Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 30 novembre 2004
Affidamento alla Societa' Grassi & Crespi S.r.l. di Milano della progettazione esecutiva e degli interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli, lotto progettuale "E", su area di proprieta' della Regione Lombardia. (Ordinanza n. 301).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenui danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalzzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari generali e Personale della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 e' stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 243 del 18.10.04 con la quale si e' proceduto alla validazione del progetto definitivo del lotto progettuale "E";
ACCERTATO CHE:
- con lettera d'invito del 9 novembre 2004 e' stata esperita trattativa privata - ai sensi dell'art. 41 punti 5 e 6 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui al progetto, invitando n. 4 imprese che hanno operato nel Complesso Pirelli;
- entro il termine fissato per la consegna delle offerte - 19 novembre 2004 ore 12.00 - sono pervenuti due plichi, come risulta dal timbro apposto dal Protocollo Generale della Regione Lombardia;
- in data 24.11.2004 si e' proceduto all'apertura delle buste, come da verbale delle operazioni che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e dal quale risalta che la Grassi & Crespi S.r.l. ha presentato l'offerta piu' bassa pari a € 4.753.559,11= con un ribasso pari al1'1,504%;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover prendere atto alle procedure relative alla trattativa privata sopra evidenziate provvedendo all'aggiudicazione in favore della Grassi & Crespi S.r.l. dei lavori, alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale.
VAGLIATE le predette determinazioni
DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte, di prendere atto delle procedure relative alla trattativa privata espletata nell'esercizio della facolta' di deroga all art. 24 legge 11.02.1994 prevista dall'ordinanza ministeriale n. 3219/2002, affidando alla Societa' Grassi & Crespi S.r.l. la progettazione esecutiva e l'attuazione degli interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli - su area di proprieta' regionale - di cui al lotto progettuale "E" validato con ordinanza commissariale n. 243 del 18.10.04, alle condizioni tutte meglio specificate nello schema di contratto che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'importo per tale intervento ammonta a complessivi € 905.143,04= di cui € 473.559,11 relativi ai lavori depurati del ribasso d'offerta del 1,504%, € 22.802,40= per la progettazione esecutiva, € 22.913,63 per gli oneri della sicurezza ed € 385.867,90= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile
 
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO N° 3219 DEL 07.06.2002 VIA TARAMELLI N. 12 - 20124 MILANO

CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI, SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI

LOTTO E1 -AREE DI PROPRIETA' REGIONE LOMBARDIA

DITTA APPALTATRICE: GRASSI & CRESPI s.r.l.

Cat. prevalente: G1 | € 480.794,76 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) | € 480.794.76

Importi non soggetti a ribasso: - Corrispettivo per progettazione esec. (compr. 2% | CNPAIALP) |€ 22.802,40 --------------------------------------------------------------------- - Oneri relativi alla sicurezza |€ 22.913,63 --------------------------------------------------------------------- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI |€ 526.510,79

Il ribasso offerto verra' applicato a tutte le tipologie di lavori esclusi la progettazione esecutiva e gli oneri relativi alla sicurezza.

B - LE PARTI

L'anno........... il giorno............. del mese di................ presso ................... La Dott.ssa Rita Amabile nella sua qualita' di Soggetto Attuatore con sede in Milano Via Taramelli n. 12, che agisce in attuazione della Ordinanza del Ministro dell'Interno n.3219 in data 07.06.2002 e successive modificazioni
E

Il Sig.............. nato il.................. a............... re sidente a .................. Via/Piazza.................. n......... con codice fiscale........... (nella sua qualita di............... de ll'Impresa ............. con sede in................. Via/Piazza..... ......... n........ partita IVA............), di seguito denominato " Appaltatore", che agisce in qualita di.................

C - PREMESSE

Premesso
- che con ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002 e' stato decretato lo stato di emergenza a seguito dell'incidente aereo del 18.04.2002 ed e' stato nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale della Lombardia e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti;
- che con ordinanza del Commissario Delegato n. 243 del 18.10.04 e' stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto dell'importo di € 912.378,69, di cui € 480.794,76 per lavori, € 22.802,40 per progettazione esecutiva a carico dell'Impresa, € 22.913,63 per costi relativi alla sicurezza ed € 385.867,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 9.11.2004 e' stata inoltrata lettera d'invito per l'appalto integrato dei lavori;
- che con ordinanza del Commissario Delegato n. ...... in data i lavori in oggetto sono stati affidati alla Impresa Grassi & Crespi s.r.l. di Milano per l'importo netto di € 473.559,11 oltre l'IVA, a seguito del ribasso del 1.50%;
- che l'Amministrazione e' proprietaria dell'immobile Edificio Pirelli del quale dispone liberamente, sito in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, distinto al Catasto Terreni/Urbano al foglio ............ mappa di cui al certificato di partita catastale n. ......... del ............. .

