Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 maggio 2005
Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa, ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facolta' di avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Decreta:
Art. 1.
Criteri per l'applicazione degli studi di settore
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attivita' per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2004, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruita' dei ricavi dichiarati e' effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.
 
Art. 2.
Studio di settore TG36U
1. Lo studio di settore TG36U (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attivita' 55.30.A; servizi di ristorazione in self-service, codice attivita' 55.30.B; ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.30.C; ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 55.30.2), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attivita', una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) bar e caffe', codice attivita' 55.40.A;
b) bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attivita' 55.40.B;
c) bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.40.C;
d) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attivita' 55.30.4.
2. Il comma 1 si applica, in presenza di attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
3. Lo studio di settore TG36U si applica, alle condizioni stabilite nei precedenti commi, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.
 
Art. 3.
Studio di settore TG37U
1. Lo studio di settore TG37U (bar e caffe', codice attivita' 55.40.A; bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attivita' 55.40.B; bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.40.C; gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attivita' 55.30.4), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attivita', una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attivita' 55.30.A;
b) servizi di ristorazione in self-service, codice attivita' 55.30.B;
c) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.30.C;
d) ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 55.30.2.
2. Il comma 1 si applica, in presenza di attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
3. Lo studio di settore TG37U si applica, alle condizioni stabilite nei precedenti commi, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2005
Il Ministro: Siniscalco
 
Allegato 1

----> vedere ALLEGATO da pag. 10 a pag. 11 della G.U. <----
 
Allegato 2

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL
PERIODO D'IMPOSTA 2004 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

Nota tecnica e metodologica 1. Premessa.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette «imprese multiattivita»), ovvero una o piu' attivita' di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unita' di produzione o di vendita (cosiddette «imprese multipunto»).
I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:
a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero alle diverse unita' di produzione o di vendita;
ad attribuire alle diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero alle diverse unita' di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unita' di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:
1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;
2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attivita' o alle singole unita' di produzione o di vendita;
3) analisi della congruita' nel caso di annotazione separata;
4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata. 2. Definizione della tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2004 nel caso di annotazione separata, e' stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
Le variabili contabili per cui e' stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:
costo del venduto;
costo per la produzione di servizi;
costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
valore dei beni strumentali;
spese per lavoro dipendente;
spese per acquisti di servizi;
valore medio del magazzino1.
Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2004, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili e' stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, e' stata analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile2 sui ricavi ed e' stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.
L'elaborazione e' stata condotta:
sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;
sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.
Nell'allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2004 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
1) Il valore medio del magazzino e' pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono «a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale».
2) Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.
 
Allegato 3

----> vedere ALLEGATO da pag. 13 a pag. 14 della G.U. <----
 
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