Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
COMUNICATO
Disciplinare per l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella comunita' - Campagne 2004-2005 e 2005-2006.

Art. 1.
Condizioni dell'offerta
Lo zucchero offerto all'intervento deve rispondere ai seguenti requisiti relativi alla natura e all'origine dello zucchero:
a) lo zucchero bianco o grezzo deve essere zucchero di quota A o B prodotti da un beneficiario di una quota di base, affinche' l'offerta sia valida per l'AGEA;
b) prodotti, nel corso dello stessa campagna di commercializzazione (1° luglio - 30 giugno) nella quale e' stata presentata l'offerta; tuttavia gli zuccheri prodotti durante la campagna di commercializzazione immediatamente precedente quella dell'offerta possono essere ancora offerti fino al 31 agosto successivo alla campagna stessa;
c) essere di proprieta' dell'offerente al momento della presentazione dell'offerta e non essere stato, precedentemente, oggetto di una misura d'intervento mediante acquisto.
Ogni offerta di zucchero all'intervento e' presentata con riferimento ad una partita. Si intende per partita un quantitativo di zucchero di 500 tonnellate, avente la stessa qualita' e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio. Tuttavia, se l'interessato intende offrire un quantitativo maggiore, la parte eccedente 500 tonnellate o un suo multiplo e' considerata costituente una partita.
Al momento dell'offerta, l'intero quantitativo presentato deve essere depositato in un magazzino riconosciuto dallo Stato membro.
Lo zucchero offerto all'intervento deve riferirsi esclusivamente a zuccheri in cristalli di qualita' sana, leale e mercantile.
Inoltre, detti zuccheri debbono rispondere alle seguenti condizioni:
zucchero bianco: presentare un tenore di umidita' uguale o inferiore allo 0,06% facilmente scorrevole;
zucchero greggio di canna: presentare un rendimento non inferiore all'89% e avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30;
zucchero greggio di barbabietole: presentare un rendimento non inferiore all'89%, avere un valore PH al momento dell'accettazione dell'offerta non inferiore a 7,9, avere un contenuto di zucchero invertito non eccedente lo 0,07%, possedere una temperatura che non presenti alcun rischio per la buona conservazione, presentare un fattore di sicurezza non superiore a 0,45 quando il grado di polarizzazione e' uguale o superiore a 1997 ovvero un tenore di umidita' non eccedente l'1,4% quando il grado di polarizzazione e' inferiore a 97.
Il fattore di sicurezza e' stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidita' dello zucchero considerato per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.
 
Art. 2.
Offerta
L'offerta, redatta secondo gli schemi allegati (all. I - II), spedita o trasmessa tramite telefax (0649499761), con l'obbligo di inviare senza indugio l'originale, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore da lui delegato con procura speciale, indirizzata all'AG.E.A. Ufficio Ammassi pubblici, privati e alcool - via Torino, 45 - 00184 Roma, e indicare:
a) denominazione e/o ragione sociale dell'offerente, sede legale, partita IVA e codice fiscale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante, o nel caso di procuratore anche originale della procura speciale, codice fiscale e partita IVA;
b) il magazzino riconosciuto, iscritto all'Albo dei depositari dell'AG.E.A., in cui si trova depositato lo zucchero al momento dell'offerta;
c) la capacita' di svincolo dal magazzino e, se del caso, quella di insaccamento che vengono garantite per il ritiro dello zucchero offerto;
d) la quantita' netta di zucchero offerto;
e) la natura e qualita' dello zucchero offerto e la campagna saccarifera durante la quale e' stato prodotto;
f) il modo di presentazione dello zucchero sfuso o in sacchi.
L'offerta deve essere corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che lo zucchero in causa non e' stato oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto, e' di proprieta' dell'offerente, non e' oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi, non e' gravato da altri limiti di disponibilita' e risponde ai requisiti di cui all'art. 4 paragrafo 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1262/2001.
L'offerta e' vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno di presentazione all'AG.E.A. e, per l'esatta determinazione della decorrenza del suddetto termine, fa fede la data dell'ufficio accettazione dell'AG.E.A. e/o della data del telefax.
Previo accordo con l'AG.E.A. l'offerta puo' essere ritirata entro detto periodo di tre settimane. Non piu' tardi della fine del periodo del suddetto termine di tre settimane, l'AG.E.A. comunica all'offerente l'accettazione o il rifiuto dell'offerta, se dall'esame della stessa risulta che una delle condizioni richieste non e' soddisfatta.
 
