Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 23 maggio 2005
Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.

Ai costruttori di attrezzature a
pressione ed insiemi
Ai costruttori di apparecchi
semplici
Ai costruttori di generatori di
vapore d'acqua o acqua
surriscaldata, di recipienti in
pressione di vapore d'acqua ovvero
di gas compressi liquefatti o
disciolti o di vapori diversi dal
vapore d'acqua e degli impianti
funzionanti con liquidi caldi sotto
pressione
Ai costruttori di recipienti per
liquidi e di tubazioni per liquidi
e di recipienti per vapori e gas
Agli utilizzatori in generale di
attrezzature a pressione ed insiemi

Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della direttiva 97/23/CE (PED) ha sostituito la legislazione previgente.
La circolare di questa Amministrazione n. 12117 del 2 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2005) ha chiarito alcuni aspetti relativi alla legislazione pregressa.
Tuttavia a seguito della pubblicazione del regolamento 1° dicembre 2004, n. 329 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005) sono sorti alcuni problemi interpretativi circa l'individuazione dei soggetti preposti alle verifiche periodiche successive alla prima, quando l'attuale legislazione lo prescrive.
Al riguardo si osserva che l'art. 5, comma 1 , lettera d), considera la possibilita' che, quando richiesto, il controllo della messa in servizio - prima verifica - possa essere effettuato, a determinate condizioni, da un organismo notificato o da un ispettorato degli utilizzatori. Il richiamo allo stesso punto d) di una documentazione da trasmettere per verificare l'efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo, presuppone un esame del progetto dell'insieme in quanto elemento indispensabile per una valutazione tecnica.
Il rispetto delle condizioni di funzionamento fissate dal progetto, e' contemplato altresi' all'art. 6, comma 4, come obbligo da parte dell'utilizzatore.
In questo quadro di applicazione della legislazione derivante dalla direttiva 87/404/CEE; 90/408/CEE e 97/23/CEE, le verifiche periodiche a diverso titolo contemplate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 nonche' le verifiche di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche o le verifiche conseguenti ad una attivita' di riparazione, configurano un'attivita' che si puo' comparare alla prima verifica e richiede simile livello di professionalita' da parte dei tecnici di parte terza utilizzati.
Pertanto nelle more della emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma piu' specifica i soggetti preposti citati dal regolamento 1° dicembre 2004, n. 329, definendone le caratteristiche, gli organismi notificati e gli ispettorati degli utilizzatori, gia' individuati ai sensi degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, possono operare come soggetto verificatore.
L'ISPESL come organismo notificato puo' operare liberamente sul mercato alla stregua di altri soggetti notificati.
Restano ovviamente invariate le competenze delle unita' sanitarie locali, delle aziende sanitarie locali e delle ARPA derivando le stesse da una normativa specifica non vincolata al precedente quadro legislativo sulle attrezzature a pressione.
Roma, 23 maggio 2005

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
Goti
 
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