Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2005
Autorizzazione al laboratorio «Centro innovazione, qualita' e analisi chimico/merceologiche», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Vista la richiesta presentata in data 11 maggio 2005 dal «Centro innovazione, qualita' e analisi chimico/ merceologiche», ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre 2002, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
Autorizza il laboratorio «Centro innovazione, qualita' e analisi chimico/merceologiche», ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, nella persona del responsabile dott. Pasquale Scapicchio, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.
Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

===================================================================== Denominazione della prova| Norma/metodo =====================================================================
|Regolamento CEE 2568/91, G.U.C.E. L 248 del Acidita'.... |5 settembre 1991, allegato II ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE 2568/91, G.U.C.E. L 248 del Esame spettrofotometrico |5 settembre 1991, allegato IX ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE 2568/91, G.U.C.E. L 248 del Perossidi.... |5 settembre 1991, allegato III
 
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