IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE: - con DPCM in data 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti ail'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando -Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; - con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 e' stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unita' Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi dalla Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;
RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 86 del 10 luglio 2003 con la quale e' stato approvato il progetto di "Ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo della Regione e realizzazione di un nuove impianto elevatore di collegamento piani 29, 30, 31" nonche' affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta OTIS Servizi s.r.l. di Novara. ACCERTATO che : - in data 6 ottobre 2003 e' stato stipulato il relativo contratto per l'importo complessivo di € 2.900.000,00=, racc. cd 59103; - i lavori di cui al citato contratto sono stati consegnati sotto le riserve di legge con Verbale in data 10/07/2003; - il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 34 del Contratto era fissato al 30 marzo 2004;
VISTI gli atti di perizia di variante e suppletiva presentati dalla Direzione Lavori con nota del 9 agosto 2004, prot. B1.2004.0075537, ed in particolare la relazione tecnico-economica dalla quale si evince che durante l'esecuzione delle opere e' emersa la necessita' di eseguire le seguenti opere in variante non previste nel contratto in essere: A) sostituzione degli imbotti, dei segnalatori di' piano e delle bottoniere sia, di cabina che di piano per gli impianti individuati con i nn. 1-2-9-10, i cui costi erano comunque stati inseriti nell'Elenco Prezzi contrattuale. In corso di esecuzione, per uniformare tutte le finiture degli elevatori, il Commissario Delegato si e' espresso favorevolmente alla loro sostituzione e pertanto con nota n. B1.2004.0001405 dell'8.1.2004 la Direzione Lavori ha confermato ad OTIS la sostituzione in argomento; B) nuove opere in adeguamento riguardanti la fornitura e posa di porte REI120 in luogo di quelle contrattuali di tipo "normale" dell'elevatore n. 11 (punta Galvani) resesi necessarie conseguentemente all'approvazione della variante al progetto antincendio, formalizzata dai VV.F. in data 13.4.04; C) bonifica del vano dell'impianto elevatore n. 12 (punta Pirelli), rilevata come necessaria a seguito dei lavori di smantellamento di alcune componenti dell'ascensore che hanno evidenziato ammaloramenti dovuti a ripetute perdite di sostanze liquide all'interno del vano stesso;
VALUTATO che: - le lavorazioni di cui alla lettera B e C si giustificano ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 comma 1 lett.b; - le lavorazioni di cui alla lettera A) possono essere approvate nell'esercizio della facolta' di deroga all'art. 25 comma 3 della legge 109/94 prevista dall'ordinanza Ministeriale n. 3219/02, stante l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM del 3 maggio 2002;
PRESO ATTO altresi' della richiesta di proroga contrattuale al 30 novembre 2004 - esplicitata nella Relazione tecnico-economica - per causa non imputabili all'appaltatore e riguardante l'esecuzione di opere edili necessarie al completamento degli impianti edile, in capo ad altro Appaltatore in forza di contratto RACC. CD n. 71/04; RITENUTO per guanto sopra evidenziato, di dover approvare la perizia di variante in argomento, comportante un aumento dell'importo di contratto pari ad € 198.286,25= e di accordare, la richiesta di proroga sopramenzionata. DISPONE
per le motivazioni in premessa addotte che si intendeno integralmente riportate: 1. di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 afferente l'appalto di cui al contratto RACC CD 59/03 costituita da relazione tecnico-economica, "quadro economico di raffronto, schema di atto di sottomissione, verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1, analisi prezzi n. 1 e 2; 2. di dare atto che il nuovo quadro economico, a seguito dell'approvazione della perizia di variante di cui al precedente punto 1), viene rideterminato in complessibili € 3.779.289,56 e comporta un nuovo importo da finanziare pari ad € 67.869,56=. 3. di accogliere, in considerazione della non imputabilita' a OTIS del mancato rispetto del termine contrattuale - originariamente pattuito per il 30 marzo 2004 - la richiesta di proroga, ridefinendo la data di conclusione dei lavori al 30 novembre 2004.
D'Ordine del Commissario delegato il Soggetto attuatore Amabile |