Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 19 ottobre 2004
Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico di fornitura arredi degli spazi di alta rappresentanza alla societa' UNIFOR S.p.A. di Turate. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 246).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di' Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 e' stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale e' stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi di alta rappresentanza degli Organi istituzionali;
ACCERTATO che:
- in considerazione dell'urgenza la Gestione Commissariale ha dato corso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. d della Legge 358/92 nonche' del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti 5 e 6 al fine di affidare la fornitura degli arredi per gli spazi di' alta rappresentanza;
- sette societa' - esperte nel settore - invitate alla procedura hanno provveduto a campionare e inviato le relative offerte che risultano agli atti della Gestione Commissariale;
- a seguito di attenta valutazione delle campionature da parte dei competenti uffici tecnici a supporto della Gestione Commissariale in ordine ai requisiti previsti dal progetto approvato, delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale , nonche' delle offerte economiche pervenute e' risultata essere piu' conveniente - in quanto meglio rispondente alle necessita' funzionali, estetiche legate al contesto di alta rappresentaza - la proposta formulata dalla Societa' UNIFOR S.p.A. di Turate (CO);
- a seguito di trattative intercorse con la Societa' UNIFOR S.p.A la stessa ha manifestato la disponibilita' alla sottoscrizione del contratto per la fornitura e posa degli arredi in argomento proponendo un prezzo complessivo di € 458.920,00.= oltre Iva, giusta offerta del 15.10.2004, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di affidare, mediante trattativa privata, la fornitura e la posa in opera degli arredi sopramenzionati alla Societa' UNIFOR S.p.A di Turate (CO) provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto;

DISPONE

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte,a seguito di trattativa privata, alla Societa' UNIFOR S.p.A. di Turate (CO) l'incarico di fornitura e posa in opera degli arredi per gli spazi destinati ad alta rappresentanza del complesso Pirelli per un importo complessivo di € 550.704,00= IVA inclusa ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la liquidazione della spesa verra' effettuata con le modalita' previste dal contratte di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile
 
CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Pota n. 14, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come indicato dall'Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive modifiche (di seguito denominato "Commissario delegato" o Committente)
E

UNIFOR S.p.A., con sede in Turate (CO), Via isonzo n. 1, C.F. e Partita IVA n. IT 00387130131, in persona del Direttore Generale, Dott. Gianfranco Marinelli (di seguito denominata "UNIFOR" o Fornitore).

Art. 1 - OGGETTO
Il Commissario Delegato affida a UNIFOR, che accetta, la fornitura e posa in opera degli arredi per gli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli.
UNIFOR si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente contratto e nei suoi allegati, che costituiscono parte integrante.

Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI
UNIFOR si impegna ad osservare tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di appalti pubblici di forniture, ergonomia, sicurezza e qualita'. E' tenuta a rilasciare tutte le certificazioni relative ai materiali e al loro assemblaggio.
E' inoltre tenuta a comunicare tempestivamente al Commissario delegato ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.

Art. 3 - QUANTITA', TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
La quantita', le tipologie e le caratteristiche degli elementi di arredo sono descritti nell'offerta allegata, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 4 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI UNIFOR
UNIFOR si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi di cui al precedente art. 1 a perfetta regola d'arte, nonche' ad impegnare materiali e mezzi d'opera adeguati.
UNIFOR dichiara inoltre:
- di farsi carico, all'interno del corrispettivo di cui al successivo art. 7, di tutti gli adempimenti riguardanti gli imballaggi e relativi smaltimenti, il trasporto, incluse tutte le spese relative;
- di aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati ed assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente edotta circa la natura e l'entita' detta fornitura commissionata;
- di aver preso visione e di attenersi alle procedure contenute nel "Piano di Sicurezza" allegato.

Art. 5 - DURATA E TEMPISTICA
Il presente contratto decorrera' dalla data di sottoscrizione tra le parti dello stessa UNIFOR si impegna a fornire gli arredi e completare gli allestimenti nel periodo compreso tra il 1° e il 15 dicembre 2004 e comunque in un periodo non superiore ai 15 giorni.
Nel caso in cui, per ritardi dovuti a lavori di ristrutturazione, istituzionali e/o organizzativi, gli ambienti interessati alla fornitura non risultassero pronti al montaggio degli arredi alla data prevista, UNIFOR si impegna a custodire la fornitura presso propri locali, senza per questo avanzare alcuna pretesa economica. In tale eventualita' il Commissario delegato e' pertanto sollevato da qualsivoglia onere derivante, in maniera diretta o indiretta, dal ritardo nella consegna dei piani da parte dell'impresa appaltante e ad UNIFOR non verra' imposta alcuna penale, come prevista dal successivo art. 8. Le tempistiche di consegna verranno in tal caso modificate in accordo con la Committenza.
UNIFOR comunque si impegna, in caso di differimento detta data d'inizio dell'allestimento a completare la posa in opera nel termine massimo di 15 giorni successivi dalla data di inizio comunicata dalla Committenza, escludendo i giorni tra il 24.12.2004 e il 3.01.05 compresi durante i quali la Societa' sara' chiusa per ferie natalizie.
UNIFOR si impegna ad attuare tutte le modalita' del caso per la protezione degli arredi gia' allestiti nei relativi luoghi di destinazione e negli eventuali luoghi di consegna.

