Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 17 maggio 2005
Bando FIRB - Progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, relativi a nuovi modelli tecnologici delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita';
Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003);
Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 settembre 2004, adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 100 milioni di euro, prevede l'assegnazione al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca di Euro 75.000.000,00 di cui una quota pari ad Euro 55.000.000,00 per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB;
Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2004 prevede, tra l'altro, il finanziamento dei seguenti interventi:
progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici e organizzativi delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale;
realizzazione e potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privato;
Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalita' ivi indicate;
Visto in particolare l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004 il quale destina, tra l'altro, Euro 10.000.000,00 al finanziamento delle proposte dei progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici ed organizzativi delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale;
Visto il decreto direttoriale di impegno n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 con il quale, tra l'altro, e' stata impegnata la somma di Euro 9.900.000,00 per i progetti di ricerca in argomento, (detratta la quota dell'1% per attivita' di valutazione e monitoraggio);
Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, all'art. 4 dispone che con specifici decreti direttoriali si provveda all'utilizzo delle ivi previste risorse ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
Vista la nota del 3 maggio 2005 di indirizzo sull'utilizzo dei fondi;
Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo e modalita' di intervento
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n. 378-Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo di 9,900 milioni di euro, progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico relativi a nuovi modelli tecnologici delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale.
2. Possono presentare domanda di finanziamento tutti i soggetti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale di cui al comma 1.
3. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi ammissibili indicati all'art. 4 del decreto ministeriale di cui al comma 1, con eccezione dei costi dei contratti per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o dei ricercatori di chiara fama a livello internazionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 dello stesso decreto ministeriale, sono interamente a carico del FIRB.
 
Art. 2.
Obiettivo e dimensione economica dei progetti
1. I progetti dovranno essere finalizzati allo sviluppo di metodologie, tecniche e strumenti software in grado di facilitare la transizione delle imprese tradizionali, ed in particolare delle PMI, verso modelli organizzativi dell'impresa innovativa («Internetworked Enterprise»).
2. Il finanziamento richiesto dovra' risultare compreso tra i 2 ed i 4 milioni di euro per ciascuno dei progetti presentati.
 
Art. 3. Formulazione delle proposte, loro requisiti parametri di valutazione
1. I soggetti ammissibili interessati dovranno presentare entro le ore 17,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e secondo le modalita' di cui al successivo art. 6, le proprie proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi cosi' articolati:
analisi e mappatura dell'impatto delle ICT sulle dinamiche delle relazioni e degli interscambi di informazione e conoscenza intra ed inter organizzative comprensive delle interazioni con il mercato;
metodologie formali di modellazione e di rappresentazione della conoscenza del «business» basate sul linguaggio naturale e sviluppo delle corrispondenti soluzioni informatiche;
sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative basate su architetture e piattaforme a componenti software distribuiti con elevato grado di granularita' in grado di facilitare l'evoluzione di imprese innovative («internetworked - enterprise»).
2. Le proposte progettuali dovranno assicurare l'integrazione dei risultati attesi di cui al precedente comma 1.
3. Le proposte dovranno prevedere una significativa partecipazione di soggetti privati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004, ovvero purche':
a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui al precedente comma 1; ovvero:
c) i soggetti di cui al precedente comma 1 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;
d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.
4. Ciascuna unita' di ricerca potra' partecipare ad una sola proposta progettuale; ogni proposta progettuale dovra' comprendere non piu' di 5 unita' di ricerca.
5. La durata del progetto non potra' eccedere i tre anni.
6. Ogni proposta progettuale dovra' prevedere l'inserimento, all'interno delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale, come specificato all'art. 4 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, sara' a totale carico del MIUR.
 
Art. 4.
Selezione delle proposte
1. La selezione delle proposte verra' effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) rilevanza e/o originalita' dei risultati di ricerca attesi, innovativita' delle metodologie proposte (nuove idee, nuove conoscenze, nuovi modelli interpretativi di fenomeni complessi; nuova strumentazione scientifica e/o dispositivi avanzati; contributo all'innovazione della produzione di beni e servizi; proposta di nuove tecnologie): max punti 30;
b) eccellenza scientifica del coordinatore della ricerca e di ciascuna unita' di ricerca: max punti 10;
c) potenziale di promozione e sviluppo di legami e collaborazioni internazionali: max punti 3;
d) coerenza tra competenze ed esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti ed i contenuti progettuali: max punti 3;
e) capacita' del progetto di favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati: max punti 5;
f) grado di coinvolgimento di operatori delle Universita', degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonche' di altri soggetti pubblici e privati: max punti 4;
g) modalita' di integrazione tra le attivita' di ricerca ed i percorsi di addestramento alla ricerca dei giovani: max punti 5.
2. Saranno giudicati ammissibili al finanziamento, nei limiti di quanto previsto al comma 2 del successivo art. 5, i progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo di 45.
3. Ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a parita' di punteggio sara' data priorita' alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
 
Art. 5.
Procedure per l'istruttoria
1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvarra' della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valutera' l'ammissibilita' delle proposte progettuali, acquisendo il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati, e proporra' al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento.
2. Il MIUR adottera' la relativa determinazione nei limiti delle disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.
 
Art. 6.
Indicazioni operative
1. Le proposte di cui al presente decreto dovranno essere presentate, entro il termine di cui al precedente art. 3, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://firb. miur.it, alla voce «Bandi».
2. Il predetto servizio consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Direzione generale per il Coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
3. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.
4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2005
Il direttore generale: Criscuoli
 
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