Art. 3.
Il contratto di acquisto
L'AGEA esamina l'offerta e l'accetta entro le tre settimane successive alla presentazione dell'offerta stessa.
Il contratto di acquisto, che si conclude con uno scambio di lettere commerciali (proposta di offerta ed accettazione corredata della prescritta documentazione), e' subordinato alla presentazione all'AGEA. dell'originale dei seguenti documenti:
attestazione dell'assicurazione che garantisce lo zucchero all'intervento contro i rischi di incendio, sabotaggio, terrorismo, terremoti, calamita' naturali, causa di forza maggiore e fatti eccezionali e altri sinistri particolari agli zuccherifici e ai magazzini, rilasciata dalla compagnia assicurativa;
appendice di vincolo, a favore dell'AGEA., rilasciata dall'assicurazione alla Societa' proprietaria o locataria del magazzino;
dichiarazione sotto la responsabilita' del titolare o del legale rappresentante, certificante che tutto lo zucchero offerto non e' oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non e' gravato da altri limiti di disponibilita';
certificati di analisi riguardanti lo zucchero offerto;
fattura di vendita della merce alla rinfusa, il cui importo e' determinato in base alla categoria od al rendimento provvisorio del 92% qualora si tratti di zucchero greggio, piu' I.V.A;
copia autenticata, in caso di locazione del magazzino di deposito dello zucchero, del relativo contratto;
costituzione da parte del venditore di una idonea cauzione, redatta secondo lo schema allegato (all. III e IV), pari al 5% dell'importo del pagamento provvisorio, a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta;
dichiarazione attestante che lo zucchero offerto risulti prodotto nella stessa campagna di commercializzazione nella quale e' stata presentata l'offerta oppure, che e' stato prodotto nella campagna immediatamente precedente quella dell'offerta stessa, come previsto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CE n. 1262/2001;
dichiarazione sulle modalita' di pagamento (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale).
Il contratto di acquisto deve contenere tutte quelle indicazioni gia' menzionate nei precedenti articoli e segnatamente le caratteristiche dello zucchero acquistato ed il modo di presentazione, il luogo di magazzinaggio, la capacita' giornaliera di svincolo dal magazzino e di insaccamento che sono garantite all'AGEA. per il ritiro della merce.
Inoltre il contratto di acquisto dovra' specificare:
il prezzo di acquisto dello zucchero;
qualora lo zucchero non e' offerto sfuso, il pagamento dello spese di condizionamento non e' imputabile all'AGEA.;
le condizioni del pagamento provvisorio e del pagamento definitivo;
le condizioni del trasferimento di proprieta';
le modalita' di ritiro e di carico;
l'indicazione partita per partita relativa all'offerta;
eventuali disposizioni riguardanti i modi di condizionamento cosi' come previsti nell'art. 18 del Reg. CE 1262/2001.
Il contratto di acquisto puo' essere risolto solo prima del ritiro dello zucchero e di comune accordo come previsto dall'art. 8, paragrafo 4 del citato regolamento.
Nel caso in cui il contratto di acquisto venga risolto:
a) la restituzione da parte del venditore dovra' avvenire secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del Reg. CEE 3597/90 del 12 dicembre 1990;
b) l'AG.E.A. deve versare, per il periodo avente diritto, le spese di magazzinaggio al venditore.
 
Art. 4.
Contratto di magazzinaggio
L'art. 9 paragrafo 1) del Reg. CE n. 1262/2001 dispone che durante la campagna di commercializzazione, gli organismi d'intervento hanno l'obbligo di acquistare lo zucchero bianco e lo zucchero greggio prodotti nell'ambito del regime delle quote, fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunita' che vengono loro offerti, purche' tale zucchero sia oggetto di un contratto di magazzinaggio preventivamente stipulato tra l'offerente e l'AG.E.A.
Il contratto di magazzinaggio, che si conclude con uno scambio di lettere commerciali, ha effetto alla data alla quale e' stato effettuato il pagamento provvisorio di cui all'art. 16, paragrafo 1) del Reg. CE n. 1262/2001 e scade alla fine della decade nel corso della quale e' ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione. Per decade si intende, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.
Il contratto di magazzinaggio prevede oltre alle disposizioni di cui all'art. 17, paragrafo 4 che fanno parte integrante del contratto:
a) la possibilita' di convenire una proroga del contratto oltre il termine prescritto per il ritiro;
b) un preavviso di almeno dieci giorni prima della scadenza;
c) l'importo delle spese di magazzinaggio non puo' superare euro 0,048/100 kg per decade (il magazzinaggio decorre dall'inizio della decade nel corso della quale e' effettuato il pagamento provvisorio sino alla scadenza del contratto di magazzinaggio). l'AG.E.A. puo' aumentare il suddetto importo al massimo del 35% quando lo zucchero e' immagazzinato in sili o magazzini presi in locazione dall'offerente all'esterno delle imprese saccarifere. L'AG.E.A. puo', in situazioni particolari per tale magazzinaggio, maggiorare l'importo fissato di un massimo del 50%. Al riguardo e' il caso di precisare che e' a carico dell'offerente ogni altro onere di magazzinaggio incluse le spese di assicurazione della merce;
d) l'obbligo per il venditore di caricare a proprie spese lo zucchero sul mezzo di trasporto indicato dall'AG.E.A.;
e) le caratteristiche del deposito (localizzazione dello zucchero, accessibilita', conservazione).
Il trasferimento della proprieta' dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento provvisorio dello zucchero.
Il venditore risponde, sino all'effettivo ritiro o vendita del prodotto, della quantita' e della qualita' dello zucchero offerto e del condizionamento in cui tale zucchero e' stato accettato all'intervento. Il venditore risponde, prescindere dal momento in cui ha luogo il trasferimento di proprieta', della qualita' dello zucchero per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora il quantitativo di zucchero in causa non corrisponde alla qualita' prevista dal regolamento comunitario il venditore e' tenuto a sostituire senza indugio il quantitativo di zucchero non rispondente con prodotto equivalente depositato nello stesso luogo di magazzinaggio o in altro magazzino riconosciuto dallo Stato membro.
In caso di constatato ammanco di zucchero, il venditore e' tenuto alla sostituzione con la medesima qualita' e quantita' del prodotto mancante con oneri a proprio carico.
Analogamente qualora si constati che il condizionamento non risponde piu' alle condizioni specifiche previste, l'AG.E.A. esige dal venditore la sostituzione del sacco/sacchi con un condizionamento conforme.
 
