Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 29 novembre 2004
Prosecuzione dell'incarico al raggruppamento temporaneo di imprese Obiettivo Lavoro - Italia lavora di Milano del servizio di fornitura di lavoro temporaneo. (Ordinanza n. 297).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM in data 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicernbre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta sitiuazione emergenzile;
- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 e' stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita. Amabile sino al 30.11.2004.

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 1° luglio 2002 con la quale veniva conferito l'ncarico al Costituendo raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Obiettivo Lavoro - Italia Lavoro di Milano per l'appalto del servizio di fornitura di lavoro temporaneo;
ACCERTATO che:
- in data 31 luglio 2002 e' stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto e fornitura di lavoro temporaneo n. Racc. CD 3/2002;
- l'art. 2 prevede la durata del contratto dal 1.7.2002 al 31.12.2002 con l'impegno del Raggruppamento a rendere le prestazioni anche per ulteriore periodo su richiesta del Commissario delegato all'Emergenza a seguito di proroga di tale regime con apposita ordinanza ministeriale;
- che in data 23.7.2004 Prot. K1 2004.000.1703 e' stata richiesta la proroga dei contratti di lavoro temporaneo sino al 30.11.2004.

VISTA la nota Prot. 9/2004 del 15.1.2004 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri invitava entro i termini temporali della Gestione Commissariale a formalizzare tutti gli atti e i procedimenti per i quali si rende necessario operare sulla base delle deroghe alla normativa vigente e che per il mero completamento dei predetti si potra' agire, anche oltre la scadenza delle situazioni emergenziali, in regime ordinario.
RILEVATA la necessita' di garantire continuita' nella procedura tecnico-amministrativa e giuridica al fine di giungere al celere completamento dell'intervento e al successivo reinsediamento del Complesso Pirelli con il dovuto supporto;
DATO ATTO altresi' che alla scadenza della Gestione Commissariale subentrera' a tutti gli effetti nella titolarita' del contratto in argomento la Regione Lombardia;
RITENUTO pertanto di chiedere al raggruppamento Obiettivo lavoro - Italia Lavora la proroga di n. 3 figure tecniche e la fornitura di n. 1 figura professionale per la definizione amministrativa-giudidica sino a tutto il 31.3.2005 al fine di garantire una giusta continuita' di gestione.
DISPONE

Art.1 - per le motivazioni in premessa addotte di prorogare il contratto di appalto per la fornitura di lavoro temporaneo n. Racc. 3/2002 del 31.7.2002 giusta ordinanza commissariale n. 2/2002 stipulato con R.T.I. tra Obiettivo Lavoro - Italia Lavora sino al 31.3.2005;

Art. 2 - di richiedere la proroga e la nuova fornitura di complessive 4 figure professionali tecnico/amministrative in premessa meglio dettagliate, adeguato supporto, per garantire continuita' nelle procedure per una celere conclusione dell'intervento sul Complesso Pirelli ed il successivo reinsedianiento;

Art. 3 - la spesa preventivata in € 70.000,00 viene impegnata sulle somme a disposizione della Gestione Commissariale;

Art. 4 - di dare atto che alla scadenza della Gestione commissariale subentrera' a tutti gli effetti del contratto in argomento l'Amministrazione Regionale che provvedera' ad indicare le competenti Strutture.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile
 
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