Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 3 settembre 2004
Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico di fornitura arredi dell'aula consiliare alla Societa' Tecno S.p.A. di Varedo. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 204).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e' stato notificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 e' stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la duale e' stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, tra cui l'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia;
ACCERTATO che:
- in considerazione dell'urgenza la Gestione Commissariale ha dato corso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. d della Legge 358/92 nonche' del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti 5 e 6 al fine di affidare la fornitura degli arredi per l'Aula Consiliare;
- cinque societa' - esperte nel settore - invitate alla procedura hanno provveduto a campionare e inviato le relative offerte che risultano agli atti della Gestione Commissariale;
- a seguito di attenta valutazione delle campionature in ordine ai requisiti previsti dal progetto approvato e delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica preposta alla valutazione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nonche' delle offerte economiche e' risultata essere piu' conveniente la proposta formulata dalla Societa' Tecno S.p.A. di Varedo (MI), giusta relazione presentata dal Responsabile Tecnico a supporto del Responsabile Unico del Procedimento in data 3 giugno 2004;
- a seguito di ulteriore trattativa intercorsa con la Societa' Tecno S.p.A. la stessa ha manifestate la disponibilita' alla sottoscrizione del contratto per la fornitura in argomento proponendo uno prezzo complessivo di € 696.757,00.= oltre Iva, giusta offerta del 27.07/2004 ed integrazione del 31 agosto 2004, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di affidare, mediante trattativa privata, la fornitura di arredi sopramenzionati alla Societa' TECNO S.p.A. di Varedo (MI) provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto;
DISPONE

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte; a seguito di trattativa privata, alla Societa' ECNO S.p.A. di Varedo (MI) l'incarico di fornitura arredi dell'aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia nel Complesse, Pirelli per un importo complessivo di € 836.108,40 - IVA inclusa ed alle condizioni meglio specificate. nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la liquidazione della spesa verra' effettuata con le modalita' previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile
 
CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Taramelli n. 20 Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile, giusta Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 (di seguito denominato "Commissario Delegato")

E

La societa' TECNO S.p.A., con sede in Milano, Via Bigli, 22, P.I. 12550970151, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Masci Filippo Mario Maria nato a Milano il 28.04.1970 e residente, per la sua carica, in Milano in via Bigli, 22 (di seguito denominata "TECNO S.p.A.") convengono quanto segue.

1 OGGETTO

Il Commissario Delegato affida a TECNO S.p.A., che accetta, la fornitura degli arredi come da lista allegata della nuova Aula Consiliare e pertinenze del Consiglio Regionale della Lombardia;
TECNO S.p.A. si impegna ad eseguire la fornitura degli arredi come da lista allegata nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale degli arredi per i lotti B e C per quanto concerne la parte relativa all'Aula Consiliare e pertinenze provvedendo altresi' a fornire le dovute certificazioni di legge e di qualita' in conformita' alla campionatura presentata;

2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI TECNO

TECNO S.p.A. si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi di cui ai precedente art. 1) a perfetta regola d'arte, nonche' impegnando materiali, mezzi d'opera adeguati ed idonei.
TECNO S.p.A. accetta la fornitura alle condizioni tutte contenute nel presente contratto.
Dichiara:
- di aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati ed assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente edotta circa la natura e l'entita' della fornitura commissionata;
- di aver preso visione e attenersi alle procedure contenute nel "Piano di Sicurezza "ex D.Lgs. n. 494/96.

3 DURATA E TEMPISTICA

Il presente contratto decorrera' dalla data della sua firma.
TECNO S.p.A. si impegna a fornire gli arredi e a completare gli allestimenti oggetto del presente contratto nel rispetto del cronoprogramma al presente contratto, che prevede l'inizio della consegna e del montaggio a far tempo dal 5.11.2004 e l'ultimazione del montaggio entro il termine di 25 giorni e, cioe', entro il 30.11.2004. Il Commissario Delegato si riserva la facolta' di differire la data fissata per l'inizio del montaggio degli arredi. Tecno S.p.A. si impegna a concludere comunque l'allestimento nei 25 giorni successivi alla comunicazione con la quale la Gestione Commissariale formalizzera' il differimento del termine suddetto.
Tale differimento non potra' essere, in ogni caso, superiore ai 30 giorni dalla data fissata per l'inizio della consegna e del montaggio - prevista a far tempo dal 05.11.2004. Qualora detto differimento sia superiore ai 30 giorni, TECNO S.p.A. si riserva la facolta' di emettere, entro il 05.12. 2004, regolare fattura per il materiale oggetto del presente contratto. I termini di pagamento, previsti nel successivo punto 4, decorreranno dalla data della fattura.