Art. 5.
Prezzo di acquisto
Il prezzo di acquisto e' calcolato moltiplicando il prezzo di intervento, stabilito da ultimo dal Regolamento CE n 1216/2004 del 30 giugno 2004 che fissa per la campagna di commercializzazione 2004/2005 i prezzi derivati dello zucchero bianco, per la qualita' tipo categoria 2.
Al prezzo di intervento valido per 100 kg di zucchero bianco e' applicata:
a) una riduzione di 0,73 Euro se lo zucchero appartiene alla categoria 3;
b) una riduzione di 1,31 Euro se lo zucchero appartiene alla categoria 4.
Al prezzo di intervento per 100 kg di zucchero greggio, stabilito dalla regolamentazione comunitaria, e' applicata una maggiorazione o riduzione qualora il rendimento dello zucchero e' superiore o inferiore al 92%.
L'importo della maggiorazione o riduzione, espresso in Euro/100 kg e' pari alla differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio e il medesimo prezzo dopo l'applicazione di un coefficiente. Detto coefficiente e' ottenuto dividendo il rendimento dello zucchero greggio in questione per il 92%. Il rendimento dello zucchero greggio e' calcolato conformemente all'allegato 1 punto 2 del Regolamento CE n. 1260/2001.
L'AG.E.A. deve provvedere al pagamento provvisorio dell'importo, calcolato in base alle indicazioni che figurano sull'offerta stessa per il prezzo di acquisto entro otto settimane a partire dal giorno di presentazione dell'offerta. Per lo zucchero greggio l'importo del pagamento provvisorio e' calcolato sulla base di un rendimento forfetario del 92%.
Il pagamento dell'importo provvisorio e' subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 5% dell'importo stesso, formulato secondo l'allegato schema (all. III e IV).
Il prezzo definitivo viene liquidato non appena sono noti i risultati inerenti la verifica del peso e quelli relativi alle analisi. Nel caso in cui i risultati inerenti la verifica del peso e quelli delle analisi si discostano dalle indicazioni presentate nell'offerta si provvedera' al conguaglio del prezzo di acquisto.
La cauzione verra' svincolata immediatamente:
a) se i risultati definitivi inerenti la verifica del peso e quelli relativi alle analisi non comportano riduzione del prezzo dello zucchero acquistato;
b) se l'offerente rimborsa l'importo riscosso indebitamente all'atto del pagamento provvisorio, entro il termine di tre settimane a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso di pagamento.
La cauzione verra' incamerata qualora non siano state osservate le condizioni del Regolamento CE n 1262/2001.
 