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3219 del 07.06.2002;
Legge 109/1994 - La legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia di lavori pubblici;
Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
Regolamento di Qualificazione - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprieta' di cui alle premesse: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI, SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI
LOTTO E - AREE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE LOMBARDIA secondo gli elaborati del progetto definitivo di cui in premessa.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a € 519.275,14=. Tale importo e' dovuto alla somma di € 473.559,11 relativa alla somma per i lavori depurata del ribasso 1,50% a cui va aggiunta la somma di € 22.802,40 per la progettazione esecutiva e di € 22.913,63 per gli oneri della sicurezza. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risultera' dalla liquidazione finale.

Art. 4 - REGIME IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e' soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 solo in caso d'uso.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunichera' all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI
ATTUAZIONE

La spesa di cui al presente appalto sara' sostenuta con i fondi della gestione Commissariale.

Art. 6 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Il presente contratto di appalto si intende stipulato:
- a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; Lavori in economia;
secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato prestazionale;
Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita' o alla qualita' di detti lavori.

Art. 7 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O
SCORPORABILI

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, e' la seguente:
Categoria OG1 classifica II;
Importo lavori € 473.559,11=;
Oneri per la sicurezza € 14.869,94=;
Costi esterni per la sicurezza € 8.043,69=
Corrispettivo per la progettazione comprensivo del 2% CNPAIALP € 22.802,40=;
importo complessivo dei lavori € 519.275,14= oltre IVA.

Art. 8 - NOMINA DELL'ESECUTORE

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

Art. 9 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE
ALL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo............. ............ Via.............................. n....... .
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Commissario Delegato, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art.10 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno
accreditati all'Appaltatore con ordinativi di pagamento mediante bon ifico bancario sul, c/c n......... CIN.... CAB...... ABI......... pre sso l'Istituto di Credito...................................
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita' del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita' puo' attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Art. 11 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita' tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita' necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio' spetti alcuna indennita' all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 12 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera' a nominare il Direttore di Cantiere, che potra' coincidere con il Direttore Tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli e' responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
La nomina di Direttore di Cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
Il Direttore Tecnico dell'Impresa e' l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore Tecnico dell'Impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicita' dell'incarico.
Qualora l'Impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore Tecnico dovra' sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D.Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorche' una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessita' di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.
Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potra' piu' proseguire i lavori per mancanza della idoneita' tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.

Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto e' soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto d'Appalto, nel Capitolato Prestazionale, nel Computo Metrico Estimativo e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Prestazionale e dal Contratto, l'appalto e' soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Prestazionale:
0. Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002;
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", articoli 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994");
4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 14 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si da' atto che con nota protocollo K1.2004.xxxxxx e' stata chiesta alla competente Prefettura la certificazione antimafia.
In caso di esito negativo il presente contratto si intendera' risolto.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 16 - SUBAPPALTO

A - Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
B - L'affidamento in subappalto o in cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile e' stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.

C - Il subappaltatore puo' subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale.
L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

D - L'Amministrazione non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L'Impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'Impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.

Art. 17 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Commissario provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Commissario.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore e' invitato per iscritto dal Commissario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita' della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante puo' pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Commissario Delegato provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
L'Appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonche' copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Al Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, lett. a),del Regolamento Generale compete la verifica periodica del possesso della regolarita' da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'Appaltatore depositera' prima della consegna dei lavori:
- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa norma;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilita' per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori, mediante .................... rilasciata dalla societa/istituto ...................., agenzia di .............. per l'importo di euro ............, e per la tutta la durata dei lavori, con firma del soggetto idoneo alla stipula.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
E' previsto lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in base all'art. 30 comma 2 della Legge 109/94 e successive modificazioni.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La stazione appaltante puo' richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 20 - POLIZZE

A - ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

L'Appaltatore, sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1994, e' obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.
La somma da assicurare e' di € 1.000.000,00 (euro unmilione) per i danni alle opere in costruzione e di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila) per i danni cagionati alle opere ed agli impianti preesistenti sui quali e nei quali si eseguiranno i lavori oggetto dell'appalto. La suddetta somma assicurata sara' prestata a primo rischio assoluto e cioe' in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per ogni sinistro.
L'Appaltatore trasmettera' all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

B - DECENNALE PER GRAVI DANNI E PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI

Si richiede all'Appaltatore la stipula con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. II limite di indennizzo della polizza decennale deve essere di € 500.000,00.
L'Appaltatore e' altresi' obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione) per ogni sinistro.
La liquidazione della rata di saldo e' subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21 - RICHIAMO AI PATTI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DEL
PROGETTO DEFINITIVO

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita' e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato Prestazionale e alla lista delle categorie di lavori e delle forniture e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto definitivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso gli uffici dell'Amministrazione.
Sono parte integrante del contratto:
a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
b) il capitolato prestazionale;
c) gli elaborati grafici progettuali, tecnici e descrittivi;
d) Lista delle Categorie di Lavori e delle Forniture (compilato dall'aggiudicatario in sede di gara, ex art. 90, comma 7 Reg.)
e) Calcolo della parcella del progetto esecutivo;
f) Documenti e materiali relativi alle indagini, ai rilievi, ed i documenti di archivio e storici.