Art. 6 - LUOGO DI CONSEGNA
La consegna dovra' avvenire presso l'immobile sito in Via Fabio Filzi n. 22 a Milano (Palazzo Pirelli).
La consegna e posa in opera dovra' avvenire nei locali di destinazione degli arredi.
Il lay-out verra' fornito dal Commissario delegato su supporto cartaceo ed in file formato .dwg all'atto della sottoscrizione del contratto.
Prima della consegna degli arredi, UNIFOR si impegna a restituire atta committenza gli as-built dei lay-out, integrati con i blocchi raffiguranti gli arredi forniti nella posizione richiesta.

Art. 7 - PAGAMENTI
Quale compenso per la fornitura e allestimento oggetto del presente contratto, il Commissario delegato e UNIFOR concordano il totale complessivo di € 458.920,00 (euro quattrocentocinquantottomilanovecentoventi/00), I.V.A. esclusa.
Il compenso sopra specificato verra' corrisposto dal Commissario delegato ad UNIFOR alle seguenti scadenze:
- (60%) alla consegna;
- (35%) al termine del montaggio;
- (5%) dopo il collaudo definitivo da eseguirsi entro 30 giorni dall'ultimazione del montaggio.
I pagamenti verranno effettuati a decorrere dalla data di protocollo di avvenuto ricevimento delle fatture a mezzo bonifico bancario a 90 giorni da effettuare presso: Banca Pop. Commercio e Industria ag. Paina di Giussano (MI) ABI 05048 CAB 33150.

Art. 8 - PENALI PER IL RITARDO
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione indicato nell'art. 5 del presente contratto, il Committente si riserva il diritto di applicare al Fornitore una penale pari allo (0,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Qualora il ritardo superasse di 10 giorni lavorativi il termine di consegna di cui all'art. 5, e' facolta' del Commissario delegato procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 9 - COLLAUDO
Il Commissario delegato, avvalendosi delle preposte Strutture della Regione Lombardia (Patrimonio e Logistica e Servizi Operativi) verifichera' il perfetto stato degli arredi oggetto del presente contratto entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della posa in opera e comunichera' per iscritto le eventuali anomalie riscontrate rispetto agli obblighi assunti e a quanto campionato, avvalendosi della facolta' di richiedere le sostituzioni senza pagamento di corrispettivi.
UNIFOR si impegna a effettuare le sostituzioni richieste entro 40 (quaranta) giorni lavorativi, fornendo nel frattempo a propria cura e spese arredi provvisori sostitutivi.

Art. 10 - RISOLUZIONE
Il presente contratto potra' essere risolto da ciascuna delle parti qualora una di esse violi gli obblighi da esso derivanti.
Il contratto si intendera' invece risolto di pieno diritto in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la societa' UNIFOR S.p.A., o per il fatto che la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri creditori.
Eventuali variazioni rispetto al domicilio sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto all'altra parte, altrimenti si intendera' valido il domicilio sopra indicato.

Art. 11 - CAUZIONE
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso il pagamento delle penali, UNIFOR SPA ha presentato fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'importo di € 45.890,00 che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verra' svincolata a seguito di esito positivo del collaudo.

Art. 12 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte integrante del presente contratto stipulato tra il Commissario delegato e UNIFOR:
- Offerta economica dettagliata e completa di descrizioni tecniche prot. TU/04/0431/06 del 15/10/2004 (allegato 1);
- Elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo degli arredi;( allegato 2);
Si da' atto che UNIFOR S.p.A. ha ricevuto copia e preso visione del piano di Sicurezza dei lotti "B" e "C" ex D. Lgs n. 494/96.
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e gli allegati sopra menzionati, le parti concordano sin da ora che prevarranno te disposizioni contrattuali.

Art. 13 - RESPONSABILITA'
Rimane inteso che UNIFOR sara' responsabile per ogni difetto inerente gli arredi oggetto del presente contratto, nonche' per ogni eventuale danno o conseguenza negativa dovesse derivare al Commissario Delegato ed alla Regione Lombardia, a suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni.

Art. 14 - FORZA MAGGIORE
Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potra' alla stessa essere imputato, sempreche' questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa.
L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volonta' e controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente contratto.
Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto.
Nel caso in cui la forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna dette parti potra' recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.

Art. 15 - GARANZIA
Unifor si impegna a fornire un periodo pari a 36 (trentasei) mesi di assistenza gratuita in garanzia, per correggere tutti gli eventuali difetti di fabbricazione e relativi pezzi difettosi, purche' gli stessi non derivino da incuria od uso improprio degli arredi.

Art. 16 - PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI
A conclusione della Gestione Commissariale stabilita per il 30 novembre 2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento ministeriale, succedera' a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia, che provvedera' ad adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti.
Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovra' essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sara' competente in via esclusiva il Foro di Milano.u'
Letto, confermato e sottoscritto

D'Ordine del Commissario delegato | UNIFOR S.p.A.
il Soggetto attuatore | Direttore Generale

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti sottoscrivono espressamente gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente contratto.

D'Ordine del Commissario delegato | UNIFORM S.p.A.
il Soggetto attuatore | Direttore Generale
 
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