Art. 6.
R i t i r o
Lo zucchero acquistato all'intervento rimane, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1262/2001, fino al suo ritiro nel silos o nel magazzino in cui si trova al momento dell'offerta che e' stata oggetto del contratto di magazzinaggio.
Il ritiro del prodotto venduto all'AG.E.A. puo' avvenire senza movimentazione dal magazzino o silos riconosciuto, nel quale e' depositato.
Il ritiro e' effettuato in presenza dell'offerente o di un suo rappresentante. In caso di ritiro con movimentazione lo zucchero acquistato e' caricato dall'offerente sul mezzo di trasporto a scelta dall'AG.E.A. La cadenza di carico deve corrispondere alla capacita' di svincolo garantita nell'offerta.
Il ritiro dello zucchero deve aver luogo:
per le offerte accettate dal 1° ottobre al 31 marzo seguente, non piu' tardi del 30 settembre successivo;
per le offerte accettate dal 1° aprile al 30 settembre successivo, al piu' tardi alla fine del settimo mese seguente quello nel corso del quale l'offerta e' stata accettata.
Tuttavia, l'AG.E.A. puo' convenire con l'offerente che il ritiro avvenga dopo la scadenza dei termini di cui sopra.
In tal caso l'AG.E.A.:
conclude con l'offerente, sempre mediante scambio di corrispondenza commerciale di cui all'art. 3 del presente disciplinare, un contratto di magazzinaggio per il periodo eccedente;
procede a sue spese, prima della scadenza dell'ulteriore periodo di cui sopra, al prelevamento dei campioni per le relative analisi e alla verifica del peso come previsto dall'art. 19 del Reg. CE 1262/2001;
liquida definitivamente il prezzo di acquisto in funzione del risultati di cui al precedente punto;
puo' riconoscere a richiesta dell'offerente, che l'obbligo di caricare lo zucchero acquistato e' soddisfatto con il pagamento delle relative spese. Tali spese sono stabilite in base alle tariffe in vigore il giorno della scadenza del termine massimo corrispondente previste all'art. 17, paragrafo 4) del Reg. Ce 1262/2001 definite dalla commissione con decisione che fissa per l'esercizio finanziario corrente le spese forfetarie per l'intervento.
All'atto del ritiro sono prelevati, dall'organismo delegato dall'AG.E.A. ai controlli, 4 campioni per analisi. Un campione e' destinato ad ognuno dei contraenti, gli altri due sono conservati dall'Organismo delegato dal controllo o presso un laboratorio riconosciuto.
Le operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte e la media dei due risultati e' considerata quale risultato dell'analisi del campione esaminato.
Le caratteristiche da determinare sono quelle riportate all'Allegato I del Reg. CE n. 1260/2001.
In caso di controversia tra i contraenti in ordine alla categoria dello zucchero acquistato si applicano le seguenti regole:
se lo scarto constatato tra i risultati delle analisi fatte dal venditore e dall'acquirente e':
per lo zucchero di categoria 1, inferiore o uguale ad un punto per ciascuna delle categorie seguenti: tenore in cenere, colore di «Brunswick» e colorazione «Icumsa»,
per lo zucchero di categoria 2, inferiore o uguale a due punti per ognuna delle stesse caratteristiche la media aritmetica dei due risultati e' determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.
Tuttavia, su richiesta di uno dei contraenti e' effettuata un'analisi d'arbitrato da un altro laboratorio pubblico riconosciuto. In tal caso si effettua una media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato dell'analisi del venditore o quello dell'analisi dell'acquirente che risulta piu' vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato.
Tale media e' determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.
Nel caso in cui l'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato e' la sola determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.
Quando lo scarto constatato e' superiore allo scarto indicato al punto precedente, un'analisi d'arbitrato viene effettuata da un laboratorio riconosciuto dalle autorita' competenti. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui al paragrafo precedente;
Per le controversie relative al limite massimo di colore dello zucchero della categoria tre, alla polarizzazione, all'umidita' o al contenuto di zucchero invertito si applica la stessa procedura dei due paragrafi precedenti; tuttavia gli scarti di tolleranza da prendere in considerazione sono:
1,0 unita' di tipo di colore per lo zucchero di categoria 3;
0,2° S per la polarizzazione;
0,02% per l'umidita';
0,01% per il contenuto dello zucchero invertito.
Le spese relative all'analisi d'arbitrato:
a) di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo comma, sono a carico della parte contraente richiedente;
b) di cui al paragrafo 2, lettera b) sono a carico, in parti uguali, dell'AG.E.A. e del venditore.
Per quanto riguarda lo zucchero grezzo, in caso di controversia tra i contraenti in ordine al rendimento dello zucchero grezzo acquistato, un laboratorio pubblico riconosciuto effettua un'analisi di arbitrato. In tal caso si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato delle analisi del venditore o dell'acquirente che risulta piu' vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato. Tale media e' determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero grezzo. Nel caso in cui il risultato dell'analisi di arbitrato si situi ad uguale distanza di risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato e' la sola determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero grezzo.
Le spese relative all'analisi d'arbitrato sono a carico del contraente che ha contestato i risultati delle analisi.
All'atto del ritiro l'organismo delegato al controllo per il prelevamento dei campioni al fine delle analisi, effettua la verifica del peso dello zucchero venduto.
L'offerente adotta tutte le disposizioni necessarie onde permettere agli esperti di procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni.
Le spese relative alla verifica del peso sono a carico dell'offerente.
Le spese relative agli esperti che effettuano la verifica del peso ed il prelievo dei campioni sono a carico dell'AG.E.A.
 
Art. 7.
Contratto di deposito
All'atto del ritiro l'AG.E.A. stipula con i beneficiari di quote apposito contratto di deposito secondo l'allegato schema (all. V).
Per cio' che attiene la stipula di contratti di deposito con i commercianti specializzati lo schema di contratto e' quello previsto dal regolamento dell'Albo dei Depositari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2005.
 
Allegato I
(offerta di zucchero bianco all'intervento)

Il sottoscritto (1) .... agendo in qualita' di (2) .... della Ditta (3) .... con sede legale in .... via .... C.F. .... P.I. .... produttore di zucchero e titolare di una quota base ....
Offre all'AG.E.A. a titolo di intervento .... partite di zucchero bianco di seguito descritti per un totale di .... .... tonnellate di cui l'azienda e' proprietaria.
1) descrizione delle partite (4)
numero della partita ... peso netto di ogni partita Tonn. ....
..................................... ....
..................................... ....
2) categoria dello zucchero offerto
3) campagna di produzione
4) modo di confezionamento dello zucchero (3)
sfuso:
sacchi di iuta (da indicare dettagliatamente):
5) luogo di deposito:
magazzino riconosciuto dall'intervento con n. .... luogo .....................................;
specificazione nei magazzini delle partite offerte (localizzazione di settore, ecc.)
6) capacita' di ritiro:
capacita' di destivaggio e di eventuale insaccamento di .... .... tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di: .... giorni operativi per la totalita' delle offerte.
Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni previste dal regolamento CE 1262/2001 e in conseguenza, mi rendo garante del rispetto delle condizioni minime previste per la validita' dell'offerta e cioe':
Zucchero bianco in cristalli
Tenore in umidita' uguale o inferiore a 0,06%
Qualita' sana leale e mercantile, scorrevole e che non e' oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non e' gravato da altri limiti di disponibilita'.
Mi impegno, nel caso le analisi effettuate al momento del ritiro rilevassero che una quantita' di zucchero non soddisfi le condizioni minime previste, a sostituire senza ritardo per ogni partita la quantita' equivalente rispondente a queste condizioni.
Certifico che lo zucchero offerto:
e' stato prodotto nello stabilimento di: ....nell'ambito della quota massima assegnata alla Societa' .... ottenuta con barbabietole raccolte nell'Unione europea;
non e' stato precedentemente oggetto di una misura di intervento mediante acquisto.
L'offerta e' vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione.
Data .............
Firma .....................
(1) nome, cognome, nato a .... il .... C.F. .................
(2) legale rappresentante, titolare procura (con allegato atto), ecc.
(3) denominazione e/o ragione sociale ditta.
(4) per partita si intende una quantita' di zucchero di almeno 500 tonnellate aventi la stessa qualita', lo stesso modo di presentazione e situate nello stesso luogo di stoccaggio (art. 6 regolamento CE n. 1262/2001).
 