Art. 22 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facolta' di sviluppare i lavori nel modo che credera' piu' conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purche' cio' non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovra' presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimera' entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonche' l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.
Tale programma sara' vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra' piu' conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 23 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'Amministrazione svolgera' tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

Art. 24 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

A - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale nei casi di avverse. condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita' ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo' diffidare per iscritto il Commissario Delegato a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perche' provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Il Commissario Delegato determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita' che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu' di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore puo' richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non e' calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del Regolamento Generale determina altresi' il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa.
B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti, quantificati secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Generale.

Art. 25 - PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga e' resa dal Commissario Delegato, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 26 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'Appaltatore puo' ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori puo' vietare l'esercizio di tale facolta' qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita' che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Commissario Delegato da' ordine scritto all'Appaltatore, il quale e' obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 27 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 28 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO

Qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo e non puo' provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.
Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati puo' essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Commissario Delegato, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita', fermo che in nessun caso egli puo' vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui e' obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposta dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 19 comma l-ter della Legge 109/94, l'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Art. 29 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 30 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto verranno determinati assumendoli dal prezzario di gara.
Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrera' a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento Generale.

Art. 31 - REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non e' ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.
Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Art. 32 - ANTICIPAZIONE

Non e' prevista l'erogazione di alcuna anticipazione.

Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con le modalita' e nei termini indicati all'art. 168 del DPR 554/99.
Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo corrispondente alla progettazione esecutiva sara' effettuato a favore dell'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, a norma dell'art. 140 comma 5° del DPR 554/99.
Dopo la prima rata di acconto saranno corrisposti all'Appaltatore acconti in corso d'opera ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungera', complessivamente per opere a corpo, almeno un importo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo di appalto dedotto il corrispettivo gia' pagato per la progettazione esecutiva ed al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, cosi come previsto per legge.
Le certificazioni in acconto e a saldo verranno emesse dalla direzione lavori nei termini previsti dall'art. 29 del D.M. 145/2000.
In occasione dell'emissione dei singoli SAL il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi) nonche' quelli dovuti agli organismi della contrattazione collettiva.
E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Commissario Delegato sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita', la qualita' e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo' superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo' superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Art. 34 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Il pagamento della rata di saldo avverra' con le modalita' stabilite dall'art. 29 comma 2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. Il pagamento della rata di saldo avverra' previa accensione delle polizze di cui all'art. 20-B del presente schema di contratto.

Art. 35 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante ordinativi di pagamento su bonifico bancario.

Art. 36 - RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, delle legge 109/1994.
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita' di apposite domande o riserve.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 e' fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura e' comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 37 - TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE
DEI LAVORI

Intervenuta la stipula del contratto a norma dell'art. 109, il Commissario Delegato o suo incaricato, con apposito ordine di servizio, dispone che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovra' essere completata entro 15 giorni. Dopo la consegna del progetto esecutivo la Stazione Appaltante dovra' provvedere entro 5 giorni ordinatori dalla consegna alla validazione del progetto medesimo ai sensi dell'art. 47 del DPR 554, sentiti i progettisti del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 19 comma 1-ter della legge 109/94 e successive modificazione.
Il Commissario delegato, qualora ne ravvisi la necessita', dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi od indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che cio' comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.
Il progetto esecutivo non puo' prevedere alcuna variazione alla qualita' e alle quantita' delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 del DPR 554/99.
L'Appaltatore prende atto, con la firma del presente contratto, che i lavori potranno essere svolti contemporaneamente ad altre lavorazioni che vedono la presenza di piu' imprese. Pertanto il tempo previsto di giorni 90 (giorni novanta) naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere tiene conto anche della contemporaneita' di lavorazioni e della presenza di piu' imprese.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo e' determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
I presupposti per i quali il Commissario Delegato puo' concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 38 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, rispetto al termine di 15 giorni, verra' applicata una penale pari all'1°/oo (uno per mille) dell'importo del corrispettivo previsto per la progettazione. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto al termine di 90 giorni, verra', applicata una penale pari all'1°/oo (uno per mille) dell'importo del contratto.
Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Commissario Delegato in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'importo complessivo dei lavori, il Commissario Delegato attua i provvedimenti necessari in base all'art. 119 del Regolamento.
La penale e' comminata dal Commissario Delegato sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non e' imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale e' manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per meta' qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Commissario Delegato sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo.

