Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario) |
REGIONE LOMBARDIA |
ORDINANZA 30 novembre 2004 |
Fornitura di n. 3 apparecchi radiogeni per il controllo di sicurezza sui bagagli a mano del personale e dei visitatori da installarsi presso gli ingressi del Palazzo Pirelli. Approvazione dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza n. 305). |
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IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE: - con DPCM del 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; - con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 e' stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;
RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale e' stato apprpvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli; ACCERTATO che: - il progetto per il ripristino funzionaie del Complesso Pirelli prevede, per quanto attiene alla sicurezza degli ingressi, il rispetto degli standard sanciti dal Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n. 6 "Regolamento sulle modalita' di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale" e piu' precisamente, tra l'altro, l'acquisto di n. 3 apparecchi radiogeni per il controllo dei bagagli a mano dei soggetti che accedono al palazzo; - in data 23 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto alle societa' Gilardoni S.p.a. di Mandello Lario (LC) e S.P.E. di Roma il rilascio della propria migliore offerta per la fornitura in opera delle apparecchiature in argomento;
VISTE le offerte pervenute: - in data 29 novembre 2004 dalla societa' Gilardoni S.p.a. che ha avanzato la propria offerta di fornitura n. 7114/2004 per un importo complessivo di € 117.000,00= oltre ad IVA; - in data 29 novembre 2004 dalla societa' S.P.E. che ha avanzato la propria offerta di fornitura n. 11/648/mas per un importo complessivo di € 125.000,00= oltre ad IVA;
RITENUTO di dover affidare alla societa' Gilardoni S.p.a., quale migliore offerente, la fornitura dei macchinari sopra descritti mediante sottoscrizione di contratto di fornitura per l'importo complessivo di € 117.000,00= oltre ad IVA, ed alle condizioni meglio ,specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facolta' di deroga all'art. 3 della legge regionale 19.05.1997 n. 14; DISPONE
1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura di n. 3 apparecchi radiogeni per il controllo dei bagagli a mano dei soggetti che accedono al palazzo Pirelli alla societa' Gilardoni S.p.a. di Mandello del Lario (LC), per l'importo complessivo di € 117.000,00= oltre ad IVA, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che la liquidazione della spesa verra' effettuata con le modalita' previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.
D'Ordine del Commissario delegato il Soggetto attuatore Amabile |
| CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 3 APPARECCHI RADIOGENI PER I CONTROLLI DI SICUREZZA SUI BAGAGLI A MANO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI DA INSTALLARSI PRESSO GLI INGRESSI DEL PALAZZO PIRELLI
L'anno duemilaquattro il giorno ................. del mese di novembre presso la sede del Commissario Delegato all'Emergenza Pirelli ex ordinanza ministeriale n. 3219/2002 e successive modificazioni; TRA
Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli (in seguito denominata Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile giusta Ordinanza Commissariale n. 180/2004, domiciliata per la carica presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20; E
La Gilardoni S.p.a. (in seguito denominata Appaltatrice) con sede legale in Mandello del Lario (LC), Via Arturo Gilardoni n. 1, C.F /P. IVA 00734000161, qui rappresentata dal sig.......................... ..... nato a................ il............. che qui interviene ed ag isce nella sua qualita di..............., domiciliato per la carica p resso la sede legale della societa'. Tutto cio' premesso, i contraenti, stipulano e convengono quanto appresso.
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
E' oggetto del presente contratto la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di n. 3 apparecchi radiogeni per il controllo di sicurezza dei bagagli, dedicati al controllo di bagagli a mano. La fornitura dovra' essere resa franco Sede Regione Lombardia in Milano - Via F. Filzi, 22.
ART. 2 - TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO
La fornitura dovra' essere consegnata entro 40 giorni dalla data di trasmissione via fax dell'ordine, successivo alla firma del presente contratto.
ART. 3 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo, IVA esclusa, e' quello indicato nell'offerta economica n. 7114/2004 del 29 novembre 2004 per un importo complessivo di € 117.000,00 oltre ad IVA.
ART. 4 - COLLAUDO
La fornitura dovra' essere collaudata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data di termine della fornitura indicata nel precedente Art. 2.
ART. 5 - PENALI
Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Gestione Commissariale, ogni qualvolta non vengano rispettati i termini previsti nel precedente art. 2, l'Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del dell'importo contrattuale per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al precedente art. 2. In caso di difformita' del materiale consegnato rispetto a quello richiesto resta impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente alla mancata consegna. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero la consegna dovranno essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di decadimento di ogni diritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 20 - 20124 MILANO. Le penali, espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto. In caso di collaudo negativo, per cause imputabili all'Appaltatrice, il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5 per cento) del valore dell'importo della fornitura soggetta a collaudo, per ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la data del nuovo verbale positivo.