Allegato II
(offerta di zucchero grezzo da barbabietole)

Il sottoscritto (1) .......... agendo in qualita' di (2) ......... della Ditta (3) .... con sede legale in .... via .... C.F. .... P.I. .... produttore di zucchero e titolare di una quota base ....
Offre all'AG.E.A. a titolo di intervento .... partite di zucchero grezzo da barbabietola di seguito descritti per un totale di .... tonnellate di cui l'azienda e' proprietaria.
1) descrizione delle partite (4)
numero della partita .... peso netto di ogni partita Tonn. ...
..................................... ....
..................................... ....
2) rendimento medio stimato
3) campagna di produzione
4) modo di confezionamento dello zucchero (3)
sfuso:
sacchi di iuta (da indicare dettagliatamente):
5) luogo di deposito:
magazzino riconosciuto dall'intervento con n. .... luogo .....................
specificazione nei magazzini delle partite offerte (localizzazione di settore, ecc.):
6) capacita' di ritiro:
capacita' di destivaggio sfuso garantito e messo a disposizione dell'AG.E.A. al momento del ritiro dello zucchero oggetto della presente offerta: .... tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di: .... giorni operativi per la totalita' delle offerte.
nel caso la capacita' di destivaggio ed eventuale di insaccamento: tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di .... giorni operativi per la totalita' delle offerte;
Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni previste dal regolamento CE 1262/2001 e in conseguenza, mi rendo garante del rispetto delle condizioni minime previste per la validita' dell'offerta e cioe':
Zucchero grezzo da barbabietola in cristalli;
Rendimento non inferiore 89%;
Valore PH non inferiore a 7,9, al momento dell'accettazione dell'offerta;
Tenore in zucchero invertito inferiore o uguale a 0,07%;
Mantenimento di una temperatura che non comporti alcun rischio per la buona conservazione dello zucchero;
Fattore di sicurezza inferiore o uguale a 0.45 se il grado di polarizzazione e' uguale o superiore a 0.97;
Fattore di sicurezza inferiore o uguale a 0.45 se il grado di polarizzazione e' uguale o superiore a 0.97;
Tenore in umidita' inferiore a 1.4 % se il grado di polarizzazione e' inferiore a 97;
Qualita' sana leale e mercantile, scorrevole e che non e' oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non e' gravato da altri limiti di disponibilita'.
Mi impegno, nel caso le analisi effettuate al momento del ritiro rilevassero che una quantita' di zucchero non soddisfi le condizioni minime previste, a sostituire senza ritardo per ogni partita la quantita' equivalente rispondente a queste condizioni.
Certifico che lo zucchero offerto:
e' stato prodotto nello stabilimento di: ....nell'ambito della quota massima assegnata all'impresa ottenuta con barbabietole raccolte nell'Unione europea;
non e' stato precedentemente oggetto di un acquisto all'intervento.
L'offerta e' vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione.
Data ............. ri; Firma .................

(1) nome, cognome, nato a .... il .... C.F. ....................
(2) legale rappresentante, titolare procura (con allegato atto), ecc.
(3) denominazione e/o ragione sociale ditta.
(4) per partita si intende una quantita' di zucchero di almeno 500 tonnellate aventi la stessa qualita', lo stesso modo di presentazione e situate nello stesso luogo di stoccaggio (art. 6 regolamento CE n. 1262/2001).
 
