui
alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314,
e' incrementata di tre unita' di livello dirigenziale
generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno
2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a
decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.».



 
Art. 2.
Ripartizione delle dotazioni organiche
nelle strutture centrali e periferiche

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, anche al fine di assicurare l'indispensabile flessibilita' di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessita' operative, si procede alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1 nelle strutture centrali e periferichenelle quali si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
 
Art. 3.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 2002, n. 314

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e la Tabella A allegata allo stesso decreto sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 212



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Direzioni regionali ed interregionali dei
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile). - 1. Sono istituite le direzioni regionali ed
interregionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, a cui e' preposto un dirigente
generale del Corpo nazionale.
2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono
istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni
Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la direzione
interregionale di cui al comma 1, ferme restando le
competenze esclusive delle province autonome di Trento e
Bolzano.
3. Gli ispettorati regionali ed interregionali
istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono
soppressi.».
«Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Con
successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con
la definizione dei relativi compiti.
2. (Abrogato).
3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano
annuale per il 2002, di cui all'art. 19, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unita'
di personale utilizzate ai fini della rideterminazione
della pianta organica di cui al presente regolamento.
4. L'attuazione del presente regolamento non comporta
maggiori oneri a carico dello Stato.».



 
Tabella A

----> vedere TABELLA da pag. 6 a pag. 7 della G.U. <----
 
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