Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE DI TRENTO
COMUNICATO
Adozione del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige. Norme di attuazione. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime.

(Omissis).
Delibera:
Art. 1.
E' adottato il «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - Regione del Veneto», allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
Il piano stralcio e' composto dagli elaborati seguenti:
(Omissis).
Il Piano stralcio non ha individuato situazioni a pericolosita' o a rischio da valanga nel territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.
Gli elaborati del Piano stralcio sono stati aggiornati e/o integrati, rispetto a Progetto di piano stralcio e progetto di variante, tenendo conto dei contenuti delle osservazioni pervenute, del parere espresso dalla conferenza programmatica e del parere della Regione del Veneto.
Per la prevenzione della pericolosita' idraulica il Piano stralcio assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia «Perimetrazione delle aree a diversa pericolosita' idraulica - scala 1:10.000» di cui alle tavole Tavole A.4.22; A.4.24; A.4.25; A.4.26; A.4.27; A.4.28; A.4.32; A.4.33; A.4.34; A.4.35; A.4.36; A.4.37; A.4.38.
Per la prevenzione del rischio da frana il Piano stralcio assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia a scala 1:10.000.
La perimetrazione delle aree a rischio idraulico, ricomprese nelle aree di pericolosita' idraulica, e' disposta ai soli fini di individuare ambiti di priorita' degli interventi di eliminazione e mitigazione dei rischi e di segnalare zone di interesse per la pianificazione di protezione civile.
I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonche' le norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.
Il piano stralcio riguarda aree di rischio idraulico (R) e di pericolosita' idraulica (P) localizzate nei territori dei seguenti Comuni:

----> vedere TABELLA a pag. 88 della G.U. <----
 
Art. 2.
Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, alle aree perimetrate dal presente piano si applicano - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-bis e 6-ter come aggiunti dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 - le disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 23 delle «Norme di attuazione e prescrizioni di piano» del piano stralcio per le aree di pericolosita' idraulica molto elevata ed elevata e per le aree a rischio elevato da dissesti di versante.
 
Art. 3.
Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, si applicano inoltre - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-bis e 6-ter come aggiunti dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 - le disposizioni previste dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, delle «Norme di attuazione e prescrizioni di piano».
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge n. 183/1989, in seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano stralcio, si applicano immediatamente ed integralmente tutte le «Norme di attuazione e prescrizioni di piano» dello stesso.
 
Art. 5.
Le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree di rischio o di pericolo conseguenti ad approfondimenti svolti, alla realizzazione di interventi di mitigazione, alla correzione di errori materiali (art. 5, commi 16, 17 e 18 delle Norme di attuazione), sono adottate, previo parere favorevole del Comitato tecnico, con atto del Segretario Generale senza che sia necessario disporre varianti formali di piano. In attesa della ratifica del Comitato istituzionale l'atto del Segretario Generale ha effetto di variante del piano stralcio.
 
Art. 6.
Il Comitato istituzionale, su proposta del Segretario Generale provvedera' ad adottare, con propria deliberazione, il Programma triennale degli interventi ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/1989.
 
Art. 7.
La presente deliberazione con allegato sara' notificata, nelle forme piu' opportune, agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia e sara' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 
Art. 8.
A seguito dell'adozione della presente deliberazione si dara' corso alle procedure previste all'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 183/1989 e richiamate all'art. 18, comma 11, della medesima legge.
 
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