Allegato III
FIDEJUSSIONE BANCARIA
(su carta intestata) Fidejussione n. .............
Alla Agenzia per le erogazioni in
agri coltura - via Torino, 45 -
00185 Roma Premesso:
che la Ditta .... (denominazione o ragione sociale) partita IVA n . ...., con sede in ...., iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. ..........., (in seguito denominata «Contraente») ha presentato offerta di zucchero bianco all'intervento di tonnellate ...., e che a fronte del pagamento di Euro ...., ai sensi del Reg. CE 1262/2001 art. 16 paragrafo 2, deve provvedere alla costituzione di una cauzione del 5% dell'importo su indicato pari a Euro...., a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta di vendita all'intervento; Tutto cio' premesso: la Banca .... (denominazione o ragione sociale) con sede in ...., partita IVA n. ...., iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ....... (di seguito indicata «Fidejussore») in persona di ....(1) - presso la Filiale/Agenzia di .... via ....dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del contraente a favore del-l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata «AG.E.A.») e, in virtu' della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il contraente, a corrispondere all'AG.E.A. la somma di Euro .... secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AG.E.A. in dipendenza del recupero.
1) Qualora il contraente non abbia provveduto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al fidejussore, a rimborsare all'AG.E.A. quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AG.E.A. sara' effettuato dal fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre all'AG.E.A. alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita', all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AG.E.A.
4) La presente garanzia avra' durata di 6 mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AG.E.A., con apposita dichiarazione scritta inviata al fidejussore e per conoscenza al contraente, la svincoli.
5) In caso di controversie fra l'AG.E.A. ed il fidejussore, il Foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
Il contraente ................
La Societa' .................

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti:
2) (rinuncia alle eccezioni);
3) (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli articoli 1952, 1955, 1957, 1242, 1247 del codice civile).
Il contraente ...............
La Societa' ................

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale o negoziale.
(2) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore.
 
Allegato IV
POLIZZA FIDEJUSSORIA Polizza n. ................
Alla Agenzia per le erogazioni in
agri coltura - via Torino, 45 -
00185 Roma Premesso:
che la Ditta .... (denominazione o ragione sociale) partita IVA n. ......, con sede in ...., iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. ......., (in seguito denominata «Contraente») ha presentato offerta di zucchero bianco all'intervento di Tonn. ........, e che a fronte del pagamento di Euro ............. ai sensi del Reg: (CE) n 1262/2001 art. 16, paragrafo 2, deve provvedere alla costituzione di una cauzione del 5% dell'importo suindicato pari a Euro ............., a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta di vendita all'intervento presentata; Tutto cio' premesso:
la Compagnia assicuratrice .... (denominazione o ragione sociale) con sede in ...., partita IVA n . ...., iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. ...., autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento (1) n. .... del .... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. .... del .... (di seguito indicata «fidejussore» ) in persona di (2) presso l'Agenzia di .... via .... dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del contraente a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata «AG.E.A.») e, in virtu' della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il contraente, a corrispondere all'AG.E.A. la somma di Euro ................, secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AG.E.A. in dipendenza del recupero.
1) Qualora il contraente non abbia provveduto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al fidejussore, a rimborsare all'AG.E.A. quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AG.E.A. sara' effettuato dal fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre all'AG.E.A. alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita', all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 codice civile, volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e1247 codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AG.E.A.
4) La presente garanzia avra' durata di 6 mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AG.E.A., con apposita dichiarazione scritta inviata al fidejussore e per conoscenza al contraente, la svincoli.
5) In caso di controversie fra l'AG.E.A. ed il fidejussore, il Foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
Il contraente ............
La Societa' ....................

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei unti seguenti:
2) (rinuncia alle eccezioni);
3) (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli articoli 1952, 1955,1957,1242,1247 C.C.)
Il contraente (2) .................
La Societa' (3) .................

(1) Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale o negoziale.
(3) Firma del rappresentante legale o negoziale del fidejussore.
 
