IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Roma
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sostituito al comma 1 dall'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede al n. 6 il comitato provinciale I.N.P.S.; Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639; Visti l'art. 44 ed il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Viste le circolari ministeriali n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989 della direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444, che disciplina la proroga degli organi amministrativi dello Stato; Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 0002502 del 23 gennaio 2001, a firma del ragioniere generale dello Stato; Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale; Considerato che si deve provvedere alla ricostituzione dell'organo collegiale di cui ai sopraccitati articoli 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' delle speciali commissioni istituite per il contenzioso in materia di prestazioni; Decreta: 1. E' ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma il comitato provinciale, composto come segue: il direttore della direzione provinciale del lavoro di Roma; il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Roma; il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma; membri rappresentanti dei datori di lavoro: Unione degli industriali di Roma: dott.ssa Minischetti Milena; Federlazio: dott. Bonaccorso Carmine; Confcommercio: dott. Cavina Romano; membri rappresentanti dei lavoratori autonomi: Confcommercio: sig. Becherini Angelo; Federazione provinciale coltivatori diretti: dott. Vicino Antonio; Consiglio nazionale artigianato: sig.ra Danieli Anna Maria; membri rappresentanti dei lavoratori: C.G.I.L.: sig. Papacci Vincenzo; sig. Giardini Alberto; sig. Gallo Carmelo; C.I.S.L.: sig. Lami Carlo; sig. Pecatelli Maurizio sig. Sirni Rolando; U.I.L.: sig. Bernardini Giustino; sig. Cipullo Bruno; U.G.L.: sig. Di Lorenzo Maurizio; Confederazione italiana dirigenti e alte professionalita' (C.I.D.A.): dott. Dionisi Luciano; C.I.S.A.L.: sig. Gironi Roberto. 2. Sono ricostituite altresi' presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma le tre speciali commissioni del comitato provinciale competenti a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Le commissioni sono composte come segue: a) Commissione per i ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composta da: Federazione provinciale coltivatori diretti di Roma: sig. Troiani Paolo; sig. Gentili Simone; Confederazione italiana agricoltori di Roma: sig. Sportoletti Alberto; sig.ra Summa Maria Carmela; b) Commissione per i ricorsi degli artigiani, presieduta dal rappresentante degli artigiani, quali lavoratori autonomi, nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composta da: Assartigiani: sig. Conti Orlando; sig.ra Rainone Maria Flavia; C.I.L.A.: dott. Vitale Arturo; A.C.A.I.: sig. Coletta Angelo; c) Commissione per i ricorsi degli esercenti attivita' commerciali, presieduta dal rappresentante dei commercianti, quali lavoratori autonomi, nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composto da: Confcommercio: sig. Mercatili Luigi; sig. Ercoli Massimo; Confesercenti: sig. Antonini Gianfranco; sig. Cesaroni Silvano. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta da tutti i membri del comitato stesso ad esclusione dei rappresentanti dei lavoratori autonomi, come disposto dal comma 2 del citato articolo. Il comitato e le speciali commissioni dureranno in carica quattro anni. Il decreto stesso sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2005 Il direttore provinciale: Cela |