ART. 7 - SUBAPPALTO
E' ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente (art. 18 Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni). La quota oggetto di subappalto non puo' superare, ai sensi della citata normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio/fornitura che intendono subappaltare a terzi. Il soggetto aggiudicatario dovra' inoltrare la specifica richiesta di subappalto alla Gestione Commissariale, la quale provvedera' all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art.18 della Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione provvedera' al pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto aggiudicatario al quale competera' l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta il servizio oggetto di subappalto. Il soggetto aggiudicatario sara' in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto. E' vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.
ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
L'Appaltatrice e' responsabile, e dovra' tenere indenne, per tutto il periodo di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa.
ART. 10 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
La fornitura dovra' essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonche' quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto. A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza delle norme emanate con: - D.P.R. 27/04/1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" s.m.i.; - D.P.R. 19/03/1956 n. 302 "Norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro" integrative di quelli generali emanate con il D.P.R. n. 547 s.m.i.; - D.P.R. 19/03/1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" s.m.i.; - D.P.R. 20/03/1956 n. 320 " Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei sotterranei" s.m.i.; - D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 "Testo unico per le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" s.m.i.;
L'Appaltatrice dovra', assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonche' da contratti collettivi di lavoro. Dovra' inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita' in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella localita'; cio' anche nel caso in cui l'Appaltatrice non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia piu' ad esse associata. L'Appaltatrice dovra' continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatrice che non potra', pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, al Commissario. L'Appaltatrice dovra' sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza predette. Quando il personale dell'Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, in ragione dell'espletamento delle attivita' contrattuali, fosse presente nei locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attivita' oggetto del presente contratto. Il Commissario, in qualsiasi momento, potra' richiedere all'Appaltatrice o alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a: - iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato; - iscrizione INAIL; - dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio; - posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi; - estremi del CCNL applicato ai dipendenti.
Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto, siano essi danni generati da interventi in corso di esecuzione, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prestazioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., sono assunti dall'Appaltatrice nella persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, solleva il Commissario da ogni responsabilita'. Pertanto ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all'Appaltatrice ed al suo legale rappresentante. L'Appaltatrice e' responsabile nei confronti del Commissario del rispetto del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e cio' indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti o meno autorizzato, fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. L'Appaltatrice accetta sin d'ora di rimuovere immediatamente, in seguito a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio organico, per incapacita' o grave negligenza o comunque non graditi al Commissario, impegnandosi fin d'ora a sostituirli celermente senza alcun aggravio di costi o di tempi per il Commissario stesso.
ART. 11 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
L'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere, relativi all'attivita' dell'Amministrazione Regionale, di cui si avra' conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, l'Appaltatrice e' nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In nessun caso sara' comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'Appaltatrice, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovra' attenersi alle disposizioni contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione. L'Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l'allegato D pure parte integrante del presente contratto.
ART. 12 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'
Il Commissario si fara' carico unicamente delle operazioni di controllo, coordinamento e verifica dell'andamento del progetto e dei livelli di servizio. Sono a carico dell'Appaltatrice tutte le operazioni necessarie alla buona riuscita del progetto. L'Appaltatrice nominera', dandone comunicazione scritta al Commissario, una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, che assumera' il compito di responsabile con funzioni di supervisione di tutte le attivita' connesse alla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti del Commissario.
ART. 13 - RECESSO UNILATERALE
Il Commissario ha facolta' di recedere dal contratto per gravi inadempienze formalmente contestate con raccomandata A.R., dal Commissario all'Appaltatrice senza alcun indennizzo. Il Commissario e' in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a maggiori spese della Societa' appaltatrice valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Commissario; 2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatrice; 3. Cessazione o fallimento dell'Appaltatrice.
ART. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo verra' effettuato in un'unica soluzione, ad avvenuta consegna delle apparecchiature. La fattura dovra' essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Regione Lombardia in Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sara' liquidata entro 90 giorni fine mese dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Generale Risorse e Bilancio, Struttura Contratti. Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 e' stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile. Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel contratto.
ART. 15 - ONERI FISCALI
La sola IVA e' a carico della Gestione Commissariale. E' a carico dell'Appaltatrice ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al contratto.
ART. 16 - VARIAZIONI AL CONTRATTO
Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al contratto, per essere valida ed efficace, dovra' essere concordata per iscritto.
ART. 17 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sara' effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo: Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.
ART. 18 - DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE
Senza che cio' comporti limitazioni alla piena vincolativita' delle pattuizioni del contratto, l'Appaltatrice e il Commissario, espressamente assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla piu' ampia collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel contratto stesso.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative al contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.
ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Ai fini della registrazione, che sara' a cura e spese dell'Appaltatrice, Le parti, reciprocamente, danno atto che la registrazione in caso d'uso del presente contratto, sara' assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA. Il su esteso contratto viene, dopo essere stato letto, approvato e confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina.
===================================================================== Localita': Milano |Data: ===================================================================== GILARDONI S.p.A. | Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli | D'Ordine del Commissario Delegato | Il Soggetto Attuatore Rita Amabile Timbro e firma | Timbro e firma |
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