Allegato V
SOCIETA' SACCARIFERA BENEFICIARIA DI QUOTA

Addi' .... del mese di .... dell'anno 200
CONTRATTO DI DEPOSITO
TRA l'AG.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura - C.F. 97181460581, che interviene al presente atto in persona del direttore dell'Ufficio ammassi pubblici, privati e alcool
e ocieta' saccarifera .... beneficiaria di quota, CF, denominata, di seguito per brevita', «depositario» con sede in ...., c.a.p. .... via ...., che interviene in persona del rappresentante legale sig. ....;
Visto il Reg. CE n. 1262/01 della Commissione del 27 giugno 2001 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento;
Visti i decreti legislativi n. 165 del 27 maggio 1999 e n. 188 del 15 giugno 2000 di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG.E.A.);
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 441 recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG.E.A.), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano»;
Visto il nuovo regolamento dell'albo dei depositari dell'AG.E.A. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2005 ed il relativo disciplinare;
Visto la delibera n. .... del .... di riconoscimento dei magazzini del depositario all'Albo dei depositari;
Vista la delibera n. 87 del 19 maggio 2005 con la quale si e' dato mandato al titolare dell'Ufficio monocratico di adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi compreso il coerente adeguamento dello schema di convenzione ed in particolare l'obbligo delle Societa' saccarifere beneficiarie di quota di costituire garanzia «materiale» consistente nella sostituzione di prodotto per qualita' e quantita' equivalente a quella mancante con oneri a proprio carico;
Premesso:
che, ai sensi del Reg. CE n. 1262/2001 l'AG.E.A. procede all'acquisto di zucchero che al momento dell'offerta e' depositato in un magazzino riconosciuto;
che occorre procedere di conseguenza alla stipula di un contratto di magazzinaggio preliminare con effetto alla data alla quale e' stato effettuato il pagamento provvisorio del prodotto e scadenza alla fine della decade nel corso della quale e' ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero offerto;
che occorre procedere al momento del ritiro, all'affidamento del servizio di deposito secondo quanto stabilito nel «Disciplinare permanente sulle condizioni generali del contratto di deposito relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo», denominato, nel contesto contrattuale, per brevita' «Disciplinare» e contenuto nel nuovo Regolamento dell'Albo dei depositari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2005 fatte salve le clausole diverse presenti nel seguente contratto;
che il compenso riconosciuto al depositario e' quello stabilito annualmente, quale rimborso forfetario, dall'Unione europea per il prodotto in deposito e regolato dalla relativa OCM;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO
Art. 1.
Oggetto dell'affidamento
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
E' affidato alla Societa' saccarifera, beneficiaria di quota, .... il servizio di deposito del prodotto di zucchero oggetto di intervento, e ritirato ai sensi del Reg. CE n. 1262/01.
Art. 2.
Obblighi del depositario
Il depositario si obbliga a:
1. mettere a disposizione dell'AG.E.A. il magazzino in proprio o tramite locazione sito in: .... iscritto nell'albo dei depositari con la delibera citata in premessa per una capienza complessiva di Tonn. .... per magazzino, sottomagazzino e localizzazione cosi' come risultanti nell'Albo dei depositari;
2. curare, in conformita' alle disposizioni ed alla presenza di funzionari dell'AG.E.A. o di suoi delegati, le operazioni di ricevimento ed uscita del prodotto depositato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce;
3. provvedere alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'AG.E.A., adottando tutte le idonee misure, anche di natura tecnica, necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso di cui risponde per dodici mesi ai sensi del Reg. CE n. 1262/2001;
4. custodire le quantita' di prodotto acquistate da AG.E.A. nei magazzini impegnati in via esclusiva con il presente contratto e meglio definite ed individuati nell'Albo dei Depositari, al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione delle necessarie misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo;
5. comunicare all'AG.E.A. tutte le operazioni poste in essere per assicurare la buona conservazione del prodotto;
6. comunicare immediatamente l'eventuale e temporanea inagibilita' del magazzino o delle localizzazioni, indicandone cause e tempi tecnici necessari al ripristino, fermo restando la facolta' dell'AG.E.A. di valutare la congruita' dei tempi indicati e di assumere decisioni;
7. provvedere a tutte le operazioni di consegna del prodotto venduto da AG.E.A. secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.
Art. 3.
Garanzie per l'AG.E.A.
1. Il depositario, fermo restando la responsabilita' piena e completa dello stesso sul prodotto dell'AG.E.A. immagazzinato nei depositi di cui all'art. 2, deve stipulare apposita polizza assicurativa, a copertura dei danni al prodotto depositato derivanti da furto, incendio, sabotaggio e terrorismo, terremoti, calamita' naturali, causa di forza maggiore e fatti eccezionali.
L'importo da assicurare deve corrispondere, per il furto, primo rischio assoluto al 100% del corrispondente valore di acquisto della merce in deposito, per l'incendio ed altri rischi al 100% del valore di acquisto della merce in deposito.
Le predette polizze, di cui l'esclusivo beneficiario e' l'AG.E.A., dovranno essere presentate alla stipula del presente contratto e dovranno prevedere un flottante da adeguare sulla base delle movimentazioni del prodotto in magazzino, da comunicare alle Compagnie assicuratrici.
La durata delle predette polizze deve essere pari alla durata del presente contratto, prorogata automaticamente per ulteriori sei mesi, nonche', su richiesta dell'AG.E.A., di ulteriori sei mesi.
Il depositario, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovra' presentare all'AG.E.A., entro 15 giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto alla compagnia.
Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovra' essere risarcito dal depositario direttamente ad AG.E.A..
Il depositario risponde delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia, nel rispetto dei limiti di tolleranza stabiliti dal Reg. CE 147/1991.
Il depositario e' tenuto a sostituire, entro le 48 ore dalla constatazione dell'evento, il quantitativo di zucchero di medesima qualita' a ripiano delle quantita' mancanti, con oneri a proprio carico.
Art. 4.
Documentazione
Il depositario e' obbligato a fornire all'AG.E.A.:
a) la documentazione comprovante il rispetto delle procedure dell'AG.E.A. in ordine alla gestione complessiva del contratto di deposito;