4 CORRISPETTIVO

Quale compenso per la fornitura e allestimento oggetto del presente contratto, il Commissario Delegato e TECNO S.p.A. concordano il totale complessivo di Euro 696757,00= oltre I.V.A., fisso ed invariato.
Il compenso sopra specificato verra' corrisposto dal Commissario Delegato a TECNO S.p.A., alle seguenti scadenze:
- 60% alla consegna;
- 35% al termine del montaggio;
- 5% a seguito di esito positivo del collaudo definitivo da eseguirsi entro 10 gg. dall'ultimazione del montaggio, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7.
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale.
Nel caso di ritardi, TECNO S.p.A. potra' eventualmente richiedere la corresponsione di interessi di mora che si stabiliscono nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 cod.civ.

5 PENALI PER IL RITARDO

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione del montaggio indicato nell'art. 3 del presente contratto, TECNO S.p.A. corrispondera' una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Qualora il ritardo superasse di venti giorni il termine di consegna di cui all'art. 3, il Commissario Delegato procedera' alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dai successivo art. 8 e ai sensi del richiamato art. 1456 cod. civ, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto del Commissario Delegato al risarcimento degli ulteriori danni.

6 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi incluso il pagamento delle penali, TECNO S.p.A. ha presentato cauzione di € 69.675,00= mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verra' svincolata a seguito di esito positivo del collaudo.

7 COLLAUDO

Entro 10 giorni dall'ultimazione del montaggio verra' effettuato dai tecnici della Gestione Commissariale in contraddittorio con TECNO collaudo della fornitura e posa. Qualora, in sede di collaudo, venisse riscontrato che la fornitura e la posa degli arredi non siano state effettuate nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti e in conformita' dei campioni oggetto dell'offerta, TECNO S.p.A. si impegna ad effettuare le sostituzioni o riposizionamenti dovuti a propria cura e spese entro 20 giorni dalla notifica della contestazione.

8 RISOLUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1456 del cod. civ. il contratto si intende risolto di diritto:
a) qualora il ritardo della fornitura e posa rispetto al cronopogramma superasse i venti giorni di cui al precedente art. 5;
b) in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la Societa' TECNO S.p.A., o per il fatto che la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri creditori.

9 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del presente contratto stipulato tra il Commissario Delegato e TECNO S.p.A.
- offerta TECNO del 27 luglio 2004 ed integrazione del 31 agosto 2004 (allegato 1);
- capitolato indicante le specifiche tecniche degli arredi forniti, computo estimativo con i prezzi unitari e complessivi indicati dalla ditta fornitrice (allegato 2);
- cronoprogramma.(allegato 3)

Si da atto che TECNO S.p.A. ha preso visione del piano di sicurezza e coordinamento relativo agi interventi sui lotti "B3" "C" ex D.Lgs. n. 494/96.
In caso di contrasto fra le disposizioni del presente contratto e gli allegati sopra menzionati, le Parti concordano sin da ora che prevaranno le disposizioni contrattuali.

10 RESPONSABILITA'

Ogni responsabilita' per danni di qualunque genere che derivassero a persone o a cose in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico di TECNO S.p.A.

11 FORZA MAGGIORE

Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potra' alla stessa essere imputato sempreche' questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa.
L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volonta' e controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente contratto.
Le parti concorderanno eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto. Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle parti potra' recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.

12 GARANZIA

TECNO S.p.A. si impegna ad un periodo pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di ultimazione del montaggio, di assistenza gratuita in garanzia, per correggere tutti i difetti o anomalie di costruzione e funzionamento non riscontrabili in sede di collaudo.

13 PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI

A conclusione della Gestione Commissariale stabilita' per il 30.11.2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento ministeriale, succedera' a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia che provvedera' ad adottare i conseguenti provvedimenti, Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovra' essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

14 DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non potra' essere neppur parzialmente ceduto a terzi;

15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sara' competente in via esclusiva il Foro di Milano.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalita' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

17 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico di TECNO S.p.A. Letto, confermato e sottoscritto. =====================================================================
D'Ordine del Commissario Delegato | Tecno S.p.A =====================================================================
Il Soggetto Attuatore | l'Amministratore Delegato
Dott.ssa Rita Amabile | Filippo Mario Maria Masci

Ai sensi di quanto previsto dagli artt 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono espressamente i punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. =====================================================================
D'Ordine del Commissario Delegato | Tecno S.p.A. =====================================================================
Il Soggetto Attuatore | l'Amministratore Delegato
Dott.ssa Rita Amabile | Filippo Maria Masci
 
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