Art. 39 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

E' previsto premio di accelerazione da calcolarsi con le stesse modalita' di cui al precedente articolo 38 "penali" per ogni giorno di anticipo rispetto ai 90 giorni previsti per la conclusione dell'intervento.

Art. 40 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'Appaltatore e' sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita' la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale.
La quantificazione della riserva e' effettuata in via definitiva, senza possibilita' di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 41 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta' degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita' ed il diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non puo' demolire o comunque alterare i reperti, ne' puo' rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 42 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta' dell'amministrazione.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio' compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia' fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 43 - AVVISO AI CREDITORI

A lavori ultimati l'Amministrazione ne dara' avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verra' trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 44 - COLLAUDO

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 28 comma 7° della Legge 109/94 e dell'art. 187 comma 3° del Regolamento, e' previsto il collaudo in corso d'opera. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verra' redatto un certificato di collaudo secondo le modalita' previste dagli articoli 187-210 del Regolamento Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita' eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del Regolamento Generale.
Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

Art. 45 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato prestazionale, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed e' tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-bis della legge 109/1994, l'Amministrazione seguira' la procedura di cui all'art. 149 del Regolamento Generale per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.

Art. 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento Generale), o per grave inadempimento, grave irregolarita' o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 Regolamento Generale), l'Amministrazione attivera' le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento Generale.

Art. 48 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-bis, comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonche' all'art. 150 del Regolamento Generale e agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto.
Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-bis della legge 109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale.
La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 49 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e' fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Articoli 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.
Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto e' obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 50 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett, d) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spettera' quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.
Fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni del capitolato prestazionale, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio' a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Commissario Delegato o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 696/1994 e successive modificazioni.
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:
l) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledi' successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si e' lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.
m)le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonche' le spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
n) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art:. 1.8, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994,
o) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
p) uso e disponibilita' dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilita' dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.
Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo e' conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non dara' luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.
q) le spese per tutte le indagini, i rilievi e le campionature da presentare all'atto della consegna del progetto Esecutivo e successivamente richieste dalla Direzione Lavori.
r) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere di piu' Imprese o Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso. In tale caso l'Appaltatore dovra' adeguarsi al Piano di Sicurezza Generale e consentire, nell'ambito dei lavori, l'uso delle attrezzature necessarie per la movimentazione dei materiali, anche facenti parte di altre forniture, secondo il Programma Generale degli interventi che verra' redatto, sulla base del cronoprogramma prodotto dalla Impresa, dal Coordinatore generale degli interventi. Le attrezzature citate saranno messe a disposizione dei vari appaltatori, secondo un calendario di utilizzo preventivamente concordato in base al Programma generale degli interventi, in modo da consentire lo svolgimento di tutte le attivita' necessarie all'esecuzione dell'appalto. Tutte le operazioni di carico e scarico del materiale e di manovra delle attrezzature dovranno essere eseguite con personale dei vari appaltatori, sotto la loro responsabilita', e secondo le modalita' indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni;

Art. 51 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Commissario Delegato e' Responsabile del Procedimento ed e' Responsabile dei Lavori (Art 2 D.Lgs. 494/96).
Egli attua i controlli attraverso le seguenti figure:
Coordinatori sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale):
Arch. Renato SARNO;
Arch. Giovanni MULTARI;

Direttori dei lavori (art. 124 Regolamento Generale):
Arch. Renato SARNO;
Arch. Giovanni MULTARI;
Direttori operativi (art. 125 Regolamento Generale):
Ing. Gabriele SALVATONI;
Assistenti della D.L. (art. 126 Regolamento Generale):
Arch. Enrico GIANNI;
Arch Alessia SARNO;
Arch. Michele NATALE.

.....................................................................

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara' eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e seguenti: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovra' risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei Lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita' dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita' dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, ne' la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia' controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, ne' alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 52 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potra' essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.ln particolare l'Appaltatore non puo' divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto ne' autorizzare terzi a farlo.

Art. 53 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa.

Art. 54 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
L'Appaltatore potra' in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata.

Art. 55 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.
L'Appaltatore ..............
Il Commissario Delegato .........

Art. 56 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato gia' offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni piu' complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato prestazionale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si e' sostanzialmente conformato.
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

L'Appaltatore ............
Il Commisario Delegato .......
 
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