b) un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalita' definite dall'AG.E.A., entro il 30 ottobre di ciascun anno calendario, per le operazioni svolte dal 1° ottobre dell'anno precedente al successivo 30 settembre.
Art. 5.
Compensi
Al depositario sono riconosciuti i sotto indicati compensi, pari ai rimborsi riconosciuti, per ciascun esercizio finanziario, dall'Unione europea per lo zucchero in deposito e regolato dalla relativa OCM:
Euro 1,45 tonn/mese riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, calcolato sulla base della media dei quantitativi effettivamente giacenti nel magazzino all'inizio ed alla fine di ogni mese (giacenza inizio mese + giacenza fine mese: 2 per importo forfetario).
Euro 6,64 a tonn. omnicomprensivo delle spese relative ai quantitativi entrati fisicamente nel magazzino con esclusivo riferimento alla data di entrata effettiva dei prodotti acquistati (se non si e' avuto alcun movimento fisico di prodotto, l'importo forfetario e' ridotto di Euro 5,86/tonn.).
Euro 6,64 a tonn. onnicomprensivo delle spese di uscita del prodotto ceduto da AG.E.A. (se non si e' avuto alcun movimento fisico di prodotto, l'importo forfetario e' ridotto di Euro 5,86/tonn.).
Euro 0,19/Tonn/km per frazione di percorso fino a 30 km.
Euro 0,08/Tonn/km per frazione di percorso da 30 km a 80 km.
Euro 0,07/Tonn/km per frazione di percorso oltre gli 80 km.
Euro 15,70/Tonn per sacchi di iuta nuovi (400g) da 50 kg.
Euro 17,00/Tonn per sacchi di iuta nuovi (450g) da 50 kg.
Euro 17,00/Tonn per sacchi di iuta nuovi (420g) da 50 kg.
Il prodotto in deposito al termine dell'esercizio, risultante dall'inventario contabile/fisico, e' trasferito contabilmente a quello successivo ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso depositario del servizio.
Il pagamento dei corrispettivi relativi alla giacenza del prodotto, avverra', su richiesta del depositario, per periodi quadrimestrali ed entro novanta giorni dalla fine del quadrimestre di riferimento.
Relativamente all'entrata ed alla uscita, i relativi compensi saranno liquidati entro novanta giorni dalla data di chiusura delle relative operazioni.
I suddetti termini di pagamento, nel caso di accertate irregolarita' documentali, vengono interrotti dalla data della comunicazione AG.E.A. e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione regolarizzata.
In caso di accertate posizioni debitorie/creditorie tra le parti, l'AG.E.A., in occasione della liquidazione dei compensi di cui al presente articolo, procede ad effettuare la relativa compensazione.
Art. 6.
Ispezioni e controlli
L'AG.E.A. puo' disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico di servizio affidato al depositario. Inoltre, almeno una volta all'anno, l'AG.E.A. effettuera' i controlli previsti dall'art. 4 del regolamento CE n. 2148/96 e per i quali il depositario dovra' fornire la massima collaborazione.
Qualora venga riscontrata mancanza di prodotto il depositario provvede senza indugio al ripristino della quantita' e della qualita' con oneri a proprio carico.
Qualora il depositario contesti i quantitativi mancanti, puo' esigere la pesatura o la misurazione, in contraddittorio, del prodotto. In tal caso le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione sara' a carico dell'AG.E.A.
Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del regolamento CE 2148/96, limitatamente a quelli per i quali e' richiesta anche la firma del depositario, possono essere consultati in qualunque momento dai soggetti incaricati dall'Agenzia nonche', a norma del regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio, ed in particolare all'art. 9, dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'AG.E.A.
In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle operazioni di deposito tali da compromettere la buona conservazione del prodotto l'AG.E.A. potra' procedere, oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'Albo dei depositari, alla risoluzione in danno del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.
Art. 7.
Divieto di subappalto e di altre utilizzazioni
E' vietata qualsiasi forma di subappalto. Il depositario e' direttamente responsabile di strutture e servizi in caso di affidamento gestionale a terzi delle strutture e dei servizi di cui al presente contratto.
E' fatto divieto, altresi', di altre utilizzazioni delle localizzazioni oggetto di contratto di deposito messe a disposizione dell'AG.E.A.
Eventuali, impropri, utilizzi, comporteranno la risoluzione, in danno, del presente contratto e la cancellazione dall'Albo.
I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dal corretto e regolare adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico del depositario del servizio.
Art. 8.
Ulteriori disposizioni
Il depositario si impegna, sin d'ora, ad accettare, pena risoluzione del contratto, eventuali adeguamenti, da parte di AG.E.A., delle condizioni contrattuali resesi necessari a seguito di sopravvenute modificazioni alle norme comunitarie e nazionali in materia.
Nel corso della vigenza del contratto di deposito l'AG.E.A. impartisce, ove necessario, opportune disposizioni affinche' l'attivita' del depositario si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali. Il depositario si impegna senza riserve al rispetto ed all'ottemperanza di tali disposizioni ricevute.
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alla normativa comunitaria nonche' a particolari specifiche normative vigenti in materia, alle disposizioni del codice civile sul «deposito regolare», e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso, fatte, sempre, salve le eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria.
Art. 9.
Durata
Il presente contratto di deposito ha la durata di dodici mesi decorrenti dal giorno del primo ritiro dello zucchero; in caso di uscita totale del prodotto, il contratto si estingue.
Art. 10.
Clausola compromissoria
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sara' deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare.
Art. 11.
Rinuncia
Il depositario, in considerazione della natura pubblica comunitaria o nazionale della proprieta' del prodotto in deposito, dichiara di rinunciare all'esercizio, a qualunque titolo, di azioni connesse o, comunque, ricollegabili al diritto di ritenzione sul prodotto stesso.
Art. 12.
Spese contrattuali
1. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del depositario.
2. Il presente atto e' redatto in 3 copie originali su carta legale di cui due per l'AG.E.A. ed una per il depositario.
Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.

L'A.G.E.A. .............................
Il Depositario
...............................

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile sono specificatamente approvati gli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Il Depositario
...............................
 
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